Legge regionale 24 aprile 2019, n. 5 - Testo storico

Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

(B.U. del 30 aprile 2019, n. 19)

Art. 1

(Disposizioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta. Modificazione alla legge regionale 8 novembre 1956, n. 4)

1. Al secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4 (Norme procedurali per la utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta), le parole: "Compete all'Assessorato ai Lavori Pubblici provvedere" sono sostituite dalle seguenti: "Il dirigente della struttura regionale competente in materia di gestione del demanio idrico provvede".

Art. 2

(Disposizioni in materia di obblighi ittiogenici. Modificazioni alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 34)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 34 (Nuovi provvedimenti in materia di pesca e nel funzionamento del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta), è inserito il seguente:

"Art. 3bis

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i concessionari di derivazioni d'acqua pubblica da corpo idrico superficiale per uso idroelettrico, industriale e per scambio termico sono tenuti a corrispondere, a compensazione dei maggiori oneri ricadenti sulla gestione alieutica determinati dalla derivazione idrica, una somma annua aggiuntiva al canone di concessione, di importo pari al 2 per cento del canone stesso, da versare direttamente al Consorzio entro il 30 giugno di ogni anno. La predetta somma annua è corrisposta dai concessionari in sostituzione di ogni altro onere versato per le medesime finalità e a qualsiasi titolo in essere alla data del 1° gennaio 2020.".

2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 34/1976, è aggiunta la seguente:

"fbis) dai proventi degli oneri imposti ai sensi dell'articolo 3bis.".

Art. 3

(Disposizioni in materia di formazione turistica professionale. Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1991, n. 20)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1991, n. 20 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera bbis), è inserita la seguente:

"bter) la Fondazione potrà svolgere attività di ricerca attraverso la sperimentazione delle materie prime provenienti dal territorio finalizzata alla ideazione di tecniche e metodi innovativi nel settore enogastronomico; l'attività di ricerca potrà essere estesa ai metodi di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari;";

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) la durata della Fondazione è fissata fino al 31 dicembre 2053;".

2. Il comma 2 dell'articolo 2bis della l.r. 20/1991 è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio di amministrazione, organo di indirizzo e programmazione, dura in carica cinque anni ed è composto dall'assessore regionale competente in materia di turismo e da due altri membri, nominati, con deliberazione della Giunta regionale, tra soggetti aventi esperienza professionale nei settori alberghiero e della filiera agroalimentare di qualità o in rappresentanza delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale nei settori alberghiero e della filiera agroalimentare di qualità, tra i quali il consiglio di amministrazione nomina il presidente della Fondazione.".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 2ter della l.r. 20/1991, è aggiunto il seguente:

"3ter. Il direttore si avvale della collaborazione di un comitato direttivo da lui presieduto e composto da non più di altri quattro dipendenti della Fondazione, che restano in carica per una durata pari a quella del consiglio di amministrazione che li nomina; il direttore può conferire al comitato direttivo o a singoli componenti una o più deleghe per l'esercizio di determinate attività di sua competenza.".

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione della Fondazione delibera le modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto, conseguenti alle modificazioni alla l.r. 20/1991, introdotte dal presente articolo. Nei trenta giorni successivi alla deliberazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e statutarie, la Giunta regionale provvede alla nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione; sino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo presidente, restano in carica il presidente e i restanti componenti del consiglio di amministrazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Disposizioni in materia di incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali. Modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", mediante il sostegno all'attività di produzione e di vendita dei relativi manufatti".

2. Il comma 1bis dell'articolo 2 della l.r. 44/1991 è sostituito dal seguente:

"1bis. Sono ammesse ai contributi di cui alla presente legge le produzioni artigianali tipiche e tradizionali di cui al comma 1, nonché le attività di loro trasformazione in manufatti tipici e tradizionali. Sono, altresì, ammesse a contributo le produzioni, ancorché non tipiche e tradizionali, realizzate con gli scarti delle lavorazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), purché effettuate contestualmente alla lavorazione delle produzioni tipiche.".

