Legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 - Testo storico

Legge regionale 30 luglio 2019, n. 13

Disposizioni collegate al secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni. (*)

(B.U. del 31 luglio 2019, n. 35)

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA

Art. 1

(Disposizioni in materia di cumulo di aiuti alle imprese. Modificazioni di leggi regionali)

1. L'articolo 15 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), è sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Cumulo)

1. I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.".

2. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 (Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11), è inserito il seguente:

"Art. 6bis

(Cumulo)

1. I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.".

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), è sostituito dal seguente:

"3. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.".

4. L'articolo 11 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 3 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile), è sostituito dal seguente:

"Art. 11

(Cumulo)

1. I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.".

5. L'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 (Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative), è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Cumulo)

1. I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.".

6. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di promozione degli investimenti), è inserito il seguente:

"Art. 5bis

(Cumulo)

1. I contributi concessi ai sensi della presente legge possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.".

Art. 2

(Programma pluriennale per l'innovazione e lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato. Modificazioni alla l.r. 6/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 6/2003, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di politiche di sostegno della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo".

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 6/2003 è sostituito dal seguente:

"3. Gli interventi diretti allo sviluppo delle imprese sono attuati e monitorati nell'ambito della strategia di sviluppo regionale afferente alla programmazione europea.".

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 2, 3 e 4 della l.r. 6/2003;

b) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 16 (Revisione della disciplina regionale concernente la concessione di agevolazioni. Modificazioni di leggi regionali).

Art. 3

(Abolizione del contributo alla società Autoporto s.p.a. per il concorso nelle spese per la realizzazione di interventi di investimento di interesse regionale)

1. L'articolo 53 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), e l'articolo 28 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), sono abrogati.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 4

(Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA della Valle d'Aosta. Legge regionale 29 marzo 2018, n. 7)

1. Le risorse aggiuntive regionali (RAR), ricomprese nel finanziamento di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 29 marzo 2018, n. 7 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), e di altre disposizioni in materia), destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale di livello non dirigenziale dipendente dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA della Valle d'Aosta, sono determinate per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 in euro 20.000. Le modalità di corresponsione delle risorse sono concordate a livello di contrattazione integrativa aziendale, nel rispetto delle linee generali di indirizzo contenute nel documento di programmazione triennale di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2018, nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) e nella programmazione e pianificazione regionale di settore.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE EDUCATIVE

Art. 5

(Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone. Modificazioni alla legge regionale 30 luglio 1986, n. 36)

1. L'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 (Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone), è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Revisore dei conti)

1. Al revisore dei conti spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Istituto. Il revisore è nominato, per tre anni, con deliberazione della Giunta regionale, secondo le modalità previste dagli articoli 9 e seguenti della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), ed è scelto tra soggetti esperti in materia di amministrazione e contabilità pubblica, iscritti nel registro dei revisori legali.

2. Il compenso spettante al revisore dei conti è determinato con la deliberazione di incarico, nella misura prevista dall'articolo 3, comma 3bis, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).".

2. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 36/1986, le parole: "è assegnato in uso il materiale" sono sostituite dalle seguenti: "è ceduta, a titolo gratuito, la proprietà dei beni mobili".

3. Il collegio dei revisori dei conti dell'Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone, nominato ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 36/1986 e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, resta in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone, d'intesa con la struttura regionale competente in materia di politiche educative, provvede a predisporre l'inventario dei beni mobili già concessi in uso ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della l.r. 36/1986 e ceduti in proprietà allo stesso Istituto ai sensi del comma 2 del presente articolo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 6

(Disposizioni in materia di classificazione delle piste di discesa e delle piste di fondo. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9)

1. Dopo il comma 5bis dell'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), è inserito il seguente:

"5ter. La domanda di classificazione di cui al comma 5 contiene, inoltre, la dichiarazione attestante la disponibilità delle aree interessate ovvero la richiesta di avvio del procedimento per la costituzione coattiva della servitù di pista ai sensi dell'articolo 3bis.".

2. Dopo il comma 5ter dell'articolo 3 della l.r. 9/1992, come introdotto dal comma 1, è inserito il seguente:

"5quater. Il soggetto richiedente la classificazione della pista comunica a tutti i proprietari delle aree indicate nella relativa domanda l'avvio del procedimento per la classificazione della pista, per la dichiarazione di pubblica utilità della pista e delle eventuali opere accessorie e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, trasmettendo la documentazione attestante l'avvenuta comunicazione alla struttura regionale competente in materia di piste di sci.".

