Legge regionale 23 gennaio 1981, n. 3 - Testo storico

Legge regionale n. 3 del 23 01 1981

Bollettino ufficiale 6 2 1981 n. 2

Autorizzazione, limitatamente per l’anno 1980, di maggiore spesa per l’applicazione della legge regionale 20 agosto 1976, n. 42, concernente l’estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all’assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell’istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1

Per l’applicazione della legge regionale 20 agosto 1976, n. 42, concernente l’estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all’assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell’istituto nazionale della previdenza sociale, č autorizzata, limitatamente all’anno finanziario 1980, la maggiore spesa di lire sessantamilioni.

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul capitolo 41050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1980.

Al finanziamento della maggiore spesa di cui al comma precedente, si provvede mediante la riduzione di L. 60.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) ") della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1980.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 60.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 41050 - Spese per l’assistenza integrativa regionale a favore degli affetti da tubercolosi (legge regionale 20 agosto 1976, n. 42) L. 60.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.