Art. 5

(Disposizioni in materia di tariffe del servizio idrico integrato. Modificazione alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27)

1. L'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Tariffa del servizio idrico integrato)

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato.

2. La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, tenuto conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, nonché della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia.

3. La tariffa di riferimento è rappresentata dalla somma delle componenti di costo, detratti i ricavi, riferite ai servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, suddivise per i rispettivi volumi di acqua erogati.

4. A decorrere dall'anno 2019, sono istituite:

a) la componente tariffaria aggiuntiva per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

b) la componente tariffaria perequativa per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

5. Le componenti di cui al comma 4 sono espresse in centesimi di euro e si calcolano sulla quota fissa dei singoli servizi di acquedotto, fognatura e depurazione a carico di ciascun utente del servizio idrico integrato. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, l'ammontare delle componenti tariffarie aggiuntiva e perequativa. In caso di mancata determinazione, si applica l'ammontare definito nell'anno precedente. Tali componenti non sono dovute con riferimento alle tariffe del servizio idrico integrato afferenti all'anno 2018.

6. Presso il BIM sono istituiti:

a) il fondo per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, alimentato con gli introiti della componente tariffaria aggiuntiva di cui al comma 4, lettera a), versati dai soggetti gestori entro il 30 giugno di ogni anno, riferita alla tariffa dell'anno precedente, e destinato a finanziare investimenti nel settore idrico integrato volti a migliorare la qualità dei servizi resi;

b) il fondo perequativo per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, alimentato con gli introiti della componente tariffaria perequativa di cui al comma 4, lettera b), versati dai soggetti gestori entro il 30 giugno di ogni anno, riferita alla tariffa dell'anno precedente, e destinato a finanziare un meccanismo perequativo a livello regionale per l'erogazione agli utenti del bonus sociale idrico.

7. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità amministrative e contabili per la gestione dei fondi, nonché per l'erogazione dei finanziamenti a favore dei subATO e dei bonus a favore degli utenti aventi diritto.

8. La tariffa da applicare da parte dei soggetti gestori è determinata dagli enti locali in base ai parametri di cui al presente articolo. La tariffa è articolata per ambiti territoriali omogenei, per i consumi domestici essenziali e per le diverse categorie di utenza.

9. Le integrazioni al metodo tariffario regionale del servizio idrico integrato, anche ai fini dell'adeguamento ad eventuali componenti tariffarie obbligatorie definite dalla normativa statale vigente, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.".

Art. 6

(Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale

4 settembre 2001, n. 19)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è aggiunto il seguente:

"3bis. Il contratto di mutuo deve essere sottoscritto, con contestuale erogazione anche parziale, entro ventiquattro mesi dalla data di concessione, pena la revoca del mutuo concesso.".

2. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"1. Per favorire la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 9, possono essere concessi, per ciascuna iniziativa, mutui a tasso agevolato, della durata massima di venti anni per le spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), e di cinque anni per le spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), e), f) e g), a valere sui fondi di rotazione di cui all'articolo 21.".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 19/2001, è aggiunto il seguente:

"3bis. Il contratto di mutuo, relativo alle spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), deve essere sottoscritto, con contestuale erogazione anche parziale, entro ventiquattro mesi dalla data di concessione, pena la revoca del mutuo concesso.".

4. Dopo il comma 3bis dell'articolo 12 della l.r. 19/2001, come introdotto dal comma 3, è aggiunto il seguente:

"3ter. Il contratto di mutuo, relativo alle spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d), e), f) e g), deve essere sottoscritto, con contestuale erogazione in unica soluzione, entro ventiquattro mesi dalla data di concessione, pena la revoca del mutuo concesso. Se la concessione del mutuo relativo alle spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d), e), f) e g), è contestuale alla concessione di un mutuo relativo alle spese di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), il contratto di mutuo deve essere sottoscritto, con contestuale erogazione in unica soluzione, entro trentasei mesi dalla data di concessione, pena la revoca del mutuo concesso.".

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 19/2001, è inserito il seguente:

"2bis. I mutui sono inoltre revocati nei casi di cui agli articoli 7, comma 3bis, e 12, commi 3bis e 3ter.".

