Legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6 - Testo storico

Legge regionale n. 6 del 30 01 1981

Bollettino ufficiale 6 3 1981 n. 3

Interventi e provvidenze diretti a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, miste e loro consorzi.

Art. 1

(Finalità)

Per promuovere e favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative di produzione e di lavoro, di trasporto e miste, con almeno il 70 percento di soci lavoratori, la Giunta regionale è autorizzata a disporre provvidenze ed interventi nei modi e nella misura stabiliti dalla presente legge.

Art. 2

(Beneficiari)

Destinatari delle provvidenze e degli interventi, previsti dalla presente legge, sono le cooperative di produzione e lavoro, di trasporto e miste, come specificato al precedente articolo 1, iscritte nel registro delle imprese e nel registro delle cooperative per la Regione Valle d’Aosta, nonché i consorzi tra le medesime, purché abbiano sede e svolgano la loro attività prevalentemente nel territorio della Valle d’Aosta.

Per l’ottenimento dei benefici previsti dalla presente legge è necessario che, nelle cooperative di produzione e lavoro, almeno il settanta per cento dei lavoratori operanti nell’arco dell’anno in ciascuna cooperativa siano soci della medesima; tale rapporto dovrà essere mantenuto almeno per la durata di tre anni a decorrere dalla concessione delle agevolazioni.

Art. 3

(Interventi per l’avviamento e l’assistenza tecnica)

Alle società cooperative di produzione e lavoro di cui al secondo comma dell’articolo precedente la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo per le spese di avviamento uguale al capitale sottoscritto, fino ad un massimo di 40 milioni per cooperativa.

Art. 4

(Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dalle cooperative)

La Giunta regionale è autorizzata a concorrere nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dalle società cooperative, di cui all’articolo 2, per:

a) costruzione, ricostruzione, acquisto, ampliamento e ammodernamento di laboratori od opifici, compresa la realizzazione dei servizi, dei depositi e delle aree di servizio necessari all’attività della cooperativa;

b) acquisto dei terreni per la realizzazione delle opere di cui alla lettera a): il mutuo per l’acquisto dei terreni potrà essere assistito solamente fino a concorrenza di un importo non superiore al 20 percento del costo delle opere di cui alla precedente lettera a);

c) realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;

d) realizzazione di opere e installazione di impianti diretti al miglioramento dei servizi sociali, delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché della salvaguardia dell’ambiente di lavoro. Qualora tali opere siano realizzate in collaborazione da più società, il contributo viene ripartito in parti eguali fra le stesse, oppure ripartito in misura diversa, in proporzione all’entità delle spese da ciascuna società sostenute;

e) acquisto di macchinari, automezzi, attrezzature, anche per ristrutturazione e ammodernamento degli impianti. Qualora gli acquisti siano realizzati in collaborazione da più società, si applica, per quanto riguarda il contributo, il disposto di cui alla precedente lettera d);

f) costruzione dell’abitazione per il custode dell’azienda, purché lo stesso sia socio della cooperativa e che detta abitazione sia parte integrante del complesso degli immobili destinati all’esercizio dell’impresa;

g) formazione di scorte.

Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi è stabilito nella misura dell’11 percento, che viene direttamente corrisposto all’istituto mutuante.

Art. 5

(Ammontare massimo e durata del finanziamento)

La quota assistibile dal mutuo previsto nel precedente articolo 4 e la durata massima dell’ammortamento sono così determinati:

a) per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) e f) in Lire 400.000.000 e per la durata massima di quindici anni;

b) per gli interventi di cui alla lettera e), in Lire 500.000.000 e per la durata massima di dieci anni;

c) per gli interventi di cui alla lettera g), in Lire 200.000.000 e per la durata massima di tre anni.

Art. 6

(Ipotesi di non cumulabilità e di cumulabilità di benefici)

Qualora la società cooperativa abbia beneficiato, in forza di legge statali o regionali, di alcuna delle provvidenze della natura di quelle previste dagli articoli 3 e 4 della presente legge, la domanda di finanziamento potrà essere ammessa solamente se diretta all’ottenimento di provvidenze previste dagli articoli summenzionati, purché diverse da quella concessa.

