Legge regionale 24 aprile 2019, n. 4 - Testo storico

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 30 aprile 2019, n. 19)

INDICE

CAPO I

EFFETTI FINANZIARI DELL'ACCORDO IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA DEL 16 NOVEMBRE 2018

Art. 1 - Effetti finanziari derivanti dall'Accordo in materia di finanza pubblica del 16 novembre 2018

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI DELLA REGIONE

Art. 2 - Agevolazione IRAP per il triennio 2019/2021

Art. 3 - Esenzione IRAP per enti cooperativi

Art. 4 - Canoni di concessione di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico

Art. 5 - Canone di concessione del complesso funiviario

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA. MODIFICAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 6 - Rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale. Modificazione alla l.r. 19/2012

Art. 7 - Contributo straordinario al Comune di Pont-Saint-Martin per la realizzazione di una scuola progettata per moduli prefabbricati

Art. 8 - Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

Art. 9 - Interventi per la realizzazione del presidio ospedaliero

Art. 10 - Definizione dei rapporti finanziari concernenti la mobilità sanitaria passiva anni 1997/2010

Art. 11 - Disposizioni in materia di ARPA. Modificazione alla legge regionale 29 marzo 2018, n. 7

Art. 12 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

Art. 13 - Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità nel settore industriale. Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84

Art. 14 - Disposizioni in materia di sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6

Art. 15 - Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative. Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 2011, n. 14

Art. 16 - Disposizioni in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17

Art. 17 - Finanziamento delle spese per interventi di adeguamento normativo presso il Convitto regionale F. Chabod

Art. 18 - Finanziamento progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di riconversione a convitto dell'immobile ex priorato e Collegio Saint-Bénin

Art. 19 - Finanziamento Associazione Abbonamento Musei.it

Art. 20 - Autorizzazione al rientro dalla Gestione speciale presso Finaosta S.p.A. di tutti gli interventi. Modificazione alla l.r. 12/2018

Art. 21 - Definizione dei rapporti finanziari con la Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent

Art. 22 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione

Art. 23 - Modificazioni di altre autorizzazioni di spesa

CAPO IV

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2019/2021

Art. 24 - Variazione allo stato di previsione dell'entrata

Art. 25 - Variazioni allo stato di previsione della spesa

Art. 26 - Allegati

Art. 27 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

EFFETTI FINANZIARI DELL'ACCORDO IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA DEL 16 NOVEMBRE 2018

Art. 1

(Effetti finanziari derivanti dall'Accordo in materia di finanza pubblica del 16 novembre 2018)

1. In attuazione dell'Accordo sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste il 16 novembre 2018 e recepito dall'articolo 1, commi da 877 a 879, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), l'accantonamento a titolo di concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica è ridotto, per l'anno 2019, di euro 10.000.000 (Missione 20 - Programma 03 Altri Fondi).

2. In attuazione del punto 7 dell'Accordo, l'importo complessivo attribuito alla Regione per euro 120.000.000, di cui euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e euro 20.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, finalizzato a spese di investimento come determinate dalla presente legge, è iscritto alla parte entrata del bilancio di previsione della Regione (Titolo 4 - Tipologia 200 Contributi agli investimenti).

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI E ENTRATE PATRIMONIALI DELLA REGIONE

Art. 2

(Agevolazione IRAP per il triennio 2019/2021)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019 e fino al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2021, all'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), si applica una riduzione nella misura di 0,80 punti percentuali.

2. Limitatamente al periodo di efficacia delle agevolazioni di cui al presente articolo, e salvo quanto previsto al comma 3, la riduzione di aliquota di cui al comma 1 assorbe le agevolazioni già previste con leggi regionali riferite al medesimo periodo.

3. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge regionale.

Art. 3

(Esenzione IRAP per enti cooperativi)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019, gli enti cooperativi a mutualità prevalente, iscritti nel registro regionale degli enti cooperativi di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), soggetti all'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 446/1997, sono esentati dal pagamento dell'IRAP.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa europea vigente in materia di aiuti in regime de minimis.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altra modalità o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Art. 4

(Canoni di concessione di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico caratterizzate da una potenza nominale di concessione superiore a 3.000 kW, la base di calcolo del canone di cui all'articolo 35 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), è fissata nella misura di euro 38,99 per ogni kW di potenza nominale di concessione, fermo restando l'aggiornamento periodico disposto, per le annualità successive, dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 5

(Canone di concessione del complesso funiviario)

1. L'uso trentennale derivante dalla concessione del complesso funiviario conducente a Punta Helbronner, in Comune di Courmayeur, assentito dalla Regione alla società Funivie Monte Bianco S.p.A. in data 19 febbraio 2014, è soggetto al pagamento di un canone annuo a decorrere dalla data di apertura al pubblico del complesso.