6. Con riferimento ai mutui concessi, a valere sulla l.r. 19/2001, in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia stato stipulato il relativo contratto, lo stesso deve essere sottoscritto, con contestuale erogazione, anche parziale, entro i seguenti termini:

a) dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i mutui concessi in data antecedente al 15 aprile 2017;

b) ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i mutui concessi a decorrere dal 15 aprile 2017 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i termini per l'erogazione a saldo dei mutui di cui al comma 6, lettera a), e di quelli concessi a valere sulla l.r. 19/2001 in data antecedente al 15 aprile 2017 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato stipulato il relativo contratto con erogazione solo parziale.

8. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 6 e di quelli stabiliti ai sensi del comma 7 comporta la revoca del mutuo, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 19/2001.

Art. 7

(Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), è sostituito dal seguente:

"3. Il Consiglio per le politiche del lavoro è composto:

a) dall'assessore regionale competente in materia di lavoro e formazione, o suo delegato, che lo presiede;

b) dal sovraintendente agli studi della Regione, o suo delegato;

c) da tre consiglieri regionali, nominati dal Consiglio regionale, o loro delegati, di cui uno rappresentante la minoranza;

d) da un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali, o suo delegato;

e) dai rappresentanti designati dalle quattro organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, o loro delegati;

f) dai rappresentanti designati dalle quattro associazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello regionale, o loro delegati;

g) da un rappresentante delle associazioni dei familiari dei disabili designato dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, o suo delegato;

h) da un rappresentante designato dagli enti del Terzo settore operanti a livello regionale, o suo delegato.".

2. Alla fine del capo IV della l.r. 7/2003, dopo l'articolo 30, è aggiunto il seguente:

"Art. 30bis

(Reddito di cittadinanza. Patto per il lavoro e patto di formazione)

1. Ai fini di quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il patto per il lavoro e il patto di formazione di cui agli articoli 4 e 8, comma 2, del citato decreto-legge possono essere stipulati presso i Centri per l'impiego e presso gli enti iscritti all'elenco regionale dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro.".

3. Nelle more dell'adozione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione 2020/2022, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 7/2003, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente e del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), gli indirizzi per gli interventi di politiche attive del lavoro per l'anno 2019.

Art. 8

(Disposizioni in materia di stazioni e delle strutture radioelettriche. Modificazioni alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25)

1. All'articolo 11 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

"c) impianti con sistemi di comunicazione puntomultipunto fissi con potenza al connettore d'antenna, come definita dalla normativa tecnica di riferimento, maggiore a 10 Watt;";

b) la lettera d) è abrogata;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3bis. Non sono soggetti al parere di cui al comma 3 gli impianti non emissivi e gli impianti con EIRP minore di 2W diversi da quelli di cui al comma 3, lettere a) e b).".

2. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 8 marzo 2013, n. 6, è abrogato.

Art. 9

(Disposizioni in materia di voucher per l'accesso ai nidi d'infanzia. Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 11bis della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4), le parole: "entro il 30 aprile 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio 2019".

Art. 10

(Contributo per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale. Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente all'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei di cui all'articolo 61bis, tale somma è versata, anziché al Comune, al Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta.".

2. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 5/2008, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, il contributo deve essere versato al Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta entro trenta giorni dalla data di svincolo della garanzia finanziaria costituita a favore della Regione a fini autorizzativi.".

Art. 11

(Disposizioni in materia di indennizzi e misure preventive per i danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico. Modificazione alla legge regionale 15 giugno 2010, n. 17)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15 giugno 2010, n. 17 (Definizione dei criteri per l'accertamento, la valutazione e l'indennizzo dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico, e per l'attuazione di misure preventive), è sostituito dal seguente:

"2. Gli indennizzi e i contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato e nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale.".

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, della 1.r. 17/2010, come sostituito dal comma 1.

Art. 12

(Disposizioni in materia di riordino fondiario. Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 20)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario), è sostituito dal seguente:

"3. La proposta di cui al comma 2 deve essere approvata da almeno il 70 per cento dei consorziati proprietari dei terreni ricompresi nell'area oggetto del riordino fondiario, i quali devono inoltre rappresentare il 70 per cento della proprietà inclusa nell'area interessata.".

