Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 18 - Testo storico

Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 18

Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), 30 marzo 2015, n. 4 (Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta) e ad altre leggi regionali in materia di enti locali.

(B.U. del 31 dicembre 2019, n. 59)

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1995, N. 4

Art. 1

(Modificazione all'articolo 2)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco, dal Vicesindaco e:

a) da 9 consiglieri nei Comuni sino a 1.000 abitanti;

b) da 13 consiglieri nei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

c) da 15 consiglieri nei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

d) da 17 consiglieri nei Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti;

e) da 27 consiglieri nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.".

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Elezione del Sindaco, del Vicesindaco e dei consiglieri comunali)

1. Il Sindaco e il Vicesindaco, nonché i consiglieri comunali di tutti i Comuni della Regione, sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla presente legge.".

Art. 3

(Modificazione all'articolo 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/1995 le parole ", né, nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, ricoprire la carica di Sindaco" sono soppresse.

Art. 4

(Modificazione all'articolo 14)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 4/1995 le parole "nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti," sono soppresse.

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 15)

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 4/1995 le parole: "salvo che prestino servizio presso altri enti" sono soppresse.

2. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 4/1995 è sostituita dalla seguente:

"l) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale degli enti strumentali del comune e delle forme associative costituite in ambito territoriale sovracomunale, salvo che le stesse ricomprendano l'intero territorio regionale;".

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 22bis)

1. Dopo l'articolo 22 della l.r. 4/1995 è inserito il seguente:

"Art. 22bis

(Modalità di svolgimento dello scrutinio)

1. Al fine di salvaguardare le garanzie costituzionali di segretezza del voto, lo scrutinio dei voti è effettuato dagli uffici di scrutinio con le seguenti modalità:

a) per i Comuni con due o più uffici elettorali di sezione ubicati nella stessa sede e con un numero di elettori superiore a 1.200, gli uffici di scrutinio corrispondono agli uffici elettorali di sezione e lo scrutinio è effettuato secondo le modalità di cui al Titolo Vbis;

b) per i Comuni con uno o più uffici elettorali di sezione ubicati in sedi diverse e con un numero di elettori superiore a 1.200, gli uffici di scrutinio corrispondono agli uffici elettorali di sezione; gli uffici elettorali di sezione ubicati in una sede diversa dall'ufficio elettorale della prima sezione sono dislocati nella stessa sede di quest'ultima e lo scrutinio è effettuato secondo le modalità di cui al Titolo Vbis;

c) per i Comuni con due o più uffici elettorali di sezione e con un numero di elettori inferiore a 1.200, l'ufficio di scrutinio corrisponde all'ufficio elettorale della prima sezione e lo scrutinio è effettuato secondo le modalità di cui al Titolo Vbis;

d) per i Comuni con due o più uffici elettorali di sezione, di cui uno con un numero di elettori inferiore a 100, quest'ultimo ufficio è eliminato; gli uffici di scrutinio corrispondono ai restanti uffici elettorali di sezione e lo scrutinio è effettuato secondo le modalità di cui al Titolo Vbis;

e) per il Comune di Aosta sono costituiti 22 uffici di scrutinio e si procede allo scrutinio secondo le modalità di cui al Titolo Vbis;

f) per i Comuni con un unico ufficio elettorale di sezione si procede allo scrutinio secondo le modalità di cui al Titolo V.

2. Gli elettori del Comune sono determinati in base agli elettori risultanti al 31 dicembre dell'ultimo anno antecedente quello delle elezioni.".

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 23)

1. L'articolo 23 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 23

(Ufficio elettorale di sezione)

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un Presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

2. Il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione è designato dal Presidente del Tribunale, fra le persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale iscritte nell'elenco previsto dalla legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).

3. Per i Presidenti degli uffici elettorali di sezione dei Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettere a) e b), nella nomina è indicata anche la designazione a Presidente di ufficio di scrutinio.

4. Per il Presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione dei Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera c), nella nomina è indicata anche la designazione a Presidente di ufficio di scrutinio.

5. Per i Presidenti degli uffici elettorali di sezione dei Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera d), nella nomina è indicata anche la designazione a Presidente di ufficio di scrutinio, fatta eccezione per i Presidenti delle sezioni con un numero di elettori inferiore a 100.

6. Ai Presidenti della prima sezione dei Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettere a), b) e d), sono affidate altresì funzioni di responsabilità e coordinamento degli uffici di scrutinio.

7. Per il Comune di Aosta, il Presidente del Tribunale di Aosta designa tramite sorteggio, tra i Presidenti di cui al comma 1, i Presidenti degli uffici di scrutinio. Il sorteggio deve inoltre individuare otto Presidenti di cui al comma 1, di cui quattro Presidenti effettivi e quattro supplenti, aventi funzioni di responsabilità e di coordinamento degli uffici di scrutinio.