2. La Giunta regionale definisce il criterio di determinazione del canone di cui al comma 1, riferito all'andamento della gestione e risultante dal bilancio, da rilevare al termine di ciascun esercizio sociale, a decorrere dall'esercizio chiuso il 31 ottobre 2015, e i termini annuali di pagamento.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA. MODIFICAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 6

(Rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale. Modificazione alla l.r. 19/2012)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), è incrementato, per l'anno 2019, di euro 8.811.000, di cui euro 5.000.000 in aumento a valere sui trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b), della l.r. 12/2018 e euro 3.811.000, di cui euro 3.835.000 in aumento e euro 24.000 in diminuzione, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, individuati nell'allegato 2 alla l.r. 12/2018, che sono conseguentemente modificati negli importi indicati nell'allegato di cui all'articolo 26, comma 1, lettera i).

2. L'incremento delle risorse finanziarie di finanza locale per euro 5.000.000 è destinato a spese di investimento ed è assegnato, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, a conguaglio a ciascun Comune in modo tale da garantire il medesimo importo che si sarebbe determinato se tali risorse fossero state ripartite unitamente a quelle previste dall'articolo 9, comma 4, lettera b), della l.r. 12/2018.

3. La liquidazione delle risorse di cui al comma 2 è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno 2019, a condizione che l'ente locale abbia comunicato alla struttura regionale competente in materia di finanza locale l'approvazione del bilancio di previsione.

4. L'incremento complessivo delle risorse finanziarie di finanza locale per euro 8.835.000 è destinato, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione, per il triennio 2019/2021, per euro 2.700.000 alla Missione 4 - Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), per euro 50.000 alla Missione 5 - Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), per euro 50.000 alla Missione 6 - Programma 01 (Sport e tempo libero), per euro 20.000 alla Missione 9 - Programma 04 (Servizio idrico integrato), per euro 285.000 alla Missione 9 - Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), per euro 310.000 alla Missione 11 - Programma 01 (Sistema di protezione civile), per euro 100.000 alla Missione 11 - Programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali), per euro 320.000 alla Missione 12 - Programma 03 (Interventi per gli anziani) e per euro 5.000.000 alla Missione 18 - Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

5. Al finanziamento dell'aumento di cui al comma 1, si provvede, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, mediante l'utilizzo di risorse regionali nell'ambito delle variazioni disposte dagli articoli 24 e 25.

6. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), il termine di approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 è posticipato al 31 maggio 2019.

7. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6, comma 5bis, della l.r. 12/2018, resta salva l'efficacia dei contratti e delle convenzioni stipulati e in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 1 (Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), e altre disposizioni urgenti). Resta comunque esclusa dal calcolo del limite percentuale massimo di cui all'articolo 6, comma 5bis, della l.r. 12/2018 la spesa destinata all'impiego, con contratti di lavoro flessibile, di personale addetto ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità e all'utilizzo di lavoratori socialmente utili.

8. Al comma 2bis dell'articolo 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014), le parole: "con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V" sono sostituite dalle seguenti: "senza vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo III".

Art. 7

(Contributo straordinario al Comune di Pont-Saint-Martin per la realizzazione di una scuola progettata per moduli prefabbricati)

1. Per l'anno 2019, al Comune di Pont-Saint-Martin è assegnato un contributo straordinario per euro 2.700.000, da erogare con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, per la realizzazione di una scuola progettata per moduli prefabbricati, destinata ad ospitare temporaneamente la sede dell'Istituzione scolastica Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose A e le classi della scuola secondaria di primo grado di Pont-Saint-Martin, in conseguenza della chiusura della sede scolastica situata in via Carlo Viola del medesimo Comune.

2. Alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 1, provvede direttamente il Comune di Pont-Saint-Martin, mediante le risorse aggiuntive derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 4.

3. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono, inoltre, definite le modalità con cui, al termine di utilizzo da parte del Comune di Pont-Saint-Martin, i moduli prefabbricati saranno messi a disposizione degli altri enti eventualmente interessati.

Art. 8

(Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti)

1. La spesa sanitaria di parte corrente, già determinata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della l.r. 12/2018 in euro 255.284.848 per l'anno 2019, in euro 255.787.000 per l'anno 2020 e in euro 257.787.000 per l'anno 2021, è rideterminata in euro 255.734.848 per l'anno 2019, in euro 255.933.000 per l'anno 2020 e in euro 255.965.000 per l'anno 2021.

