Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 19 - Testo vigente
Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 19
Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione e proroga di termini.
(B.U. del 30 dicembre 2019, n. 58)
(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione)
1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), č riconosciuta la legittimitą dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, e da sentenze esecutive, elencati negli allegati A e B della presente legge, per un importo complessivo di euro 2.068.647,78.
2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti gią iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021 nella Missione 20 - Programma 01 (Fondo di riserva) e nei pertinenti capitoli di bilancio.
(Proroga di termini)
1. La validitą delle graduatorie degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), vigenti alla data del 31 dicembre 2019 ed esitate da procedure bandite entro il 31 dicembre 2018, č prorogata sino al 31 dicembre 2021. (1)
2. All'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2016, n. 11 (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1)), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
b) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".
3. Ai commi 4 e 6 dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018), le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(1) Comma modificato dal comma 8 dell'articolo 91 della L.R. 13 luglio 2020, n. 8.
Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'art. 1 recitava:
"1. La validitą delle graduatorie degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), vigenti alla data del 31 dicembre 2019 ed esitate da procedure bandite entro il 31 dicembre 2018, č prorogata sino al 31 dicembre 2020.".