Legge regionale 23 febbraio 1981, n. 15 - Testo storico

Legge regionale n. 15 del 23 02 1981

Bollettino ufficiale 20 3 1981 n. 4

Norme per la disciplina dell’estrazione di minerali e fossili.

Art. 1

Ai fini di una migliore conservazione del paesaggio e del patrimonio naturalistico della Regione, ferme restando le vigenti norme in materia di miniere, cave e torbiere, l’estrazione e l’asportazione di minerali e fossili a fini diversi da quelli indicati negli artt. 1 e seguenti del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è disciplinata dalle norme della presente legge.

Art. 2

L’estrazione di minerali e fossili ai fini di cui all’articolo 1 della presente legge è consentita subordinatamente all’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Resta salva e impregiudicata la necessità del consenso del proprietario o titolare d’altro diritto reale o del conduttore del fondo per l’estrazione e l’asportazione dei minerali e fossili.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, può vietare o limitare l’estrazione di minerali e fossili in determinate zone, con eventuale deroga per motivi di studio, sentito il parere degli uffici competenti e, se ritenuto necessario, di un esperto in materia.

Art. 4

Nell’estrazione di minerali e fossili è consentito l’impiego dell’usuale attrezzatura costituita da mazze e martelli fino a Kg. 3, scalpelli fino a 40 cm., badili, piccozze ed altri utensili con lunghezza non superiore a mt. 1,60 con esclusione di macchine perforatrici, materiali esplosivi e leve idrauliche, salvo particolare autorizzazione dell’assessore regionale all’agricoltura e foreste per la raccolta per comprovati motivi scientifici e didattici.

Il luogo di estrazione deve essere rimesso in pristino stato dopo ogni accesso con l’obbligo della ricomposizione del manto vegetale e di ogni altro opportuno rimodellamento da adeguarsi alle particolari caratteristiche della zona.

Art. 5

Sono incaricati della sorveglianza e dell’applicazione della presente legge gli agenti del Corpo forestale valdostano e gli organi di polizia locale.

Art. 6

Per la violazione delle disposizioni della presente legge, oltre al ritiro dell’eventuale autorizzazione e alla confisca amministrativa dei minerali estratti e dell’attrezzatura non consentita, fatte salve le norme in materia di esplosivi, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da L. 20.000 a L. 60.000 per l’estrazione di minerali o fossili senza il consenso del proprietario o titolare di altro diritto reale o del conduttore del fondo;

b) da L. 500.000 a L. 1.500.000 per l’estrazione di minerali o fossili con l’impiego di macchine perforatrici, materiale esplosivo e leve idrauliche;

c) da L. 50.000 a L. 150.000 per l’estrazione di minerali o fossili con l’impiego di altre attrezzature non consentite dalle norme della presente legge;

d) da L. 50.000 a L. 150.000 per chi, nell’estrazione di minerali o fossili, non abbia provveduto alla ricomposizione del manto vegetale e di ogni altro rimodellamento da adeguarsi alle particolari caratteristiche della zona. Con successivo decreto del Presidente della Giunta verrà di volta in volta stabilita la destinazione o l’impiego del materiale sequestrato.

Art. 7

Per l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.

I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai comuni qualora l’accertamento dell’infrazione sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione.

Art. 8

I proventi delle sanzioni amministrative di spettanza regionale saranno introitati al capitolo 7700: " Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni " della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1980 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.