2. Il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2018 per l'anno 2019, già determinato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo in euro 253.843.348, è rideterminato in euro 254.293.348 (Missione 13 - Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA).

3. La spesa per investimenti in ambito sanitario, già determinata ai sensi dell'articolo 12, comma 15, della l.r. 12/2018, in euro 7.482.740,14 per l'anno 2019, in euro 4.350.000 per l'anno 2020 ed in euro 5.850.000 per l'anno 2021, è rideterminata in euro 10.482.740,14 per l'anno 2019 ed in euro 7.650.000 per l'anno 2020 (Missione 13 - Programma 05 Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari).

Art. 9

(Interventi per la realizzazione del presidio ospedaliero)

1. L'autorizzazione di spesa per la progettazione e la realizzazione del presidio unico ospedaliero regionale per acuti in Aosta e le infrastrutture a esso collegate e per il funzionamento della società Complesso ospedaliero Umberto Parini s.r.l. (COUP), nell'ambito del mandato conferito con convenzione sottoscritta il 2 marzo 2010 tra la Regione, Finaosta S.p.A. e Azienda regionale USL della Valle d'Aosta per la progettazione e la realizzazione delle opere, è determinata in complessivi euro 108.625.000 dal 2019 al 2025, di cui euro 275.000 per l'anno 2019, euro 6.975.000 per l'anno 2020 e euro 20.275.000 per l'anno 2021, salva diversa rimodulazione della spesa, da effettuarsi con legge regionale, in conseguenza degli esiti della valutazione costi/benefici di cui all'articolo 14 della l.r. 12/2018 (Missione 13 - Programma 05 Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari).

Art. 10

(Definizione dei rapporti finanziari concernenti la mobilità sanitaria passiva anni 1997/2010)

1. Ai fini della regolazione dei saldi passivi di mobilità sanitaria interregionale per il periodo 1997/2010 pari a complessivi euro 79.532.761,13, di cui euro 38.647.121,13 per gli anni 1997/2004 e euro 40.885.640 per gli anni 2005/2010, è autorizzato il pagamento di quindici rate annuali, dal 2019 al 2033, per euro 5.332.761,13 per l'anno 2019 e euro 5.300.000, per gli anni dal 2020 al 2033, in attuazione del piano di rateizzazione concordato con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 6 marzo 2019.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede per il triennio 2019/2021 per complessivi euro 15.932.761,13, a valere sui fondi di riserva per la riassegnazione dei residui perenti (Missione 20 - Programma 01 Fondo di riserva), e, per gli anni successivi, nel modo seguente:

a) a valere sugli stanziamenti dei fondi di riserva per la riassegnazione dei residui perenti che saranno previsti sui futuri bilanci della Regione per complessivi euro 22.078.694,87 (Missione 20 - Programma 01 Fondo di riserva);

b) a valere sugli appositi stanziamenti che saranno previsti nei futuri bilanci della Regione per la somma residua pari ad euro 41.521.305,13 (Missione 13 - Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA).

Art. 11

(Disposizioni in materia di ARPA. Modificazione alla legge regionale 29 marzo 2018, n. 7)

1. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 29 marzo 2018, n. 7 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), e di altre disposizioni in materia.), è sostituito dal seguente:

"4. Le attività istituzionali di cui all'articolo 3 rese a favore dell'Azienda USL sono finanziate a valere sul trasferimento ordinario annuale della Regione di cui al comma 1.".

2. Il comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 12/2018 è abrogato.

Art. 12

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. La quota di cofinanziamento regionale per il finanziamento degli interventi definiti nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), determinata in euro 4.622.609,58 per il triennio 2019/2021, dall'articolo 16, comma 3, della l.r. 12/2018, è rideterminata in euro 4.658.321,58 e annualmente così suddivisa:

a) anno 2019 euro 2.177.502,06;

b) anno 2020 euro 1.615.705,44;

c) anno 2021 euro 865.114,08.

2. La spesa complessiva a carico della Regione per il finanziamento degli interventi definiti nell'ambito del Programma investimenti in favore della crescita e l'occupazione 2014/2020 (FSE), determinata in euro 6.362.657,73 per il triennio 2019/2021, dall'articolo 16, comma 6, della l.r. 12/2018, è così rideterminata tra quota di cofinanziamento e quota aggiuntiva:

a) euro 5.568.377,73, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, annualmente così suddivisa:

1) anno 2019 euro 3.285.019,15;

2) anno 2020 euro 1.500.952,13;

3) anno 2021 euro 782.406,45;

b) euro 794.280,00, quale quota aggiuntiva di risorse regionali, così suddivisa:

1) anno 2019 euro 464.760,00;

2) anno 2020 euro 164.760,00;

3) anno 2021 euro 164.760,00.