2. All'articolo 9 della l.r. 20/2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera h) del comma 2, è aggiunta la seguente:

"hbis) elaborati dai quali risulti l'allineamento dati, relativi alla proprietà, fra il catasto e la conservatoria dei registri immobiliari.";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2bis. Ai fini della redazione del piano di riordino fondiario, qualora nell'area interessata risultino beni intestati a soggetti irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi, il Consorzio convoca l'assemblea dei consorziati affinché i soggetti interessati possano dichiarare, alla presenza di un notaio, le ragioni per vantare l'eventuale titolarità dei predetti beni. L'assemblea si pronuncia su tali dichiarazioni, approvandole ai fini della predisposizione del piano di assegnazione dei terreni di cui al comma 2, lettera b), con la maggioranza di cui all'articolo 5, comma 3. A tali fini, il notaio verbalizza le generalità dei dichiaranti e, per ognuno di loro, le particelle catastali e le quote di proprietà di cui essi vantano la titolarità, dando atto, nello stesso verbale, che nessuno dei presenti abbia dichiarato di vantare, sui predetti beni, altri diritti di godimento. Resta ferma, in caso di esito negativo della procedura, la possibilità, per il Consorzio, di dare atto che i predetti beni sono ricompresi nel piano di riordino subordinatamente all'avvio, ove consentito dalla normativa vigente e previa dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del procedimento espropriativo di cui alla legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11).".

3. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 20/2012, le parole: "delle opere di miglioramento fondiario" sono soppresse.

Art. 13

(Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale. Proroga di termini. Modificazione alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 24)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 24 (Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale), le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

Art. 14

(Disposizioni in materia di politiche abitative. Modificazioni alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3)

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), è aggiunta la seguente:

"fbis) insussistenza di morosità nei confronti dell'ente gestore nel pagamento di canoni o di oneri accessori riferiti ad altri interventi ottenuti ai sensi della presente legge.".

2. L'articolo 22 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

"Art. 22

(Norme per l'emanazione dei bandi di concorso)

1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso.

2. Il concorso può essere indetto, sulla base dei criteri generali definiti con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il CPEL, dal Comune per il proprio ambito territoriale, dal Comune capofila, per un ambito territoriale sovracomunale, o dall'ARER per l'ambito regionale. Nel caso di concorso indetto per un ambito territoriale sovracomunale o per l'ambito regionale, alla pubblicazione del relativo bando si procede entro e non oltre il 30 giugno.

3. Fermo restando l'obbligo di assicurare la massima pubblicità, anche con altre forme ritenute idonee, i bandi di concorso, finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti, sono pubblicati per almeno quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio dei Comuni interessati.

4. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative, la Giunta regionale può autorizzare, su proposta degli enti interessati, l'emanazione di bandi speciali.".

3. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 3/2013 è abrogato.

4. Al comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 3/2013, le parole: "del Comune interessato" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ente che ha emanato il bando".

5. All'articolo 26 della l.r. 3/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "del Comune interessato" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ente che ha emanato il bando";

b) al comma 3, le parole: "dal Comune" e "del Comune" sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "dall'ente che ha emanato il bando" e "dell'ente che ha emanato il bando";

c) al comma 4, le parole: "al Comune interessato" sono sostituite dalle seguenti: "all'ente che ha emanato il bando".

6. All'articolo 27 della l.r. 3/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "al Comune interessato" sono sostituite dalle seguenti: "all'ente che ha emanato il bando";

b) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Non si procede all'aggiornamento della graduatoria se, entro il 30 giugno, è indetto un nuovo concorso per un ambito territoriale che includa quello dell'ente cui è riferita la graduatoria. In tal caso, la graduatoria dell'ente cui la stessa è riferita cessa di avere efficacia il 31 dicembre dell'anno di approvazione definitiva della graduatoria relativa al nuovo concorso, la cui efficacia decorre dal 1° gennaio successivo, e le domande già presentate ai sensi del comma 1 sono trasmesse all'ente che ha emanato il nuovo bando, cui compete, nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 24, anche la richiesta di eventuale documentazione integrativa utile al completamento dell'istruttoria.";