3. Il comma 7 dell'articolo 3 della l.r. 9/1992 è sostituito dal seguente:

"7. Acquisito il parere di cui al comma 6, l'Assessore regionale competente in materia di trasporti provvede, entro trenta giorni, con proprio decreto, alla classificazione della pista. Il decreto localizza l'area sciabile attrezzata, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), e costituisce il presupposto per l'applicazione delle procedure di asservimento dell'area sciabile, secondo le modalità di cui alla legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11).".

4. Il comma 1 dell'articolo 3bis della l.r. 9/1992 è sostituito dal seguente:

"1. Il procedimento per la costituzione coattiva della servitù di pista è avviato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, secondo le modalità di cui al capo V della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11), nel caso in cui non ci sia la disponibilità delle aree interessate.".

5. I commi 2 e 3 dell'articolo 3bis della l.r. 9/1992 sono abrogati.

Art. 7

(Disposizioni in materia di impianti funiviari e connesse strutture di servizio. Modificazioni alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 8)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La commissione consultiva assegna, inoltre, precedenza alle iniziative di riconversione o potenziamento dei comprensori sciistici con, al massimo, tre impianti aerei, quali seggiovie, cabinovie o funivie, sulla base dei criteri di priorità approvati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.".

2. Al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 8/2004, le parole: ", entro il 31 ottobre di ogni anno," sono soppresse.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 6 della l.r. 8/2004 presentate successivamente alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei criteri di priorità.

Art. 8

(Disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autobus da noleggio. Modificazioni alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 17)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 17 (Disposizioni in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), è aggiunto il seguente:

"2bis. Sono iscritti di diritto nel ruolo di cui al capo III della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42 (Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), previa presentazione di apposita domanda alla struttura competente, i titolari delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 3 e i dipendenti, in possesso della patente di categoria D e dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). L'iscrizione di diritto nel ruolo ai sensi del presente comma è, inoltre, subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 13 della l.r. 42/1994, nonché allo svolgimento di apposito percorso formativo, a carico dell'impresa di appartenenza, non inferiore a otto ore, sulle materie di cui all'articolo 11, comma 2, della l.r. 42/1994.".

2. Dopo il comma 2bis dell'articolo 5 della l.r. 17/2005, come introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"2ter. La perdita dei requisiti di cui al comma 2bis comporta la cancellazione dal ruolo, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della l.r. 42/1994.".

3. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 17/2005, le parole: "di vetustà non superiore a dodici anni," sono soppresse.

Art. 9

(Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie. Modificazione alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20)

1. L'articolo 23 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), è sostituito dal seguente:

"Art. 23

(Disposizioni applicabili)

1. Il richiedente la concessione comunica a tutti i proprietari dei terreni interessati l'avvio del procedimento per la concessione della linea, per la dichiarazione di pubblica utilità della linea e delle eventuali opere accessorie e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, trasmettendo la documentazione attestante l'avvenuta comunicazione alla struttura competente.

2. Per l'espropriazione di beni immobili e per la costituzione in via coattiva di diritti su beni immobili, da dichiararsi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 24, e per quanto non previsto dal presente capo, si applica la normativa vigente in materia di espropriazioni per pubblica utilità.".

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 10

(Disposizioni in materia di trasporto con autoambulanza. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5)

1. Il comma 3 dell'articolo 35bis della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è sostituito dal seguente:

"3. L'attività di trasporto di infermi e feriti con autoambulanza può altresì essere esercitata in proprio da enti, associazioni o soggetti privati in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Azienda USL, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 4.".

2. Al comma 5 dell'articolo 35bis della l.r. 5/2000, le parole: "e dalla Croce Rossa Italiana" sono soppresse.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 11

(Contributo straordinario al Comune di Roisan. Modificazione alla legge regionale 15 maggio 2017, n. 6)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 15 maggio 2017, n. 6 (Disposizioni in materia di enti locali in adeguamento alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta)), è inserito il seguente:

"2bis. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è restituito alla Regione, a decorrere dall'anno 2020, in massimo otto anni, con modalità concordate tra la struttura regionale competente in materia di finanza locale e il Comune, senza aggravio degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.".

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 12

(Centro di ricerche, studi, salvaguardia, rappresentanza e valorizzazione per la viticoltura di montagna (CERVIM). Modificazioni alla legge regionale 11 agosto 2004, n. 17)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 17 (Nuova disciplina del Centro di ricerche, studi, salvaguardia, rappresentanza e valorizzazione per la viticoltura di montagna (CERVIM). Abrogazione delle leggi regionali 24 dicembre 1996, n. 46, e 4 maggio 1998, n. 26), è sostituita dalla seguente:

"c) il revisore dei conti.".

