Regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1 - Testo storico

Regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1

(B.U. 14 luglio 1981, n. 9)

Regolamento per la tutela delle strade e della viabilità, per le licenze e concessioni stradali sulle strade regionali della Regione autonoma della Valle d’Aosta.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Le opere, i depositi ed i lavori previsti dalle vigenti norme statali per la tutela delle strade, possono essere eseguite da altri enti o da privati sulla sede delle strade regionali, sue dipendenze e pertinenze e nelle zone di servitù stradale o comunque in posizione da interessarne la conservazione, il transito o la viabilità, soltanto se preventivamente autorizzati dall’Amministrazione regionale. Tali autorizzazioni sono disciplinate dal presente regolamento.

Art. 2

Divieti

E’ vietato in particolare:

1) danneggiare in qualsiasi modo la strada e le opere o piantagioni che appartengono alla strada stessa, alterarne la forma o invaderne il suolo e le sue pertinenze;

2) danneggiare i cartelli segnaletici e miliari o cippi ettometrici, nonché le opere di protezione varia;

3) impedire il libero e regolare deflusso delle acque dalle strade e ostruire i fossi laterali di scolo;

4) condurre a strascico sulle strade legname o materiale di qualunque sorta e dimensione;

5) transitare sulle strade con macchine operatrici cingolate o simili senza le preventive opere di protezione della sede viabile;

6) aprire canali, fossi o fare qualunque escavazione nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità, misurata partendo dal confine con la proprietà stradale;

7) costruire o ricostruire case o altri manufatti senza licenza, concessione o autorizzazione rilasciata dagli enti competenti e a distanza minore da quella consentita dalle vigenti disposizioni di legge o dagli strumenti urbanistici;

8) piantare alberi o siepi lateralmente alle strade sia esterne che interne ai centri abitati a distanze dal confine con la proprietà stradale minori delle seguenti:

a) metri tre per gli alberi salvo che dalle autorità competenti siano consentite distanze minori;

b) centimetri cinquanta per le siepi, tenute all’altezza non maggiore di metri uno sul terreno;

c) metri due e mezzo per le siepi di maggiore altezza.

Nei centri abitati, per le piantagioni adiacenti a strade ad uso di passeggiata pubblica, le distanze dal ciglio stradale saranno stabilite in conformità delle disposizioni approvate dalle autorità competenti.

E’ vietato in ogni caso eseguire muri, costruzioni, accessi, piantagioni o recinzioni di qualsiasi genere, sia pur osservando le distanze indicate nelle precedenti disposizioni, quando si tratti di manufatti o piantagioni posti in corrispondenza di curve stradali, di incroci, di biforcazioni e ogni qualvolta sia riconosciuto, a giudizio dell’Amministrazione concedente, che tali opere possano ostacolare o ridurre il campo visivo e rendere pericolosa la pubblica circolazione sulla strada.

Art. 3

Atti e opere per i quali occorre la preventiva licenza o concessione

Occorre la preventiva licenza o concessione per le seguenti opere o atti:

a) depositi anche temporanei sulle strade, salvo i casi di carico e scarico merci per i quali non si abbia soluzione di continuità;

b) scarico nei fossi o cunette stradali di liquami di qualsiasi natura salvo i diritti acquisiti apparenti;

c) costruzione di attraversamenti o percorrenze sia aeree che sotterranee per condutture di qualsiasi genere (idrauliche, fognarie, irrigue, telefoniche, elettriche o radio televisive), nonché per trasporti funicolari, ponti, manufatti per sovrapassi o sottopassi di strade;

d) costruzioni di accessi e diramazioni dalla strada verso i fondi finitimi;

e) edificazioni di opere di protezione che interessano la sede viabile o le pertinenze stradali;

f) costruzione di recinzioni di qualsiasi tipo lungo le strade.

Le licenze riguardano le opere o gli atti temporanei, mentre le concessioni riguardano le opere con caratteristiche permanenti che a giudizio dell’amministrazione rivestano particolare importanza.