È ammesso il cumulo dei benefici previsti agli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 7

(Richiesta concessione ed erogazione di contributi previsti all’articolo 3)

Per fruire dei benefici di cui all’articolo 3, il legale rappresentante della società deve presentare domanda alla Giunta regionale, corredata da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e da una relazione nella quale sono indicate le presumibili spese di avviamento.

Qualora la domanda venga riconosciuta ammissibile a contributo, il legale rappresentante deve produrre, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta della Giunta regionale, la documentazione comprovante le spese di avviamento sostenute. L’ammissione e l’erogazione del contributo è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 8

(Richiesta concessione ed erogazione di contributi previsti all’articolo 4)

Per fruire dei benefici previsti all’articolo 4, il legale rappresentante della società deve presentare alla Giunta regionale apposita domanda, corredata da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e da una relazione contenente l’indicazione delle opere e dei lavori da eseguirsi, ovvero degli acquisti previsti e della presumibile spesa.

Qualora la domanda venga riconosciuta ammissibile a contributo, il legale rappresentante deve presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta della Giunta regionale, il progetto esecutivo delle opere di cui alle lettere a), b), c), d), f), munito, ove occorra, dell’apposita concessione del sindaco. L’ammissione a contributo è disposta con deliberazione della Giunta regionale, la quale può fissare i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori. L’erogazione del contributo è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previo accertamento, mediante collaudo, della regolare esecuzione delle opere e per quanto concerne gli acquisti di cui alle lettere b), e) e g), previa presentazione della documentazione delle spese sostenute.

Il mutuo può essere erogato per quote e la corresponsione dello stesso, con riferimento alle opere di cui alle lettere a), c), d) e f), può iniziare in base a stato di avanzamento non inferiore al cinquanta per cento dell’opera, regolarmente accertato dalla Giunta regionale.

Art. 9

(Garanzia fideiussoria sui mutui)

Alle cooperative di cui all’articolo 2, nonché ai consorzi tra le medesime, per le iniziative agevolate, ammesse ai benefici dell’articolo 4, la Regione presta fidejussione a carattere sussidiario, ai sensi del II comma dell’articolo 1944 del codice civile, fino ad un limite del novanta per cento della somma dovuta per capitali, interessi ed accessori a fronte dei mutui concessi dagli istituti di credito autorizzati.

Art. 10

(Convenzione con gli istituti di credito)

Ai fini del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui agevolati ai sensi dell’articolo 4, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito, di cui all’articolo precedente.

Nella convenzione dovrà essere tra l’altro stabilito:

a) le modalità di erogazione dei mutui e di pagamento dei ratei da parte dei mutuatari;

b) le modalità per l’erogazione agli istituti di credito della quota interessi a carico della Regione.

Il tasso complessivo da applicare ai finanziamenti sarà pari al tasso di riferimento stabilito dal ministero del tesoro nei diversi settori di appartenenza delle cooperative.

Art. 11

(Criteri applicativi)

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, per ciascun settore, parametri generali e criteri applicativi per la migliore efficacia degli interventi previsti. Entro lo stesso termine, la Giunta regionale indica la documentazione da allegare alle domande in relazione ai diversi interventi agevolati previsti dalla presente legge, nonché gli schemi tipo per le richieste delle agevolazioni stesse.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

Per le provvidenze previste dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge è autorizzata per l’anno 1980 e seguenti la spesa di lire 350.000.000, che graverà sugli istituendi capitoli di spesa 33260 e 33290 rispettivamente per Lire 100.000.000 e per Lire 250.000.000.

I fondi eventualmente non utilizzati nell’anno di riferimento possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Alla copertura dell’onere di Lire 350.000.000 di cui al primo comma si provvede mediante aumento di pari importo dello stanziamento del capitolo 00300 della parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1980 (Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent).

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione dei bilanci di previsione.

Art. 13

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento

Cap. 00300 - Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent L. 350.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento

(di nuova istituzione)

Cap. 33260 - Contributi in conto capitale concessi alle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, turistiche, di servizi e misti ( LR 30 gennaio 1981, n. 6, articolo 3) L. 100.000.000

(di nuova istituzione)

Cap. 33290 - Contributi per pagamento interessi su mutui contratti dalle cooperative ( LR 30 gennaio 1981, n. 6, articolo 4) L. 250.000.000

Totale L. 350.000.000

Sui precedenti stanziamenti di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.