8. In caso di impedimento del Presidente degli uffici elettorali di sezione o del Presidente dell'ufficio di scrutinio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.".

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 23bis)

1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 4/1995 è inserito il seguente:

"Art. 23bis

(Sala dello scrutinio)

1. Per i Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera a), c), d) e f), sono utilizzate quali sale di scrutinio le sale in cui si svolgono le operazioni di voto.

2. Per i Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera a), c) e d), nella stessa sede degli uffici elettorali di sezione è individuata una sala di deposito dove conservare le buste contenenti le schede votate, consegnate al termine delle operazioni di votazione.

3. Per i Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera b), entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Sindaco, o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario dell'ente locale, individua nella stessa sede dell'ufficio elettorale della prima sezione, una o più sale idonee a ospitare gli uffici di scrutinio e una sala di deposito dove conservare le buste contenenti le schede votate, consegnate al termine delle operazioni di votazione.

4. Per il Comune di Aosta, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Sindaco, o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario dell'ente locale, accerta la disponibilità, nelle vicinanze del municipio, di una o più sale sufficientemente ampie da poter ospitare gli uffici di scrutinio e una sala di deposito dove conservare le buste contenenti le schede votate, consegnate al termine delle operazioni di votazione.".

Art. 9

(Modificazione dell'articolo 25)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 4/1995 la parola "comunali" è sostituita dalle seguenti: "degli enti locali".

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 26)

1. L'articolo 26 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 26

(Trattamento economico)

1. L'onorario e il trattamento economico di missione, per tutti i componenti degli uffici elettorali di sezione, degli uffici di scrutinio e dell'ufficio centrale, sono corrisposti dai Comuni nella misura stabilita dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.".

Art. 11

(Modificazione all'articolo 29)

1. La rubrica dell'articolo 29 della l.r. 4/1995 è sostituita dalla seguente: "Consegna dei locali e del materiale elettorale per le operazioni di votazione".

Art. 12

(Inserimento dell'articolo 29bis)

1. Dopo l'articolo 29 della l.r. 4/1995 è inserito il seguente:

"Art. 29bis

(Consegna dei locali e del materiale elettorale per le operazioni di scrutinio)

1. Per i Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettere a), c) e d), il Sindaco, prima dell'insediamento dell'ufficio di scrutinio, provvede affinché siano consegnati al Presidente il pacco degli stampati occorrenti per le operazioni di scrutinio.

2. Per i Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera b), e per il Comune di Aosta, il Sindaco, prima dell'insediamento dell'ufficio di scrutinio, provvede affinché siano consegnati al Presidente:

a) una copia del manifesto recante le liste dei candidati;

b) il verbale di nomina degli scrutatori di cui all'articolo 24;

c) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 37, comma 3;

d) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento dell'ufficio di scrutinio.

3. Il Presidente dell'ufficio di scrutinio accerta l'esistenza e il buono stato di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio e segnala eventuali deficienze al Sindaco affinché questi provveda immediatamente e comunque prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio.

4. Per le operazioni di scrutinio, il Presidente dell'ufficio di scrutinio utilizza il bollo della sezione preso in carico ai sensi dell'articolo 31.

5. Per i Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera f), per le operazioni di scrutinio è utilizzato il materiale preso in carico ai sensi dell'articolo 29.".

Art. 13

(Modificazione all'articolo 30)

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 4/1995 le parole ", Dbis e Dter" sono soppresse.

Art. 14

(Modificazioni all'articolo 32)

1. Il comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Le candidature alla carica di Sindaco e di Vicesindaco, nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, sono collegate ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati determinato nel modo seguente:

a) da un minimo di 7 ad un massimo di 9 per i Comuni con popolazione sino 1.000 abitanti;

b) da un minimo di 9 ad un massimo di 13 per i Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

c) da un minimo di 11 ad un massimo di 15 per i Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

d) da un minimo di 13 ad un massimo di 17 per i Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti.".

2. Il comma 2bis dell'articolo 32 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"2bis. Per la presentazione delle candidature è richiesto che nessuno dei due generi sia rappresentato in misura inferiore al numero, arrotondato per difetto, pari al 35 per cento della somma dei candidati alla carica di consigliere comunale e dei candidati alla carica di Sindaco e di Vicesindaco.".

Art. 15

(Modificazioni all'articolo 33)

1. La rubrica dell'articolo 33 della l.r. 4/1995 è sostituita dalla seguente: "Presentazione delle liste per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti".

2. Il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco e di Vicesindaco deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 5 e da non più di 12 elettori, che non siano candidati, nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;

b) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori, che non siano candidati, nei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

c) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori, che non siano candidati, nei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

d) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, che non siano candidati, nei Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti.".

3. Al comma 12 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995 sono inserite, in fine, le seguenti parole "e ogni ufficio di scrutinio".