Art. 4

Domande di licenze o concessioni

Le domande dirette a conseguire licenze o concessioni interessanti le strade regionali devono essere redatte in carta legale, salvo le eccezioni previste dalle vigenti norme sull’imposta di bollo, e indirizzate all’assessorato regionale dei lavori pubblici che ne cura l’istruttoria e accorda le licenze o le concessioni.

La domanda dovrà contenere le generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita), la sua residenza ed il domicilio, la descrizione delle opere che egli intende eseguire e la esatta indicazione della strada e della località interessata (progressiva chilometrica, dati catastali necessari per la individuazione del luogo esatto); dovrà essere corredata da una planimetria in triplice copia e ove sia necessario da disegni tecnici (sezione, profilo, ecc.).

In caso di necessità impellenti determinate da cause improvvise o di forza maggiore, gli interessati possono chiedere la licenza telefonicamente o telegraficamente, con l’obbligo di regolarizzare entro 10 giorni la pratica anche ai fini fiscali e per il rimborso delle eventuali spese.

Art. 5

Condizioni per il rilascio delle concessioni o licenze

Le concessioni o le licenze, oltre le particolari condizioni e norme fissate nel provvedimento concessionario, sono accordate a norma dell’art. 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e cioè:

a) senza pregiudizio dei diritti di terzi e nei limiti della competenza dell’Amministrazione regionale;

b) con l’obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;

c) con la facoltà dell’amministrazione concedente di imporre nuove condizioni quando per giustificati nuovi motivi lo ritenga opportuno;

d) sarà obbligo del concessionario di demolire o di modificare, in qualunque momento, le opere autorizzate qualora la loro esecuzione non risultasse conforme alle condizioni stabilite dalla licenza o concessione; l’amministrazione concedente avrà la facoltà di provvedere direttamente, a spese del concessionario, qualora egli non vi addivenisse entro il termine che gli sarà prefissato, senza che occorra formalità alcuna;

e) le licenze o concessioni verranno rilasciate dall’ingegnere capo dirigente l’assessorato dei LL.PP., previa istruttoria del competente ufficio, ferma restando la facoltà di avocazione prevista dall’art. 18 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.

Art. 6

Durata delle licenze o concessioni e loro trasferimento

La durata delle licenze o concessioni è stabilita all’atto del rilascio delle medesime, dall’autorità concedente, ma non può eccedere gli anni quindici.

Qualora non venga data disdetta da una delle parti alla scadenza, le licenze o concessioni sono tacitamente prorogate di anno in anno.

La titolarità delle licenze o delle concessioni può essere trasferita ad altri previa istanza degli interessati.

Art. 7

Inizio e termine dei lavori

Nell’accordare le licenze o le concessioni verrà stabilito il termine entro cui le opere devono avere inizio e compimento.

Art. 8

Spese

Il concessionario dovrà versare all’amministrazione concedente la tassa per spese d’istruttoria e, quando siano richieste, anche le spese per i ripristini delle opere e dei manufatti stradali manomessi.

Le suddette spese sono determinate con provvedimento della Giunta regionale. In relazione all’importanza dei lavori, l’amministrazione potrà chiedere un deposito cauzionale che sarà rimborsato entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, quando sia stato riconosciuto che il concessionario ha soddisfatto gli impegni stabiliti nell’atto della concessione o della licenza, a garanzia dei quali la cauzione venne richiesta.

Tutte le spese relative al rilascio delle licenze o delle concessioni sono a carico del concessionario.

Art. 9

Pagamento della tassa o del canone

Il pagamento della tassa o del canone di concessione dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Il mancato pagamento delle tasse o dei canoni nella misura e nei tempi prescritti comporta, previa diffida, la revoca della licenza o della concessione con conseguente demolizione delle opere autorizzate a totale carico dell’interessato, senza necessità di diffida o altra formalità.

In caso di revoca della licenza o della concessione la cessazione del pagamento della tassa o del canone decorre dall’anno successivo a quello della revoca.

E’ data facoltà al concessionario di liberarsi, in qualsiasi tempo, dell’onere della tassa o del canone, mediante il loro versamento in unica soluzione.