2. L'articolo 8 della l.r. 17/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Revisore dei conti)

1. Al revisore dei conti spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile del CERVIM. In particolare, il revisore dei conti:

a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea;

b) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;

c) esamina il rendiconto annuale e il bilancio preventivo da presentare all'assemblea;

d) invia annualmente alla Giunta regionale la relazione allegata al rendiconto, illustrante l'attività svolta.

2. Il revisore dei conti è nominato, per un periodo di tre anni, rinnovabile, con deliberazione della Giunta regionale, secondo le modalità previste dagli articoli 9 e seguenti della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), ed è scelto tra soggetti esperti in materia di amministrazione e contabilità pubblica, iscritti nel registro dei revisori legali. Il revisore non può assumere, presso il CERVIM o presso organismi ad esso collegati, rapporti di lavoro o di consulenza, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. Il compenso spettante al revisore dei conti è determinato con la deliberazione di incarico, nella misura prevista dall'articolo 3, comma 3bis, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).".

3. Il collegio dei revisori dei conti del Centro di ricerche, studi, salvaguardia, rappresentanza e valorizzazione per la viticoltura di montagna (CERVIM), nominato ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 17/2004 e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, resta in carica sino alla scadenza naturale del mandato e comunque sino all'adeguamento dello statuto del CERVIM.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE

Art. 13

(Disposizioni in materia di politiche abitative. Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3)

1. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), è sostituito dal seguente:

"5. In relazione agli alloggi di cui al comma 4, lettera b), gli enti gestori sono tenuti a comunicare alla struttura competente, entro dieci giorni dalla sopravvenuta disponibilità di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, l'utilizzabilità del medesimo ai fini di cui al comma 1.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 3/2013, è inserito il seguente:

"2bis. A decorrere dalla data di approvazione delle graduatorie definitive, l'ente che ha emanato il bando di cui al comma 2 assume, in relazione all'assegnazione degli alloggi e a tutti gli adempimenti a ciò preordinati e conseguenti, come disciplinati dalla presente legge, le funzioni di ente gestore, anche in relazione alle assegnazioni degli alloggi già disposte da un diverso ente gestore sulla base di una precedente graduatoria. La stipulazione e la gestione del contratto di locazione competono, in ogni caso, all'ente titolare del diritto reale sull'immobile oggetto di assegnazione qualora quest'ultimo non coincida con l'ente che ha emanato il bando.".

3. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente: "In tal caso, la graduatoria dell'ente cui la stessa è riferita cessa di avere efficacia il 31 dicembre dell'anno di emanazione del nuovo bando, la cui graduatoria definitiva ha efficacia dal 1° gennaio successivo; qualora quest'ultima sia approvata successivamente al 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando, la graduatoria precedente cessa di avere efficacia dalla data di approvazione della graduatoria definitiva relativa al nuovo bando, la cui efficacia decorre dal giorno successivo.".

4. Al comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 3/2013, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1".

5. Le disposizioni di cui al comma 2bis dell'articolo 22 della l.r. 3/2013, come introdotto dal comma 2, si applicano anche alle graduatorie approvate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 14

(Disposizione in materia di formazione professionale turistica. Modificazione alla legge regionale 28 giugno 1991, n. 20)

1. Al comma 2 dell'articolo 2bis della legge regionale 28 giugno 1991, n. 20 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica), dopo le parole: "dall'assessore regionale competente in materia di turismo" sono inserite le seguenti: ", o da un suo delegato,".

CAPO X

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 15

(Disposizione in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Modificazione alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22)

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", né all'avvocato dirigente dell'Avvocatura regionale".

Art. 16

(Disposizione in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7)

1. Alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei".

Art. 17

(Proroga di termini)

1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11bis della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4), le parole: "entro il 31 maggio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio 2020".

2. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), le parole: "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".

Art. 18

(Disposizioni in materia di segretari degli enti locali)

1. Nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale volta al reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta prevista all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)), ai soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di segretario di ente locale è conferibile al fine della copertura dei posti che nel frattempo si rendessero vacanti per effetto della cessazione dal servizio di segretari titolari, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della l.r. 10/2015 e in assenza di interesse da parte di soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998; per le supplenze, l'incarico temporaneo di segretario di ente locale è prioritariamente conferito ai segretari collocati in disponibilità.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 20

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.