Art. 13

(Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità nel settore industriale. Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84)

1. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità nel settore industriale), è inserito il seguente:

"Art. 15bis

(Contributi per ricercatori)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può approvare bandi per attrarre nel territorio regionale ricercatori e lavoratori altamente qualificati, che trasferiscano il proprio domicilio in Valle d'Aosta per svolgere attività di ricerca presso imprese industriali e centri di ricerca che hanno sede operativa nel territorio regionale, mediante la concessione di contributi a parziale ristoro delle spese sostenute per il pagamento dei canoni di locazione di alloggi ad uso abitativo. Il bando stabilisce, inoltre, criteri e modalità relativi alla concessione, all'erogazione, al diniego e alla revoca dei contributi, anche in deroga a quanto previsto per gli altri interventi di cui alla presente legge.".

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 55.000 per l'anno 2019 e in annui euro 108.000 a decorrere dal 2020. Il predetto onere fa carico e trova copertura nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato).

Art. 14

(Disposizioni in materia di sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), è aggiunto il seguente:

"1bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono attività professionale, qualunque sia la forma giuridica rivestita, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.".

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 6/2003 deve interpretarsi nel senso che gli interventi sono concessi limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla data di presentazione della domanda, salvo che si tratti di interventi finanziati in regime de minimis.

3. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 12/2018 è abrogato.

4. L'autorizzazione di spesa complessiva della l.r. 6/2003 è modificata per il triennio 2019/2021, per gli importi indicati nell'allegato di cui all'articolo 26, comma 1, lettera h).

Art. 15

(Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative. Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 2011, n. 14)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 (Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative), è inserito il seguente:

"Art. 8bis

(Premi per la creazione di imprese)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può approvare bandi per sostenere la creazione di start up innovative e di spin off innovative di imprese esistenti prevedendo la corresponsione di aiuti senza costi ammissibili individuabili in denaro alle imprese. Il bando stabilisce criteri e modalità relativi alla concessione, all'erogazione, al diniego e alla revoca dei contributi per investimenti, stabilendo i massimali di contributo e la misura massima percentuale di contribuzione, ai sensi e nei limiti della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato, e specifiche procedure di selezione delle imprese e definisce, ove necessario, i settori da privilegiare nell'attribuzione delle risorse, anche in deroga a quanto previsto per gli altri contributi di cui alla presente legge.".

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 150.000 per l'anno 2019. Il predetto onere fa carico e trova copertura per l'anno 2019 nell'ambito della Missione 14, Programma 01, a valere su fondi assegnati dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 16

(Disposizioni in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è aggiunto il seguente:

"6bis. Al fine di conservare la tradizionale pratica della transumanza, garantendo la tutela e il miglioramento dell'ambiente naturale e il benessere degli animali, alle PMI, operanti sul territorio regionale di fondovalle nel settore dell'allevamento bovino, possono essere concessi aiuti a fondo perduto per la monticazione dei capi bovini negli alpeggi di proprietà o condotti da terzi, nella misura massima prevista con deliberazione della Giunta regionale.".

2. Dopo il comma 6bis dell'articolo 9 della l.r. 17/2016, come introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"6ter. Gli aiuti di cui al comma 6bis sono concessi in conformità agli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/2020, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 204/1 del 1° luglio 2014, previa autorizzazione della Commissione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.".

3. Dopo il comma 6ter dell'articolo 9 della l.r. 17/2016, come introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

"6quater. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicare, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione, prevede:

a) i requisiti di accesso, le condizioni di ammissibilità e l'importo massimo degli aiuti previsti dal presente articolo;

b) le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e l'eventuale documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione degli aiuti;

c) le eventuali altre condizioni previste dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/2020;

d) ogni altro aspetto, anche procedimentale, concernente gli aiuti di cui al comma 6bis.".

4. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo è determinato in annui euro 1.000.000 a decorrere dal 2020 e trova copertura mediante la riduzione di altri interventi previsti dalla l.r. 17/2016 nell'ambito della stessa Missione 16 - Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare).

Art. 17

(Finanziamento delle spese per interventi di adeguamento normativo presso il Convitto regionale F. Chabod)

1. Per l'anno 2019, la Regione è autorizzata ad erogare un trasferimento straordinario al Convitto regionale Federico Chabod di Aosta, per il rimborso delle spese sostenute per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio relativi ai locali concessi in uso promiscuo alla Regione per garantire la continuità didattica, nelle more della ristrutturazione dell'immobile sede del Liceo scientifico Edouard Bérard, in Comune di Aosta.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 27.921 per l'anno 2019 (Missione 4 - Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione).