Le somme pagate non saranno rimborsate in caso di revoca della concessione per fatto del concessionario.

Art. 10

Disciplinare

Chi ha ottenuto la licenza o la concessione deve esibirla ad ogni richiesta di funzionari o agenti stradali della Regione.

Art. 11

Esenzioni

Sono esenti dalla tassa o canone a norma degli artt. 195 e 200 del T.U.F.L. 14 settembre 1931, n. 1775:

a) i pali, i fili ed i pali telegrafici e telefonici o per trasporto di energia appartenenti a linee di amministrazioni dello Stato, o in servizio dello Stato, nonché le cassette per l’impostazione della corrispondenza, i quadri contenenti orari ed avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici, gli apparecchi automatici di proprietà dello Stato per la distribuzione dei tabacchi.

In ogni caso, gli enti e le società concessionari di pubblici servizi telefonici e per il trasporto di energia sono tenuti al pagamento del tributo a meno che vengano esentati da speciali convenzioni fra le parti;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari delle ferrovie, tranvie, funicolari ed accessori pubblici, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;

c) gli orologi funzionanti per comodo del pubblico, sebbene di privata pertinenza;

d) le aste delle bandiere;

e) le occupazioni da parte delle vetture destinate ai servizi pubblici di trasporto concessi o autorizzati, durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;

f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale;

g) le pensiline adibite alla sosta del pubblico presso le fermate delle vetture destinate ai pubblici servizi di trasporto;

h) le occupazioni per impianti adibiti al servizio pubblico per fognature, per la distribuzione del gas e dell’acqua potabile nei casi in cui la proprietà degli impianti stessi sia stata trasferita al comune all’atto della concessione o ne sia prevista l’acquisizione gratuita al comune al termine dei lavori;

i) i passi carrabili unici e indispensabili per l’accesso alle case rurali ed ai fondi agricoli o aventi carattere di passaggio di uso pubblico;

l) i passi carrabili attraverso i marciapiedi o passeggiate comunali;

m)le occupazioni determinate dalle soste dei veicoli per il tempo normalmente necessario al carico e allo scarico delle merci;

n) le linee destinate esclusivamente all’illuminazione di aree o strade pubbliche in forza del D.M. 26 febbraio 1933 e relative norme di applicazione;

o) le linee elettriche agricole contemplate nell’art. 13 del R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995 e nell’art. 9 del R.D. 5 settembre 1922, n. 1454;

p) le occupazioni per gli impianti adibiti all’irrigazione dei fondi rustici;

q) le recinzioni di qualsiasi tipo lungo le strade;

r) le licenze e le concessioni rilasciate ad Enti pubblici.

Art. 12

Prescrizioni di sicurezza e tecniche comuni alle varie opere

a) Chi ha ottenuto la licenza o la concessione è obbligato a disporre le opere ed i materiali ed a usare le opportune cautele in modo da mantenere libera la circolazione e sicuro il passaggio sulla strada; in particolare dovrà, a conveniente distanza, indicare con i prescritti segnali stradali e lumi segnaletici, ben visibili, le opere ed i depositi sulla sede stradale;

b) i manufatti dovranno essere eseguiti in modo da garantire la dovuta stabilità avuto riguardo alla sollecitazione cui debbono essere assoggettati;

c) i lavori dovranno essere eseguiti con gli accorgimenti e le cautele necessari per arrecare il minimo intralcio al traffico e portati a termine nel più breve tempo possibile a regola d’arte e sotto la sorveglianza degli agenti stradali, che dovranno essere avvisati in tempo utile prima dell’inizio dei lavori;

d) i materiali di risulta dovranno essere allontanati e portati a discarica dal concessionario avendo cura di lasciare pulita la sede stradale e le sue pertinenze;

e) la manutenzione delle opere autorizzate sarà sempre a carico del concessionario e sarà pure a suo carico lo spurgo dei fossi e dei tombini. Detta manutenzione è prescritta anche per coloro i quali abbiano acquisito il diritto di condurre le acque nei fossi, nelle cunette o nei tombini quando i medesimi non servono anche allo spurgo delle acque dalla sede viabile;

f) in caso di allargamento o di sistemazione delle strade nelle quali si renda necessario lo spostamento o la diversa ricostruzione dei canali o delle condutture in genere, la pulizia e la manutenzione sarà sempre a carico degli utenti. Qualora detta manutenzione o pulizia diventi più gravosa per l’utente che ha acquisito il diritto all’uso, l’amministrazione provvederà a stabilire con esso opportune convenzioni verbali o scritte per la definizione del caso.

