Legge regionale 14 maggio 1964, n. 4 - Testo storico

Legge regionale n. 4 del 14 05 1964

Bollettino ufficiale 31 5 1964 n. 0

NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE, IN VALLE D’AOSTA, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1956 N. 648, SULL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA SILICOSI E L’ASBESTOSI.

Art. 1

Sono approvate le seguenti norme integrative e di attuazione, in Valle d’Aosta, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 648, sull’assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l’asbestosi.

Art. 2

Su richiesta degli interessati e tramite gli Istituti di Patronato, gli accertamenti radiologici per l’ottenimento o per la revisione della rendita a favore dei lavoratori malati di silicosi e di asbestosi, aventi la residenza stabile in Valle d’Aosta, possono essere effettuati, con spese a carico della Regione, presso un idoneo Istituto all’uopo convenzionato con l’Amministrazione Regionale.

Art. 3

Ai fini dell’applicazione del precedente articolo, la Giunta Regionale è autorizzata ad approvare la stipulazione di convenzioni con un idoneo Istituto locale, nonché ad approvare l’assunzione di spese a carico regionale per eventuali prestazioni di personale tecnico e specializzato e per la fornitura di lastre occorrenti per le radiografie.

Art. 4

È autorizzato l’intervento finanziario dell’Amministrazione Regionale nelle spese per visite mediche che i lavoratori malati di silicosi e di asbestosi devono sostenere per l’inizio e l’istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento del diritto alla rendita e per le pratiche di revisione.

Art. 5

Ai fini dell’applicazione del precedente articolo, la Giunta Regionale è autorizzata ad approvare la concessione di contributi annui agli Enti e Istituti locali di Patronato.

La misura dei contributi annui di cui al presente articolo sarà stabilita tenendo conto del numero delle pratiche svolte

da ogni Ente o Istituto di Patronato nell’anno solare precedente.

Art. 6

I contributi annui di cui al precedente articolo saranno determinati in due diverse quote:

a) una quota fissa per ciascun Ente o Istituto di Patronato;

b) una quota determinata sulla base di un importo fisso per ogni pratica svolta dagli Enti o Istituti di Patronato.

Il numero delle pratiche annualmente svolte sarà desunto dai dati ufficiali elaborati dall’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro( INAIL) per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Art. 7

Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge, previste in complessive annue Lire 6.000.000, sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale nei limiti dell’apposito stanziamento di spesa del Capitolo 116 della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964 e dei corrispondenti istituendi Capitoli di spesa dei bilanci di previsione per i successivi esercizi finanziari.

Alla copertura della spesa annua di Lire 6.000.000 si provvederà con le accertate maggiori entrate del Capitolo 34 della parte ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario.

Per il finanziamento della spesa di Lire 6.000.000 prevista per il corrente esercizio finanziario, sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della parte ENTRATA e della parte SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964:

1) lo stanziamento del Capitolo 34 della parte ENTRATA del bilancio (" Provento gestione degli Stabilimenti speciali di St - Vincent ") è aumentato della somma di Lire sei milioni;

2) lo stanziamento del Capitolo 116 della parte SPESA del bilancio (" Spese per l’assistenza - rendite e assegni - agli invalidi colpiti da silicosi e asbestosi sprovvisti di assistenza di invalidità (legge regionale 12- 11- 1959 n. 5) ") è aumentato della somma di Lire sei milioni.

Art. 8

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.