Legge regionale 9 giugno 1981, n. 27 - Testo vigente

Legge regionale 9 giugno 1981, n. 27

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione alla SIB, Società Internazionale Birraria SpA di Pollein, per la realizzazione di un investimento relativo all'ampliamento dello stabilimento di Pollein.

(B.U. 14 luglio 1981, n. 9).

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse della SIB Società Internazionale Birraria SpA di Pollein, fino alla concorrenza massima di L. 700.000.000, a parziale garanzia del credito di L. 1.500.000.000 accordato, ai sensi del DPR 9 novembre 1976, n. 902, concernente la disciplina del credito agevolato al settore industriale, alla predetta Società dall'Istituto Mobiliare Italiano, per la realizzazione di un piano di investimento relativo all'installazione di una nuova sala di cottura ed al potenziamento dei sili di stoccaggio del malto.

La garanzia fideiussoria comprende anche gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'istituto di credito di cui al comma precedente e scadrà non appena il mutuatario avrà rimborsato all'istituto di credito mutuante i primi 700.000.000 di lire del capitale complessivo accreditato, con riduzione a scalare secondo il piano di ammortamento.

La garanzia ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

Contestualmente al rilascio della fideiussione di cui al precedente articolo 1 il mutuatario dovrà impegnarsi:

1) a realizzare le opere di ampliamento dello stabilimento di Pollein consistenti nella installazione di una nuova sala di cottura e nel potenziamento dei sili di stoccaggio del malto, ai sensi del DPR 9 novembre 1976, n. 902;

2) a consentire, per la durata della fideiussione, l'effettuazione di tutti i controlli di bilancio, contabilità e tecnici che la Giunta regionale riterrà opportuno disporre;

3) a trasmettere semestralmente alla Regione gli estratti conto relativi all'operazione creditizia di cui alla presente legge.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a norma e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto Mobiliare Italiano per i mutui di cui al DPR 9 novembre 1976, n. 902, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione stessa.

La Giunta regionale è autorizzata a revocare la garanzia fideiussoria, dandone tempestivamente comunicazione al Consiglio regionale, nel caso in cui la società mutuataria non ottemperi alle condizioni di cui al precedente articolo 2.

Art. 4.

Ai sensi della LR primo aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria previsti dalla presente legge valutati in L. 1.000.000 per la durata di anni 6 faranno carico al cap. 51000 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1981 e sul corrispondente capitolo dei bilanci di previsione per gli esercizi successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 " Fondo globale per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) " settore " Oneri non ripartibili " della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1981 (allegato n. 7 della legge regionale 23 marzo 1981, n. 17).

Per gli anni 1982 e 1983 con le disponibilità relative ad " oneri non ripartibili - 3.2. Altri oneri non ripartibili ". Per gli esercizi successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 5.

Al bilancio di previsione per l'anno 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 1.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 51000 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative - LR primo aprile 1975, n. 7 L. 1.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.