Art. 18

(Finanziamento progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di riconversione a convitto dell'immobile ex priorato e Collegio Saint-Bénin)

1. Per l'anno 2019, è autorizzato il finanziamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di riconversione a convitto per studenti dell'immobile, denominato Ex priorato e Collegio Saint-Bénin, in Comune di Aosta, di proprietà dell'Antica fondazione Collège aux études Saint-Bénin, amministrata dal Comune di Aosta, e concesso in uso alla Regione, con vincolo perpetuo di destinazione ad attività didattiche, educative, amministrative e di servizio all'utenza, secondo criteri e modalità funzionali ai fini istituzionali della stessa, con impegno della Regione ad avviare le attività di indagine e progettazione finalizzate al recupero dell'immobile storico.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 286.000 euro per l'anno 2019 (Missione 4 - Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione).

Art. 19

(Finanziamento Associazione Abbonamento Musei.it)

1. In armonia con quanto previsto dagli articoli 6, 111 e 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la Regione, al fine di favorire lo sviluppo della cultura, promuove la conoscenza del patrimonio culturale e ne assicura le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, anche mediante il finanziamento, in qualità di socio ordinario, dell'attività dell'Associazione Abbonamento Musei.it, riconoscendone le finalità di interesse pubblico, consistenti nella promozione e nel coordinamento di iniziative e manifestazioni culturali finalizzate a diffondere e migliorare la conoscenza e la fruizione dei musei e la valorizzazione del patrimonio culturale, in un'ottica, regionale e sovraregionale, favorita dall'utilizzo e dallo sviluppo di un'unica carta di libero accesso valida per i musei e i beni convenzionati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, a decorrere dall'anno 2019, oltre al versamento della quota di iscrizione, contribuisce all'attività dell'Associazione Abbonamento Musei.it mediante un finanziamento annuo di euro 120.000.

3. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare, con apposita convenzione, approvata con propria deliberazione, i termini e le modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui 120.000 euro per il triennio 2019/2021 e trova copertura nell'ambito della Missione 5 - Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale).

Art. 20

(Autorizzazione al rientro dalla Gestione speciale presso Finaosta S.p.A. di tutti gli interventi. Modificazione alla l.r. 12/2018)

1. L'articolo 23 della l.r. 12/2018 è sostituito dal seguente:

"Art. 23

(Disciplina contabile delle operazioni di spesa autorizzate in Gestione speciale di Finaosta S.p.A.)

1. A decorrere dall'anno 2019, è avviato un processo di graduale integrazione delle operazioni di spesa autorizzate nell'ambito del fondo in Gestione speciale di Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006, già oggetto di rappresentazione nei rendiconti della Regione, comprese quelle derivanti dall'indebitamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), e concluso nel 2018.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a effettuare le occorrenti variazioni al bilancio regionale, mantenendo, ove necessario, i vincoli di destinazione, in applicazione dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011. Le predette variazioni non comportano effetti sugli equilibri complessivi entrata/spesa del bilancio regionale.".

Art. 21

(Definizione dei rapporti finanziari con la Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent)

1. Per l'anno 2019, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario alla Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent in liquidazione di cui alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent), per euro 200.000 (Missione 1 - Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato).

Art. 22

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da sentenze esecutive e da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati, rispettivamente, negli allegati di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a) e b), per un importo complessivo di euro 122.181,31.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021 nella Missione 20 - Programma 01 (Fondo di riserva) e nei pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 23

(Modificazioni di altre autorizzazioni di spesa)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui all'articolo 35, comma 1, della l.r. 12/2018 sono modificate per gli importi indicati nell'allegato di cui all'articolo 26, comma 1, lettera h).

CAPO IV

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2019/2021

Art. 24

(Variazione allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per il triennio 2019/2021 sono apportate le variazioni riepilogate negli allegati di cui all'articolo 26, comma 1, lettere c) ed e).

Art. 25

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2019/2021 sono apportate le variazioni riepilogate negli allegati di cui all'articolo 26, comma 1, lettere d) e f).

Art. 26

(Allegati)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) elenco dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive riconosciuti ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011;

b) elenco dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa riconosciuti ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011;

c) prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

d) prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

e) prospetto riportante i dati di interesse del tesoriere parte entrata;

f) prospetto riportante i dati di interesse del tesoriere parte spesa;

g) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli);

h) rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali;

i) rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale.

Art. 27

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.