Legge regionale 15 giugno 1964, n. 7 - Testo storico

Legge regionale n. 7 del 15 06 1964

Bollettino ufficiale 23 6 1964 n. 0

APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELLA REGIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1° LUGLIO 1962 - 30 GIUGNO 1963.

Art. 1

(APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO - SITUAZIONI: DI CASSA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE)

Il conto consuntivo della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, revisionato dal Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato nelle singole risultanze e nelle risultanze riassuntive finali del presente articolo e degli articoli successivi:

SITUAZIONE DI CASSA

Fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio 1961- 1962: L. 1.745.906.513.

Riscossioni nell’esercizio 1962- 1963: L. 13.735.251.763.

Totale delle riscossioni: L. 15.481.158.276.

Pagamenti nell’esercizio 1962- 1963: L. 10.579.382.702.

Fondo di cassa al 30 giugno 1963: L. 4.901.775.574.

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Fondi cassa al 30 giugno 1963: L. 4.901.775.574.

Residui attivi al 30 giugno 1963: L. 2.718.907.251.

Totale dell’attivo al 30 giugno 1963: L. 7.620.682.825.

Residui passivi al 30 giugno 1963: L. 7.026.076.654.

Avanzo di amministrazione al 30 giugno 1963: L. 594.606.171.

SITUAZIONE PATRIMONIALE.

Consistenza patrimoniale al 30 giugno 1962: L. 923.637.480.

Variazioni attive nell’esercizio 1962- 1963: // in aumento dell’attivo: L. 7.398.521.580; // in diminuzione del passivo: L. 2.426.518.511.

Totale delle variazioni attive nell’esercizio 1962- 1963: L. 9.825.040.091.

Totale dell’attivo: L. 10.748.677.571.

Variazioni passive nell’esercizio 1962- 1963: // in diminuzione dell’attivo: L. 4.806.892.993; // in aumento del passivo: L. 7.231.160.968.

Totale delle variazioni passive nell’esercizio 1962- 1963: L. 12.038.053.961.

Passivo netto d’inventario al 30 giugno 1963: L. 1.289.376.390.

Art. 2

(GESTIONE DI COMPETENZA: ENTRATE)

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 per la competenza propria dell’esercizio stesso sono riassunte ed approvate come segue:

- per entrate di competenza accertate L. 11.328.364.048 delle quali:

- riscosse per entrate di competenza L. 8.977.311.018

- rimaste da riscuotere L. 2.351.053.030

Art. 3

(GESTIONE DI COMPETENZA: SPESE)

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione accertate nell’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 per la competenza propria dell’esercizio stesso sono riassunte ed accertate in: L. 11.754.971.468 delle quali:

- pagate L. 8.396.398.027

- rimaste da pagare L. 3.358.573.441

Art. 4

(GESTIONE DI COMPETENZA:

RIASSUNTO ENTRATE E SPESE)

È approvato il seguente riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963

- Avanzo di amministrazione applicato L. 975.500.000

- ENTRATE L. 11.328.364.048

- SPESE L. 11.754.971.468

- Avanzo della gestione di competenza dell'esercizio 1962- 1963 L. 548.892.580

Art. 5

(RESIDUI ATTIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO)

I residui attivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 sono riassunti e approvati in complessive L. 2.718.907.251 come segue:

- Residui attivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all’inizio dell’esercizio L. 5.131.021.399

- Minori accertamenti in conto residui attivi esercizio 1961- 1962 e precedenti L. 5.226.433 Differenza L. 5.125.794.966

- Residui attivi riscossi in conto esercizio 1961- 1962 e precedenti L. 4.757.940.745

- Residui attivi esercizio 1961- 1962 e precedenti rimasti da riscuotere al 30- 6- 1963 L. 367.854.221

- Residui attivi accertati in conto esercizio 1962- 1963 (articolo 2) L. 2.351.053.030

- Totale residui attivi al 30- 6- 1963 L. 2.718.907.251

Art. 6

(RESIDUI PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO)

I residui passivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario 1962- 1963 sono riassunti e approvati in complessive lire 7.026.076.654 come segue:

- Residui passivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all’inizio dell’esercizio 1961- 1962 L. 5.901.424.129

- Residui passivi pagati in conto esercizio 1961- 1962 e precedenti L. 2.182.984.675

- Differenza L. 3.718.439.454

- Residui passivi esercizio 1961- 1962 e precedenti riconosciuti insussistenti L. 50.936.241

- Residui passivi esercizio 1961- 1962 e precedenti rimasti da pagare al 30- 6- 1963 L. 3.667.503.213 - Residui passivi accertati in conto esercizio 1962- 1963 (articolo 3) L. 3.358.573.441

- Totale residui passivi al 30- 6- 1963 L. 7.026.076.654

Art. 7

(SITUAZIONE FINANZIARIA)

È accertato ed approvato nell’ammontare di L. 594.606.171 l’avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio finanziario 1962- 1963, risultante come segue:

TABELLA RISTRUTTURATA

VARIAZIONI MIGLIORATIVE.

Avanzo degli esercizi precedenti: L. 975.503.783. Miglioramento della gestione di competenza (articolo 4): L. 548.892.580.

Miglioramento della gestione dei residui passivi (articolo 6): L. 50.936.241.

Totale variazioni migliorative: L. 1.575.332.604.

VARIAZIONI PEGGIORATIVE.

Avanzo di amministrazione applicato durante l’esercizio 1962 - 1963: L. 975.500.000.

Peggioramento della gestione dei residui passivi (articolo 5): L. 5.226.433.

Totale variazioni peggiorative: L. 980.726.433.

Avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963: L. 594.606.171.

Art. 8

(SITUAZIONE PATRIMONIALE)

La consistenza patrimoniale alla data del 30 giugno 1963 (articolo 1) è approvata nelle seguenti risultanze riassuntive finali:

TABELLA RISTRUTTURATA

ATTIVO.

Beni immobili: L. 2.007.909.207.

Beni mobili: L. 465.216.403.

Crediti diversi: L. 10.097.505.675.

Totale attivo: L. 12.570.631.285.

PASSIVO.

Mutui passivi: L. 6.038.149.771.

Debiti diversi: L. 7.821.857.904.

Totale passivo: L. 13.860.007.675.

Passivo netto d’inventario al 30 giugno 1963: L. 1.289.376.390.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.