Art. 13

Risarcimento danni

I danni provocati alla strada, ai manufatti o a terzi in conseguenza della licenza, concessione o autorizzazione saranno a carico del concessionario il quale non potrà in nessun modo invocare a suo discarico il permesso avuto.

Art. 14

Sanzioni

A chiunque contravviene alle disposizioni del presente regolamento, ovvero ai precetti, divieti, condizioni previsti dalla licenza o concessione ed in genere a qualsiasi disposizione data all’amministrazione concedente o prescritta dalle vigenti norme statali per la tutela delle strade saranno applicate le sanzioni stabilite a norma di legge.

CAPO II

DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 15

Modalità per il rilascio di concessioni

Salvo le maggiori indicazioni e le modificazioni, che caso per caso saranno ritenute necessarie in dipendenza delle condizioni particolari della località, nel rilasciare le concessioni, nei casi più comuni, ci si uniformerà ai criteri indicati nei successivi articoli.

Art. 16

Costruzione o ricostruzione di fabbricati e protezione delle strade

Nella costruzione e ricostruzione di fabbricati in fregio alle strade regionali si devono osservare le disposizioni degli strumenti urbanistici dei comuni attraversati dalle strade stesse debitamente approvati o, in loro assenza, le disposizioni di cui alla L.R. 15 giugno 1978, n. 14 e successive modificazioni.

In ogni caso le distanze a protezione delle strade regionali per costruzioni e ricostruzioni di fabbricati, escluse le zone A e B di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, non potranno essere inferiori alle seguenti:

a) entro il perimetro dei centri abitati di cui alla L.S. 6 agosto 1967, n. 765 e in presenza di piano regolatore approvato nelle altre zone di insediamento:

- mt. 7,50 dall’asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza inferiore o uguale a mt. 5,00;

- mt. 9,00 dall’asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza compresa fra i mt. 5,01 e mt. 8,00;

- mt. 15,00 dall’asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza superiore a mt. 8,00;

b) nelle altre parti del territorio:

- mt. 14,00 dall’asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza inferiore o uguale a mt. 8,00;

- mt. 27,50 dall’asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza superiore a mt. 8,00.

All’interno di curve, di tornanti e in corrispondenza di incroci e biforcazioni, le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime sopra indicate sono incrementate di una area da determinare in conformità agli schemi dell’allegato A alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 14.

Le suddette distanze sono misurate dall’asse della carreggiata e all’esterno delle strutture verticali del fabbricato. Per quanto attiene le distanze da osservare nell’ambito delle zone agricole dei piani regolatori generali sono fatti salvi i poteri di deroga previsti dal 3° comma dell’art. 15 della legge regionale 2 marzo 1979, n. 11, con l’avvertenza che la concessione in deroga dovrà essere comunicata anche all’assessorato regionale ai lavori pubblici.

Si definisce carreggiata la parte di piattaforma stradale destinata al transito dei veicoli con esclusione delle aree di sosta e di parcheggio, delle piste ciclabili, dei marciapiedi nonché delle strutture non transitabili, come cunette, arginelle, parapetti e simili.

Sono consentiti corpi aggettanti dal prospetto del fabbricato, come balconi, terrazzi o scalinate purché detti corpi non sporgano oltre mt. 1,50 dal prospetto stesso.

Sul prospetto di fabbricati esistenti, nella fascia di rispetto, in via eccezionale e purché autorizzate dagli organi competenti, potranno essere consentite costruzioni di corpi aggettanti, sempre che detti corpi sporgano non più di cm. 100 dal prospetto stesso e si trovino ad una altezza minima di mt. 4,50 dal colmo del piano viabile.