Art. 16

(Modificazione all'articolo 34)

1. Al comma 10 dell'articolo 34 della l.r. 4/1995 dopo le parole "i rappresentanti della lista presso ogni seggio" sono inserite le parole: ", ogni ufficio di scrutinio".

Art. 17

(Modificazioni all'articolo 35)

1. Alla lettera dbis) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 4/1995 le parole "nelle liste dei candidati," sono soppresse.

2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 4/1995 è sostituita dalla seguente:

"g) assegna un numero progressivo ai candidati alla carica di Sindaco e collegato Vicesindaco, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 33, comma 12, e di cui all'articolo 34, comma 10, appositamente convocati;".

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 37)

1. L'articolo 37 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 37

(Delegati di lista)

1. La Commissione elettorale circondariale, entro il giovedì precedente l'elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna al Presidente di ogni sezione elettorale contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati dall'articolo 29, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista, di cui uno effettivo ed uno supplente, presso ogni seggio, ogni ufficio di scrutinio e presso l'ufficio centrale.

2. La designazione presso gli uffici elettorali di sezione può essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne deve curare la trasmissione ai Presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli Presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

3. La designazione dei rappresentanti presso gli Uffici di scrutinio e l'Ufficio centrale è presentata entro le ore dodici del giorno precedente le elezioni al segretario del Comune.".

Art. 19

(Modificazioni all'articolo 46)

1. La rubrica dell'articolo 46 della l.r. 4/1995 è sostituita dalla seguente: "Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio e nell'ufficio di scrutinio".

2. Il comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Il Presidente della sezione e il Presidente dell'ufficio di scrutinio sono incaricati della polizia dell'adunanza e a tale effetto possono disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.".

Art. 20

(Modificazione all'articolo 47)

1. Al comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 4/1995 le parole "dall'art. 51" sono sostituite dalle parole "dagli articoli 51 e 51bis".

Art. 21

(Modificazione all'articolo 51)

1. La rubrica dell'articolo 51 della l.r. 4/1995 è sostituita dalla seguente: "Accertamento del numero dei votanti per i Comuni con una unica sezione di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera f)".

Art. 22

(Inserimento dell'articolo 51bis)

1. Dopo l'articolo 51 della l.r. 4/1995 è inserito il seguente:

"Art. 51bis

(Accertamento del numero dei votanti e conclusione delle operazioni di votazione per i Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettere a), b), c) d) e per il Comune di Aosta)

1. Decorsa l'ora prevista dal comma 1 dell'articolo 47 come termine per la votazione, il Presidente:

a) dichiara chiusa la votazione;

b) provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate;

c) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, nonché da quella di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 e dal registro di cui all'articolo 50, comma 1, contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal Presidente e da due scrutatori e chiuse in plico sigillato, insieme con il registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti, con facoltà per qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il plico è immediatamente rimesso al Tribunale ordinario di Aosta, che ne rilascia ricevuta;

d) estrae e conta le schede rimaste nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;

e) forma un plico da inviare, immediatamente, al Tribunale ordinario di Aosta, contenente le liste vidimate, il registro contenente i numeri delle tessere elettorali di cui alla lettera c) e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravanzate di cui alla lettera d), quelle rimaste nel pacco consegnato al Presidente dal Sindaco, nonché le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore, sigillando con il bollo dell'ufficio e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano;

f) apre l'urna contenente le schede votate, conta le schede, riscontra le schede votate con il numero dei votanti e le raggruppa in mazzette da cinquanta che ripone in una busta sigillandola con il bollo dell'ufficio di sezione e con la firma di tutti i componenti dell'ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano;

g) al termine delle operazioni di cui alla lettera f), compila il verbale;

h) forma il plico contenente il verbale da inviare alla Presidenza della Regione, sigillato con il bollo dell'Ufficio di sezione e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano;

i) compila la comunicazione con l'indicazione del totale delle schede votate;

j) forma un plico, da inviare alla Presidenza della Regione, contenente i documenti e le carte relativi alle operazioni elettorali, nonché il bollo per i Presidenti delle sezioni non coinvolti nelle operazioni di scrutinio;

k) deposita presso la segreteria del Comune l'altro esemplare del verbale della votazione; ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune;

l) rinvia le operazioni al mattino successivo e dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, scioglie l'adunanza.

2. Nei Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettere a), b), c) e d), i Presidenti degli Uffici di sezione, accompagnati dai rappresentanti delle forze dell'ordine, consegnano presso la sala di deposito al Presidente della prima sezione, che ne rilascia apposita ricevuta, la busta contenente le mazzette delle schede votate di cui al comma 1, lettera f), e la comunicazione di cui al comma 1, lettera i).

3. Nel Comune di Aosta i Presidenti degli Uffici di sezione, accompagnati dai rappresentanti delle forze dell'ordine, consegnano ai Presidenti di cui all'articolo 23, comma 7, che ne rilasciano apposita ricevuta, presso la sala di deposito, la busta contenente le mazzette delle schede votate di cui al comma 1, lettera f), e la comunicazione di cui al comma 1, lettera i).