c) al comma 4, le parole: "il Comune" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente che ha emanato il bando";

d) al comma 5, le parole: "dal Comune" e "del Comune" sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "dall'ente che ha emanato il bando" e "dell'ente che ha emanato il bando";

e) al comma 6, le parole: "al Comune interessato" sono sostituite dalle seguenti: "all'ente che ha emanato il bando";

f) al comma 7, le parole: "del Comune interessato" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ente che ha emanato il bando".

7. All'articolo 28 della l.r. 3/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il Comune" e "dal Comune" sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "l'ente che ha emanato il bando" e "dall'ente che ha emanato il bando";

b) al comma 4, le parole: "Il Comune" e "al Comune" sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "L'ente che ha emanato il bando" e "all'ente che ha emanato il bando".

8. All'articolo 29 della l.r. 3/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "dal Comune territorialmente competente" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ente gestore, in applicazione dei criteri previsti dal bando e";

b) al comma 3, le parole: "Il Comune" sono sostituite dalle seguenti: "L'ente gestore".

9. All'articolo 30 della l.r. 3/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'ente gestore comunica l'assegnazione agli aspiranti assegnatari e le modalità per la scelta dell'alloggio tra quelli disponibili, dandone previa comunicazione al Comune di residenza e a quello in cui è situato l'alloggio da assegnare.";

b) al comma 3, le parole: "il Comune" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente gestore";

c) al comma 4, le parole: "il Comune" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente gestore";

d) al comma 6, le parole: "dal Comune" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ente gestore".

10. All'articolo 31 della l.r. 3/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Avvenuta la scelta dell'alloggio, l'ente gestore adotta il provvedimento di assegnazione e comunica agli assegnatari le modalità e le condizioni per la consegna dell'alloggio e per la stipulazione del contratto di locazione.";

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 4, le parole: "trasmette tutti gli atti al Comune interessato per la pronuncia della decadenza dell'assegnazione" sono sostituite dalle seguenti: "pronuncia la decadenza dell'assegnazione";

d) al comma 7, le parole: "trasmette gli atti al Comune interessato per la pronuncia della decadenza dell'assegnazione" sono sostituite dalle seguenti: "pronuncia la decadenza dell'assegnazione".

11. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 3/2013, le parole: "emanati dai Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "emanati ai sensi dell'articolo 22".

12. All'articolo 41 della l.r. 3/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del comma 1, le parole: "dal Comune territorialmente competente" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ente gestore";

b) al comma 2, le parole: "il Comune" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente gestore";

c) al comma 3, le parole: "dal Comune" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ente gestore".

13. All'articolo 42 della l.r. 3/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del comma 1, le parole: "dal Comune territorialmente competente" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ente gestore";

b) al comma 2, le parole: "il Comune" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente gestore";

c) al comma 3, le parole: "dal Comune" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ente gestore";

d) al comma 5, le parole: "dal Comune" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ente gestore".

14. All'articolo 43 della l.r. 3/2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Il Comune territorialmente competente" sono sostituite dalle seguenti: "L'ente gestore";

b) al comma 2, le parole: "il Comune" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente gestore";

c) al comma 3, le parole: "il Comune" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente gestore".

Art. 15

(Disposizioni in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili. Modificazioni alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), è inserito il seguente:

"3bis. Il contratto di mutuo deve essere sottoscritto entro diciotto mesi dalla data di concessione del mutuo.".

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 13/2015 è sostituita dalla seguente:

"b) non siano rispettati i termini di cui agli articoli 44, comma 4, e 48, comma 3bis;".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle domande di mutuo presentate e ai mutui concessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16

(Lavori di manutenzione del Convitto regionale Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone di Châtillon)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma secondo, della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 (Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone), il Convitto regionale Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone, in Comune di Châtillon, è autorizzato ad eseguire, con oneri a carico del proprio bilancio, lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento dell'edificio, sede del Convitto, alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 17

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 18

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.