Legge regionale 22 giugno 1964, n. 9 - Testo storico

Legge regionale n. 9 del 22 06 1964

Bollettino ufficiale 23 6 1964 n. 0

AUTORIZZAZIONE ALLO ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL PRIMO BIMESTRE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 1° LUGLIO 1964 - 31 DICEMBRE 1964.

Art. 1

È autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, fino a quando sia formalmente approvato il bilancio di previsione della Regione per l’esercizio stesso e, comunque, non oltre il 31 agosto 1964.

Art. 2

Le approvazioni e gli impegni di spesa non potranno superare i due sesti dell’importo delle spese stanziate nei vari capitoli di spesa del progetto di bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964 presentato il 21 maggio 1964 al Consiglio Regionale e in corso di approvazione.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.