4. Le operazioni previste dal comma 1 devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.".

Art. 23

(Modificazioni all'articolo 53)

1. La rubrica dell'articolo 53 della l.r. 4/1995 è sostituita dalla seguente: "Modalità di elezione del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti".

2. Il comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco e del Vicesindaco.".

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 53 della l.r. 4/1995 è inserito il seguente:

"6bis. Qualora una lista abbia riportato più del 70 per cento dei voti validi, le sono attribuiti i quattro quinti dei seggi di consigliere assegnati al Comune, con arrotondamento della cifra decimale per difetto. I restanti seggi sono ripartiti con le modalità di cui al comma 6 fra le altre liste che abbiano ottenuto almeno 5 voti validi.".

4. Dopo il comma 8bis dell'articolo 53 della l.r. 4/1995 è inserito il seguente:

"8ter. In caso di decesso o di impedimento permanente di un candidato Sindaco e/o Vicesindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 21, commi 4, 5 e 6, consentendo in ogni caso l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a Sindaco, Vicesindaco e consigliere comunale.".

Art. 24

(Modificazione all'articolo 54)

1. La rubrica dell'articolo 54 della l.r. 4/1995 è sostituita dalla seguente: "Voti di preferenza nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti".

Art. 25

(Modificazione all'articolo 55)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 55 della l.r. 4/1995 è inserito il seguente:

"6bis. In caso di decesso o di impedimento permanente di un candidato Sindaco e/o Vicesindaco intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 21, commi 4, 5 e 6, consentendo in ogni caso l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a Sindaco, Vicesindaco e consigliere comunale.".

Art. 26

(Modificazione all'articolo 56)

1. Al comma 3 dell'articolo 56 della l.r. 4/1995 dopo le parole: "partecipa al ballottaggio" sono aggiunte le seguenti parole: ", in qualità di candidato Sindaco,".

Art. 27

(Sostituzione dell'articolo 60)

1. L'articolo 60 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 60

(Ammissione di una sola lista)

1. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati alla carica di Sindaco e di Vicesindaco che abbiano riportato un numero di voti validi superiore al cinquanta per cento dei votanti, purché il numero dei votanti sia superiore al cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune; sono altresì eletti alla carica di consigliere comunale i candidati della lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

2. Qualora il numero di votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma 1 o l'unica lista presentata non abbia riportato un numero di voti validi superiori al cinquanta per cento dei votanti, l'elezione è nulla. In tal caso il Presidente della Regione, con proprio decreto, fissa la data delle nuove elezioni, che devono svolgersi entro sessanta giorni, e nomina un Commissario che esercita le funzioni conferitegli con il medesimo provvedimento.".

Art. 28

(Sostituzione della rubrica del Titolo V)

1. La rubrica del Titolo V della l.r. 4/1995 è sostituita dalla seguente: "SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI PER I COMUNI DI CUI ALL'ARTICOLO 22BIS, COMMA 1, LETTERA F). PRIMO TURNO E SECONDO TURNO".

Art. 29

(Modificazione all'articolo 62)

1. Al comma 3 dell'articolo 62 della l.r. 4/1995 le parole "Nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti" sono soppresse.

Art. 30

(Modificazione all'articolo 63)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 63 della l.r. 4/1995 le parole ", Dbis e Dter" sono soppresse.

Art. 31

(Sostituzione dell'articolo 64)

1. L'articolo 64 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 64

(Proclamazione degli eletti nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. Compiuto lo scrutinio, il Presidente ne dichiara il risultato, lo certifica nel verbale e procede alla proclamazione degli eletti.

2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

3. Dopo la firma del verbale, l'adunanza è sciolta immediatamente.

4. Un esemplare del verbale è depositato nella segreteria del Comune e ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune.

5. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal Presidente e da almeno due scrutatori, è subito rimesso al Presidente della Regione, insieme col plico delle schede di cui all'articolo 63, comma 4.".

Art. 32

(Sostituzione dell'articolo 66)

1. L'articolo 66 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 66

(Turno di ballottaggio nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. Qualora il Presidente del seggio abbia certificato la parità di voti tra due candidati alla carica di Sindaco e del Vicesindaco collegato, rinvia la proclamazione degli eletti al secondo turno di votazione.

2. Completate, per quanto dovuto, le operazioni previste all'articolo 64, il Presidente del seggio trasmette immediatamente alla Commissione elettorale circondariale i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio.

3. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui al comma 2, effettua il sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo da assegnare ai candidati ammessi al ballottaggio e da riportare nel manifesto e nelle schede di votazione.".