La costruzione di scale di accesso a fabbricati esistenti potrà essere eccezionalmente consentita solamente se il filo esterno di dette scale si trovi sull’allineamento di altri fabbricati esistenti.

Art. 17

Opere varie realizzabili nelle fasce di rispetto o di protezione del nastro stradale

Nelle fasce di rispetto o di protezione del nastro stradale può essere consentita, previa autorizzazione del competente assessorato, la realizzazione di:

a) opere a servizio della strada con esclusione di quelle aventi carattere di edificazione;

b) canalizzazione di vari servizi, comprese le cabine di distribuzione elettriche.

Art. 18

Recinzioni e cancelli

Le recinzioni lungo le strade regionali possono essere:

a) costruite lungo la linea di confine con la proprietà demaniale e sue pertinenze e comunque, a distanza non inferiore a cm. 50 dal filo esterno dei paracarri o segnalimiti, dalle barriere di protezione o guardavia, dal filo esterno del cordolo della cunetta o di delimitazione della sede viabile;

b) staffate a cm. 10 dal filo esterno dei muri di sostegno stradali o installate sulla linea mediana della testata del muro di controripa, purché non venga compromessa la stabilità o l’estetica del muro stesso.

All’interno delle curve o dei tornanti potranno essere installate solamente recinzioni che a giudizio dell’amministrazione concedente permettano una buona visibilità all’utente stradale.

Qualora le recinzioni dovessero raccordarsi ad accessi carrabili perpendicolari all’asse stradale, muniti di cancello, detto cancello dovrà essere installato ad una distanza non inferiore a mt. 3,00 dalla linea della recinzione lungo la rotabile ed aprirsi verso l’interno.

Negli accessi paralleli all’asse stradale i cancelli dovranno essere installati a distanza non inferiore a mt. 3,00 dall’estremità di accesso più vicina al cancello stesso.

Qualora invece, le recinzioni dovessero raccordarsi ad accessi pedonali muniti di cancello, detto cancello potrà essere installato sulla linea della recinzione e aprirsi verso l’interno in modo da non sporgere sulla proprietà stradale.

I tipi di recinzione e le caratteristiche dimensionali saranno stabilite di volta in volta dall’amministrazione concedente.

Art. 19

Accessi e diramazioni

Gli accessi ai fondi ed ai fabbricati dovranno staccarsi a livello stradale e nei punti in cui la visibilità sia tale da garantire la sicurezza del transito veicolare e l’indennità degli utenti.

La zona di accesso fino ad una distanza che sarà fissata dall’amministrazione concedente, dovrà avere la pavimentazione bitumata, in calcestruzzo o lastricata, mantenuta sempre senza fango a cura e spese del concessionario.

Gli accessi dovranno essere sistemati in modo, non solo da raccogliere e scaricare fuori dalla sede stradale l’acqua della carreggiata, ma anche da impedire che altre acque vengano riversate sulla strada.

Gli accessi a fabbricati posti a valle dei muri di sostegno o di sottoscarpa potranno essere concessi anche con la formazione di strutture poggiate sui muri di sostegno rimanendo vietata la chiusura dei lati sottostanti.

Art. 20

Attraversamenti e percorrenze per acquedotti, fognature e condotte varie

Gli attraversamenti stradali per acquedotti, fognature e condotte varie dovranno essere di regola perpendicolari all’asse stradale.

Le percorrenze dovranno essere poste possibilmente lungo le banchine o in corrispondenza della cunetta.

Dovranno essere interrate ad una profondità di almeno cm. 80 dalla quota del piano viabile e protette in modo da resistere alle spinte laterali e a qualunque carico in transito sulla strada.

Le condutture degli acquedotti, negli attraversamenti dovranno essere inserite in tubi di cemento o altro materiale di diametro tale da permetterne la rimozione o sostituzione senza rottura della sede stradale.

