Legge regionale 21 aprile 1981, n. 20 - Testo storico
Legge regionale n. 20 del 21 04 1981
Bollettino ufficiale 27 5 1981 n. 7
Nuove norme per la concessione dell’indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
Alle unità attive dei coltivatori diretti; agli artigiani, titolari d’impresa e rispettivi collaboratori; agli esercenti attività commerciali, titolari e collaboratori d’impresa, è corrisposta una indennità giornaliera per ricovero ospedaliero dipendente da malattia oppure da incidente per il quale non vi sia responsabilità di terzi.
Sono esclusi i ricoveri ospedalieri per la cura della tubercolosi o per infortuni sul lavoro per i quali provvedono altre leggi.
L’importo della indennità giornaliera è parificato a quella dovuta ai lavoratori in agricoltura per inabilità temporanea assoluta, per infortunio sul lavoro, di cui all’articolo 213 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.
L’importo è adeguato automaticamente ogni triennio, a norma dell’articolo 234 del soprarichiamato DPR.
L’indennità giornaliera è concessa a partire dal quarto giorno successivo a quello in cui è occorso il ricovero ospedaliero e per un periodo massimo di centoottanta giorni di degenza nell’anno solare.
Essa è liquidata in una unica soluzione, salvo che il ricovero ospedaliero si protragga oltre il novantesimo giorno, nel qual caso la liquidazione del beneficio può avvenire a trimestri posticipati.
In caso di decesso dell’assistibile, l’indennità maturata può essere corrisposta agli eredi, previa presentazione della documentazione prescritta dalle norme che regolano le successioni.
L’indennità giornaliera è concessa con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale.
Gli aspiranti alla concessione dell’indennità giornaliera debbono presentare all’assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale domanda in carta libera, a pena di decadenza, entro sei mesi dall’avvenuta dimissione ospedaliera, corredata da una documentazione dell’ospedale o della casa di cura, attestante il periodo di degenza e la natura dell’infermità e dal certificato di residenza anagrafica in un comune della regione.
Inoltre le categorie interessate debbono produrre:
- i coltivatori diretti, dichiarazione di iscrizione negli elenchi dei soggetti alle assicurazioni sociali, rilasciata dal servizio dei contributi agricoli unificati della Valle d’Aosta;
- gli artigiani, dichiarazione di iscrizione all’albo regionale delle imprese artigiane;
- gli esercenti attività commerciali, dichiarazione di iscrizione all’elenco nominativo regionale degli esercenti attività commerciali.
Le spese derivanti a carico della Regione dall’applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 41450 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1981 il cui limite di spesa rimane fissato dalle leggi regionali 5 giugno 1974, n. 16 e 20 giugno 1978, n. 45.
Le norme previste dalla presente legge hanno effetto dal 1+ gennaio 1981 e da tale data sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 16 e l’articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1978, n. 45.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.