Art. 33

(Inserimento del Titolo Vbis)

1. Dopo il Titolo V della l.r. 4/1995 è inserito il seguente:

"TITOLO VBIS

SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI PER I COMUNI DI CUI ALL'ARTICOLO 22BIS, COMMA 1, LETTERE A), B), C), D) E PER IL COMUNE DI AOSTA. PRIMO TURNO E SECONDO TURNO

Art. 72bis

(Scrutinio dei voti)

1. Per i Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettere a), b), e d), i Presidenti degli uffici di scrutinio alle ore sette del giorno successivo alla votazione verificano, presso la sala di deposito, che il contenuto delle buste corrisponda al quantitativo indicato nell'apposita comunicazione che accompagna la busta, mescolano le mazzette delle schede votate e formano pile di non più di mille schede. La formazione delle pile deve essere effettuata in modo da garantire che ognuna di esse contenga mazzette di schede votate provenienti da Uffici di sezione diversi. Le pile di schede votate sono prese in carico dai Presidenti degli uffici di scrutinio.

2. Per i Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera c), il Presidente dell'ufficio di scrutinio, alla presenza dei componenti del rispettivo ufficio di scrutinio, verifica che il contenuto delle buste corrisponda al quantitativo indicato nell'apposita comunicazione che accompagna la busta, mescola le mazzette delle schede votate e le prende in carico.

3. Per il Comune di Aosta, i quattro Presidenti individuati quali responsabili degli uffici di scrutinio, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, alle ore sette del giorno successivo alla votazione verificano, presso la sede degli uffici di scrutinio, che il contenuto delle buste corrisponda al quantitativo indicato nell'apposita comunicazione che accompagna la busta, mescolano le schede e formano pile di non più di mille schede. La formazione delle pile deve essere effettuata in modo da garantire che ognuna di esse contenga mazzette di schede votate provenienti da Uffici di sezione diversi. Le pile di schede votate sono prese in carico dai Presidenti degli uffici di scrutinio, i quali sottoscrivono apposita ricevuta di riscontro.

4. Alle ore otto i Presidenti, dopo aver costituito l'Ufficio, contano le schede prese in carico e dispongono l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti.

5. Le operazioni di spoglio dei voti devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore sedici del giorno stesso.

6. Uno degli scrutatori, designato a sorte, prende una scheda alla volta, la dispiega e la consegna al Presidente, il quale proclama ad alta voce il cognome ed il nome dei candidati alla carica di Sindaco e Vicesindaco votati, il voto assegnato alla lista votata, il cognome, ed eventualmente il nome, o il numero arabo, dei candidati alla carica di consigliere comunale ai quali sono attribuiti voti di preferenza; il Presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che insieme con il segretario prende nota del numero dei voti assegnati ai candidati alla carica di Sindaco e Vicesindaco, del numero dei voti assegnati a ciascuna lista, del numero dei voti di preferenza assegnati a ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.

7. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, in una cassetta o in una scatola. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda è subito impresso il timbro dell'ufficio di scrutinio.

8. È vietato scrutinare una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o scatola, dopo lo spoglio del voto.

9. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

10. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'ufficio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato è riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre, sia in lettere.

11. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero delle schede prese in carico. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica tra le schede scrutinate e i voti validi assegnati, le schede nulle, le schede bianche e le schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali di scrutinio.

12. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 72ter

(Nullità del voto. Schede bianche)

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi 2, 3 e 4.

2. Sono nulli i voti contenuti in schede:

a) che non sono quelle di cui agli allegati A, B, C, D o non portano la firma o il bollo richiesti dall'articolo 48;

b) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

3. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

4. Tutte le altre schede devono essere chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal Presidente e dal segretario.

Art. 72quater

(Proclamazione degli eletti nei Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera c))

1. Nei Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera c), compiuto lo scrutinio, il Presidente dell'ufficio di scrutinio ne dichiara il risultato, lo certifica nel verbale e procede alla proclamazione degli eletti.

2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

3. Dopo la firma del verbale, l'adunanza è sciolta immediatamente.

4. Un esemplare del verbale è depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune.

5. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal Presidente e da almeno due scrutatori, è subito rimesso al Presidente della Regione, insieme col plico delle schede votate.

Art. 72quinquies

(Proclamazione degli eletti nei Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettere a), b) e d).

Adunanza dei Presidenti)

1. Nei Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettere a), b) e d), compiuto lo scrutinio, il Presidente dell'ufficio di scrutinio ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

3. Dopo la firma del verbale, l'adunanza è sciolta immediatamente.

4. Un esemplare del verbale è depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune.

5. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal Presidente e da almeno due scrutatori, è subito rimesso al Presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al Presidente della Regione, dopo il compimento delle operazioni previste dai commi 6, 7, 8 e 9.

6. Il Presidente dell'ufficio della prima sezione, entro le ore diciassette del lunedì successivo alla votazione, riunisce i Presidenti degli altri uffici di scrutinio, o chi ne fa le veci e, insieme ad essi, riassume i risultati degli scrutini dei vari uffici di scrutinio, senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e procede alla proclamazione degli eletti.

7. Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei Presidenti e redige il relativo verbale.

8. Per la validità delle operazioni di cui ai commi 6 e 7 è sufficiente la presenza della maggioranza di coloro che hanno titolo per intervenirvi.

9. Tutte le operazioni relative all'adunanza dei Presidenti degli uffici di scrutinio devono essere ultimate entro le ore ventiquattro del lunedì successivo alla votazione.

Art. 72sexies

(Risultato dello scrutinio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, compiuto lo scrutinio, il Presidente dell'ufficio di scrutinio ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio di scrutinio.

3. Un esemplare del verbale è depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune.

4. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato col bollo dell'ufficio di scrutinio e firmato dal Presidente e almeno da due scrutatori, è subito rimesso al Presidente dell'ufficio centrale, insieme col plico delle schede votate, per il tramite dei Presidenti individuati quali responsabili degli uffici di scrutinio, ai sensi dell'articolo 23, comma 7.

Art. 72septies

(Ufficio centrale)

1. L'ufficio centrale è costituito dal Presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'ufficio di scrutinio n. 1.

2. Il segretario dell'ufficio di scrutinio n. 1 funge da segretario dell'ufficio centrale.

Art. 72octies

(Proclamazione degli eletti nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. Il Presidente dell'ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, riunisce l'ufficio e riassume, senza poterli modificare, i risultati degli scrutini dei vari uffici di scrutinio.

2. Il Presidente, successivamente, determina la cifra elettorale individuale dei candidati alla carica di Sindaco e di Vicesindaco che è costituita dalla cifra di lista o, in caso di più liste collegate, dalla somma dei voti validi riportati da ciascuna lista, aumentata dei voti eventualmente assegnati esclusivamente ai candidati alla carica di Sindaco e di Vicesindaco.

3. Il Presidente dell'ufficio centrale, accertati i risultati di cui al comma 2, proclama eletti alla carica di Sindaco e di Vicesindaco i candidati che hanno raggiunto la maggioranza di cui all'articolo 55, comma 6.

4. L'ufficio centrale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti alle liste in base al disposto dell'articolo 57, commi 2, 3 e 3bis.

5. Il Presidente, successivamente, proclama eletti consiglieri comunali i candidati che hanno ottenuto la maggior cifra individuale, come previsto dall'articolo 57, comma 4.

6. Qualora nessuno dei candidati alla carica di Sindaco e di Vicesindaco abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, come previsto dall'articolo 55, comma 6, l'ufficio centrale determina i candidati che parteciperanno al turno elettorale di ballottaggio a norma dell'articolo 56, rinviando le operazioni di proclamazione degli eletti e di assegnazione dei seggi al giorno di martedì successivo al secondo turno di votazione.

7. Il Presidente dell'ufficio centrale provvede a trasmettere immediatamente i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio al Presidente della Regione, al Sindaco e alla Commissione elettorale circondariale.

8. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui al comma 7, effettua il sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo da assegnare ai candidati ammessi al ballottaggio e da riportare nel manifesto e nelle schede di votazione.

9. Il Presidente dell'ufficio centrale, accertati i risultati del secondo turno di votazione, proclama eletti alla carica di Sindaco e di Vicesindaco i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

10. L'ufficio centrale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti alle liste in base al disposto dell'articolo 58.

11. Il Presidente, successivamente, proclama eletti consiglieri comunali i candidati che hanno ottenuto la maggior cifra individuale, come previsto dall'articolo 58.

12. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

13. L'ufficio centrale si pronuncia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

14. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in duplice esemplare, al termine di ciascun turno di votazione, deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

15. Un esemplare del verbale è depositato nella segreteria del Comune e ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune.

16. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del Presidente e di almeno due membri di esso, è subito rimesso al Presidente della Regione, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede votate.

17. I plichi di cui al comma 16 non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

Art. 72nonies

(Turno di ballottaggio nei Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettere a), b), c) e d), e nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. Qualora il Presidente dell'ufficio di scrutinio, o il Presidente della prima sezione nell'adunanza dei Presidenti delle sezioni, abbia certificato la parità di voti tra due candidati alla carica di Sindaco e del Vicesindaco collegato, rinvia la proclamazione degli eletti al secondo turno di votazione.

2. Il Presidente dell'ufficio di scrutinio, o il Presidente della prima sezione nell'adunanza dei Presidenti delle sezioni, trasmette immediatamente alla Commissione elettorale circondariale i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio.

3. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui ai commi 1 e 2, effettua il sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo da assegnare ai candidati ammessi al ballottaggio e da riportare nel manifesto e nelle schede di votazione.".