Art. 21

Cavi sotterranei per trasmissione di energia elettrica e per l’esercizio telefonico e telegrafico

I cavi sotterranei per trasmissione di energia elettrica e per l’esercizio telefonico e telegrafico dovranno essere posti in opera ai sensi delle relative disposizioni di legge.

Gli attraversamenti dovranno di regola essere perpendicolari all’asse stradale e le percorrenze, per quanto possibile, fuori della sede bitumata.

I cavi dovranno essere adeguatamente protetti entro tubazioni, copponi o similari.

Art. 22

Attraversamento e percorrenze aeree per trasmissione di energia elettrica e per l’esercizio telefonico e telegrafico

Gli attraversamenti e le percorrenze aeree per trasmissione di energia elettrica, per l’esercizio telefonico e telegrafico dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni di legge che li riguardano.

In particolare, le linee aeree dovranno avere la campata di attraversamento stradale più breve possibile e possedere tutti gli accorgimenti atti a prevenire eventuali cadute dei conduttori.

Le distanze di rispetto per i conduttori ed i sostegni delle linee saranno quelle prescritte dalle disposizioni delle leggi speciali.

Art. 23

Ripristino di pavimentazioni per attraversamenti e percorrenze

Il ripristino delle pavimentazioni dovrà essere eseguito a regola d’arte secondo le prescrizioni tecniche formulate in sede di concessione.

Qualora l’amministrazione concedente esegua direttamente, in tutto o in parte, il ripristino delle pavimentazioni, il concessionario dovrà provvedere al rimborso delle spese all’atto del rilascio della concessione o non appena disponibili le risultanze delle misurazioni.

Le norme tecniche di valutazione saranno stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 24

Occupazione di scarpate e rottura di murature

Le occupazioni di scarpate potranno essere concesse limitatamente alla costruzione di accessi ai fondi adiacenti alla strada ed ai fabbricati.

Sulle scarpate potranno essere costruiti muri d’ala per la formazione degli accessi e si potrà effettuare il riempimento fino alla quota del piano viabile.

Sarà consentito il taglio dei muri di controripa purché le testate dei tronconi vengano sistemate con caratteristiche analoghe a quelle dei muri stessi.

Saranno possibili sopraelevazioni dei muri purché dette sopraelevazioni abbiano le stesse caratteristiche dei muri esistenti e non ne compromettano la stabilità; in caso contrario, in via eccezionale, i muri potranno essere ricostruiti a spese e cura del concessionario.

Art. 25

Distributori di carburanti

Le licenze e le concessioni per accessi ad impianti di distribuzione di carburanti sono subordinate alle specifiche norme di legge e di regolamento.

I serbatoi non potranno, comunque, essere posti nel sottosuolo della proprietà stradale.

Art. 26

Attraversamento con linee aeree di trasporto a fune

Chiunque attraversi o interessi strade regionali con linee aeree di trasporto a fune è tenuto, previa intesa con l’amministrazione, a predisporre idonee opere di protezione delle strade stesse.

Art. 27

Cartelli e mezzi pubblicitari

Chi ha ottenuto l’autorizzazione ad installare cartelli o altri mezzi pubblicitari dagli organi competenti, dovrà richiedere il nulla osta dell’assessorato dei lavori pubblici per il loro collocamento lungo le strade regionali.

I medesimi non potranno essere applicati in corrispondenza di incroci, curve o tornanti stradali.

CAPO III

NORME FINALI

Art. 28

Le opere in corso di esecuzione o eseguite senza la prescritta licenza, concessione o autorizzazione possono essere sospese o demolite a totale carico dei responsabili.

Art. 29

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme stabilite dal T.U. approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 e successive modificazioni e dai regolamenti generali vigenti.

Art. 30

E’ abrogato il regolamento per la tutela delle strade e della viabilità e per le licenze e concessioni stradali approvato dal rettorato provinciale con deliberazione in data 8 novembre 1938, n. 19 e dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 17 gennaio 1939.

Art. 31

Tabella delle tasse

La tabella delle tasse per licenze, concessioni o autorizzazioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e spese varie, sarà approvata con provvedimento della Giunta regionale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.