Art. 34

(Modificazione all'articolo 73)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 della l.r. 4/1995 è inserita la seguente:

"ebis) ogni altra spesa di modesta entità strettamente necessaria a garantire il regolare svolgimento delle elezioni.".

Art. 35

(Inserimento del Titolo VIbis)

1. Dopo il Titolo VI della l.r. 4/1995 è inserito il seguente:

"TITOLO VIBIS

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 74bis

(Pubblicazione dei risultati)

1. Il Sindaco, entro sette giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 74ter

(Annullamento dell'elezione)

1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sull'elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

2. In caso diverso, il Presidente della Regione fissa, con proprio decreto, la data delle elezioni, che devono svolgersi, nelle sezioni interessate, entro sessanta giorni.".

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1998, N. 54

Art. 36

(Modificazione all'articolo 18)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), è sostituita dalla seguente:

"c) il Sindaco ed il Vicesindaco.".

Art. 37

(Modificazioni all'articolo 19quater)

1. Il comma 2 dell'articolo 19quater della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

"2. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco, sino all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto.".

2. Il terzo periodo del comma 5 dell'articolo 19quater della l.r. 54/1998 è soppresso.

Art. 38

(Modificazioni all'articolo 22)

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero di assessori, scelti tra i consiglieri comunali, stabilito dallo statuto comunale in misura non superiore a:

a) due, nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

b) tre, nei Comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti;

c) cinque, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.".

2. Al comma 1bis dell'articolo 22 della l.r. 54/1998 le parole "15 per cento" sono sostituite dalle parole "30 per cento".

3. Al comma 1ter dell'articolo 22 della l.r. 54/1998 la parola "fisso" è soppressa.

4. Il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

"2. Le modalità di nomina e di revoca dei componenti della Giunta sono stabilite dallo statuto.".

Art. 39

(Sostituzione dell'articolo 25)

1. L'articolo 25 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 25

(Elezione del Sindaco e del Vicesindaco)

1. Il Sindaco e il Vicesindaco sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, e sono membri del Consiglio comunale e della Giunta comunale.".

Art. 40

(Modificazioni all'articolo 27)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 54/1998, le parole: ", nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti," sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 54/1998 è aggiunto il seguente:

"2bis. Il Sindaco ha la facoltà di fregiarsi di un distintivo di riconoscimento recante la riproduzione dello stemma del relativo Comune; le caratteristiche del distintivo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).".

3. La deliberazione di cui all'articolo 27, comma 2bis, della l.r. 54/1998, introdotto dal comma 2, è adottata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 41

(Sostituzione dell'articolo 30)

1. L'articolo 30 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 30

(Competenze del Vicesindaco)

1. Il Vicesindaco assume di diritto la carica di assessore comunale e, nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge.".

Art. 42

(Modificazioni all'articolo 30bis)

1. Alla rubrica dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998 le parole "nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti" sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998 le parole "nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti" sono soppresse.

Art. 43

(Modificazioni all'articolo 30ter)

1. Alla rubrica dell'articolo 30ter della l.r. 54/1998, le parole "nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti" sono soppresse.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 30ter della l.r. 54/1998 è inserito il seguente:

"5bis. Il Sindaco, qualora sia eletto nella condizione di cui all'articolo 56, comma 3, della l.r. 4/1995, provvede ad individuare l'assessore a cui attribuire le funzioni di cui all'articolo 30. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.".

Art. 44

(Modificazione all'articolo 30quater)

1. Al comma 2 dell'articolo 30quater della l.r. 54/1998, le parole "nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti" sono soppresse.

Art. 45

(Modificazioni all'articolo 70)

1. Ai numeri 1), 2) e 4) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 54/1998, le parole: ", nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti" sono soppresse.

2. Dopo il numero 2) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 54/1998, è inserito il seguente numero:

"2bis) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, qualora sia stato eletto nella condizione di cui all'articolo 56, comma 3, della l.r. 4/1995;".

CAPO III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

30 MARZO 2015, N. 4

Art. 46

(Modificazioni all'articolo 2)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 (Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"1. Ai Sindaci è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione nella misura di:

a) euro 1.900 per i Sindaci dei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;

b) euro 2.100 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

c) euro 2.900 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

d) euro 3.600 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti;

e) euro 5.100 per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 4/2015 è inserito il seguente:

"1bis. Il Consiglio comunale ha la facoltà di aumentare fino ad un massimo del 20 per cento l'indennità mensile lorda di funzione di cui al comma 1.".

3. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 4/2015 le parole: "L'indennità mensile lorda di funzione dei Sindaci" sono sostituite dalle seguenti: "L'indennità mensile lorda di funzione del Sindaco, di cui al comma 1,".

4. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 4/2015 le parole: "L'indennità massima attribuibile ai sensi del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "L'indennità mensile lorda di funzione del Sindaco, di cui ai commi 1, 1bis e 3,".

5. Al comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 4/2015 le parole: "l'indennità e " sono sostituite dalle seguenti: "l'indennità di cui ai commi 1, 1bis e 3, nonché".

Art. 47

(Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 della l.r. 4/2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Indennità di funzione del Vice Sindaco)

1. Al Vice Sindaco dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 55 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2, commi 1, 1bis e 3.

2. Al Vice Sindaco dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 80 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2, commi 1, 1bis e 3.".

Art. 48

(Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 4/2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Indennità di funzione degli assessori comunali)

1. Agli assessori dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 40 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2, commi 1, 1bis e 3.

2. Agli assessori dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 75 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2, commi 1, 1bis e 3.

3. Agli assessori che, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vice Sindaco, siano stati individuati dai rispettivi Sindaci, ai sensi dell'articolo 30ter, comma 4, della l.r. 54/1998, ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 30 della medesima legge, spetta l'indennità di funzione attribuita al Vice Sindaco, ai sensi dell'articolo 3.".

Art. 49

(Modificazione all'articolo 5)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 4/2015 le parole: "il cui ammontare lordo non può essere superiore al 5 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "il cui ammontare lordo è pari al 5 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2, commi 1, 1bis e 3".

Art. 50

(Modificazione all'articolo 6)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 4/2015 le parole: "non superiore al 20 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 20 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2, commi 1, 1bis e 3".

Art. 51

(Modificazione all'articolo 7)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 4/2015 le parole: "non superiore al 25 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 25 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2, commi 1, 1bis e 3".

Art. 52

(Inserimento dell'articolo 7bis)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 4/2015 è inserito il seguente:

"Art. 7bis

(Rinuncia o riduzione)

1. Il Sindaco, il Vice Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale, gli assessori e i consiglieri possono rinunciare all'indennità di funzione o ai gettoni di presenza, ovvero ridurne il relativo importo, con apposita dichiarazione da trasmettere al Consiglio comunale.".

CAPO IV

MODIFICAZIONI AD ALTRE LEGGI REGIONALI

Art. 53

(Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23)

1. L'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Rimborso spese)

1. Agli amministratori di cui all'articolo 2, ad esclusione del Sindaco e del Presidente dell'Unité des Communes valdôtaines, di cui all'articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), che, per l'espletamento del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale a cui si riferiscono le funzioni esercitate, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate, alle condizioni previste da apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

2. Le spese per la partecipazione degli amministratori di cui all'articolo 2 a riunioni a livello sovra-regionale, nazionale e internazionale, cui partecipano nell'espletamento del loro mandato, sono a carico degli enti di appartenenza.".

2. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, della l.r. 23/2001, come sostituito dal comma 1, è adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, d'intesa con il CPEL, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 54

(Modificazioni alla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4 (Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di Sindaco, di Vicesindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell'articolo 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale)), le parole: "nonché, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti," sono sostituite dalla seguente: "oppure".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 4/1997 è inserito il seguente:

"1bis. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i candidati alla carica di Sindaco e di Vicesindaco devono altresì presentare personalmente il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale da loro sostenute, nei tempi e con le modalità di cui al comma 1.".

3. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 4/1997 è sostituito dal seguente:

"4. Gli importi di cui al presente articolo sono aggiornati in base alla variazione media annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con provvedimento del dirigente della struttura competente.".

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 4/1995:

a) il comma 1bis dell'articolo 2;

b) il comma 1bis dell'articolo 32;

c) l'articolo 32bis;

d) l'articolo 52bis;

e) il comma 3bis dell'articolo 62;

f) l'articolo 65;

g) l'articolo 67;

h) l'articolo 68;

i) l'articolo 69;

j) l'articolo 70;

k) l'articolo 72;

l) gli allegati Dbis e Dter.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 54/1998:

a) la lettera abis) del comma 2 dell'articolo 21;

b) l'articolo 25bis;

c) il comma 1bis dell'articolo 27;

d) l'articolo 30bis1;

e) l'articolo 30ter1;

f) l'articolo 30quater1;

g) il numero 4bis) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 70.

3. Sono, inoltre, abrogati:

a) l'articolo 8 della legge regionale 22/2001;

b) il comma 4 dell'articolo 88 della l.r. 8/2003;

c) il comma 2 dell'articolo 2, il comma 2 dell'articolo 11, gli articoli 12 e 18, il comma 2 dell'articolo 23, gli articoli 26, 33, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47 e il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 19 gennaio 2015, n. 1;

d) gli articoli 11, 14 e 15 della legge regionale 15 maggio 2017, n. 6.

Art. 56

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, esclusi i Capi III e IV, si applicano a decorrere dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui ai Capi III e IV della presente legge si applicano a tutti gli enti locali a decorrere dalla data delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 23/2001.

3. Ciascun Consiglio comunale adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui alla presente legge non oltre il sessantesimo giorno precedente alle prime elezioni comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge.