Legge regionale 26 novembre 2018, n. 9 - Testo storico

Legge regionale 26 novembre 2018, n. 9

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020.

(B.U. del 27 novembre 2018, n. 51)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Disposizioni in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione

CAPO II

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2018

Art. 3 - Aggiornamento dei residui

Art. 4 - Aggiornamento del fondo iniziale di cassa

Art. 5 - Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2017

Art. 6 - Iscrizione di fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI

Art. 7 - Esenzioni per le ONLUS. Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9

Art. 8 - Agevolazione IRAP per le nuove imprese

CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 9 - Rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale

Art. 10 - Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

Art. 11 - Disposizioni in materia di viaggi di istruzione scolastici che coinvolgono soggetti diversamente abili. Modificazione alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 29

Art. 12 - Interventi in materia di politiche del lavoro

Art. 13 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

Art. 14 - Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 FESR. Modificazione alla l.r. 4/2018

Art. 15 - Disposizioni in materia di promozione degli investimenti e misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive. Modificazioni alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 8

Art. 16 - Revoca dell'autorizzazione all'accensione di mutui con l'Istituto Credito Sportivo

Art. 17 - Scadenza della vita tecnica delle sciovie a fune alta

Art. 18 Sperimentazione di voucher per la frequenza dei nidi di infanzia. Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 11

Art. 19 Disposizioni in materia di personale

Art. 20 Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione

Art. 21 - Modificazioni di altre autorizzazioni di spesa

CAPO V

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2018/2020.

Art. 22 - Variazione allo stato di previsione dell'entrata

Art. 23 - Variazioni allo stato di previsione della spesa

Art. 24 - Allegati

Art. 25 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. Impregiudicati gli effetti favorevoli derivanti dall'eventuale accoglimento del ricorso promosso dalla Regione, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020), la presente legge detta disposizioni per l'assestamento e la variazione del bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2018/2020 e per la modificazione a leggi regionali.

Art. 2

(Disposizioni in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione)

1. In applicazione dell'articolo 2, comma primo, lettere a) e b), e 3, comma primo, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), la Regione e i Comuni includono fra le entrate finali, ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), anche quelle ascrivibili all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, accertato nelle forme e nei limiti di legge e rappresentato nello schema di rendiconto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

CAPO II

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2018

Art. 3

(Aggiornamento dei residui)

1. I dati presunti relativi ai residui attivi e passivi, approvati nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020 dall'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 22 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2018/2020), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017, approvato con legge regionale 1° agosto 2018, n. 8 (Approvazione del rendiconto generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'esercizio finanziario 2017).

2. L'ammontare dei residui attivi è rideterminato in euro 114.031.598,88.

3. L'ammontare dei residui passivi è rideterminato in euro 192.233.494,86.

Art. 4

(Aggiornamento del fondo iniziale di cassa)

1. Il fondo iniziale di cassa presunto al 1° gennaio 2018, determinato in euro 190.000.000 nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020, approvato ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 22/2017, è aumentato di euro 73.872.922,54, in conformità al fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 2017, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della l.r. 8/2018.

2. Il Fondo di riserva di cassa iscritto nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma 01 (Fondo di riserva) è contestualmente incrementato di euro 73.872.922,54 per l'anno 2018.

Art. 5

(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2017)

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017, approvato dall'articolo 1 della l.r. 8/2018, è quantificato in euro 29.322.756,15.

2. L'ammontare relativo alle quote vincolate applicate alla competenza 2018 è pari a euro 53.729.222,35. La parte accantonata del risultato di amministrazione è pari a euro 35.597.211,06, di cui euro 17.007.902,76 per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, euro 6.668.200,00 per la copertura di residui perenti, euro 4.697.205,63 per il Fondo perdite società partecipate ed euro 7.223.902,67 per il Fondo contenzioso. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli, il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2017 è determinato in euro 60.003.677,26.

3. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 presenta un saldo negativo effettivo inferiore rispetto a quello registrato al 31 dicembre 2016, che era pari a euro 201.991.527,86. Poiché il miglioramento risulta essere maggiore rispetto alla quota trentennale di ripiano iscritta nel bilancio previsione 2017/2019 e in quello 2018/2020, non sono necessarie variazioni di bilancio per la relativa copertura.

Art. 6

(Iscrizione di fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata)

1. I fondi a destinazione vincolata derivanti da assegnazioni europee o statali, comprese le quote di cofinanziamento regionale, e da spese vincolate o collegate ad altre entrate a destinazione vincolata, stanziati nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2017 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, pari ad euro 53.729.222,35, sono stati reiscritti nell'annualità 2018 del bilancio di previsione per il triennio 2018/2020:

a) per euro 27.844.975,40 mediante l'applicazione dell'avanzo presunto al bilancio di previsione 2018/2020 e successivamente confermati con deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2018, n. 60;

b) per euro 25.884.246,95 con deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 890.

2. La quota del risultato di amministrazione utilizzabile per l'iscrizione in bilancio della parte vincolata dello stesso, determinata riducendo l'importo di cui all'articolo 5, comma 1, della quota minima obbligatoria accantonata nel Fondo crediti di dubbia esigibilità e incrementandolo dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, è pari a euro 23.615.307,53.

3. La quota dei fondi a destinazione vincolata di cui al comma 1, che non è possibile finanziare attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, come determinato dal comma 2, ammonta ad euro 30.113.914,82. Tale quota è finanziata attraverso la riduzione per pari importo del Fondo eccedenza entrate pluriennali reimputate, iscritto nella Missione 20 -Programma 03 (Altri fondi) del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020. Contestualmente viene ridotta, nella parte entrata dello stesso bilancio, l'iscrizione dell'utilizzo dell'avanzo per pari importo.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI

Art. 7

(Esenzioni per le ONLUS. Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9)

1. Dopo l'articolo 62quinquies della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), è inserito il seguente:

"Art. 62sexies

(Esenzioni per le ONLUS)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2018, nelle more dell'adozione del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), costituite da almeno tre anni, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà, per i veicoli dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti interessati, dietro presentazione alla struttura competente di apposita istanza corredata da copia della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 460/1997, ovvero da copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati dall'articolo 10, comma 8, del medesimo d.lgs. 460/1997.

3. L'esenzione decorre dal periodo tributario successivo all'atto della presentazione della relativa istanza.

4. I beneficiari dell'esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva intervenuta nei requisiti per il diritto all'esenzione, nel termine di trenta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.

5. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.".

Art. 8

(Agevolazione IRAP per le nuove imprese)

1. Per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2018, ai soggetti passivi che intraprendono stabilmente nuove iniziative produttive nel territorio regionale si applicano le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), ridotte dello 0,92 per cento per cinque periodi di imposta. A tal fine, non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione di società già esistenti. La riduzione di imposta non si applica in caso di cessazione e inizio attività da parte dello stesso soggetto, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di un'attività svolta da altri soggetti.

2. L'agevolazione si applica, nei limiti consentiti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, in regime de minimis.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può definire ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione del presente articolo.

CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 9

(Rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), già ridotto di euro 2.599.500, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2018, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2018/2020. Modificazioni di leggi regionali), è aumentato, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), per l'anno 2018, di euro 1.318.851,89 e i trasferimenti finanziari individuati nell'allegato 2 alla medesima legge sono modificati, in aumento e in diminuzione, come risulta dall'allegato di cui all'articolo 24, comma 1, lettera n).

2. L'aumento di cui al comma 1 è destinato, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020, per euro 418.851,59 alla Missione 12 - Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) e per euro 900.000 alla Missione 20 - Programma 01 (Fondo di riserva).

3. Al finanziamento dell'aumento di cui al comma 1 si provvede, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, mediante l'utilizzo di risorse regionali nell'ambito delle variazioni disposte dall'articolo 23.

Art. 10

(Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti)

1. La spesa sanitaria di parte corrente di cui all'articolo 12, comma 1, della l.r. 21/2017, come ridefinita dall'articolo 8, comma 1, della l.r. 4/2018, in euro 253.000.000 per l'anno 2018, è rideterminata in euro 253.668.500 per l'anno 2018.

2. Il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2017, come ridefinito dall'articolo 8, comma 2, della l.r. 4/2018 in euro 251.678.874 per l'anno 2018, è rideterminato in euro 252.407.374.

3. Il finanziamento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della l.r. 21/2017, già determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della medesima legge in euro 301.626 per l'anno 2018, è rideterminato in euro 241.626.

4. Al finanziamento del maggior onere di euro 668.500 di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle variazioni disposte dall'articolo 23.

Art. 11

(Disposizioni in materia di viaggi di istruzione scolastici che coinvolgono soggetti diversamente abili. Modificazione alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 29)

1. Al comma 7bis dell'articolo 24 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), le parole: "Per l'anno 2017," sono soppresse.

Art. 12

(Interventi in materia di politiche del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 18, comma 1, della l.r. 21/2017 è rideterminato in riduzione, per il triennio 2018/2020, in complessivi euro 11.083.586, annualmente così suddivisi:

a) anno 2018 euro 3.568.586;

b) anno 2019 euro 3.760.000;

c) anno 2020 euro 3.755.000.

(Missione 15 - Programma 03 - Sostegno all'occupazione - parz.; Missione 15 - Programma 02 - Formazione professionale - parz. e Missione 14 - Programma 01 - Industria e PMI e Artigianato - parz.)

Art. 13

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. La spesa a carico della Regione, per consentire l'avvio degli interventi cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020, già autorizzata dall'articolo 20, comma 7, della l.r. 21/2017 per il triennio 2018/2020 in euro 5.391.800, è rideterminata, in riduzione, in euro 4.521.800, annualmente così suddivisi:

a) euro 556.800, quale quota di cofinanziamento regionale per l'anno 2018;

b) euro 3.965.000, quale quota di risorse aggiuntive, per il triennio 2018/2020, annualmente così suddivisa:

1) anno 2018 euro 70.000;

2) anno 2019 euro 1.065.000;

3) anno 2020 euro 2.830.000.

2. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei Programmi di cooperazione territoriale europea relativi al periodo 2014/2020, oltre che per il finanziamento di attività nell'ambito dei Programmi tematici a gestione diretta della Commissione europea, già autorizzati dall'articolo 20, comma 8, della l.r. 21/2017 per euro 281.733, sono rideterminati, in riduzione, in complessivi euro 251.733 per il triennio 2018/2020, annualmente così suddivisi:

a) anno 2018 euro 74.997;

b) anno 2019 euro 87.736;

c) anno 2020 euro 89.000.

Art. 14

(Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 FESR. Modificazione alla l.r. 4/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/2018 le parole: "di euro 865.855" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 865.655".

Art. 15

(Disposizioni in materia di promozione degli investimenti e misure di contrasto alledelocalizzazioni produttive. Modificazioni alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 8)

1. All'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di promozione degli investimenti), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "la Regione promuove", sono inserite le seguenti: ", potendosi a tal fine avvalere del supporto della società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.),";

b) la lettera e) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"e) la sostenibilità energetico-ambientale;";

c) al comma 4, dopo le parole: "all'acquisizione di manifestazioni di interesse" sono inserite le seguenti: ", da valutare anche mediante il supporto di FINAOSTA S.p.A.,";

d) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i casi di decadenza, i tempi e le modalità del controllo e le sanzioni applicabili nei casi di cui all'articolo 6, ivi inclusi i tempi e le modalità per la restituzione del beneficio fruito.";

e) il comma 6 è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 8/2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'entità, le caratteristiche e i tempi di realizzazione degli investimenti e degli investimenti dei proponenti, nonché dei contributi della Regione;";

b) le lettere b) e c) sono soppresse;

c) alla lettera d), le parole: "e delle altre pubbliche amministrazioni" sono soppresse.

3. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 8/2016, le parole: ", dalla Regione e dalle altre pubbliche amministrazioni eventualmente partecipanti" sono sostituite dalle seguenti: "e dalla Regione".

4. L'articolo 6 della l.r. 8/2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive)

1. Alle delocalizzazioni produttive si applicano gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

2. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del d.l. 87/2018, nonché per la restituzione dei benefìci fruiti ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.l. 87/2018, in caso di decadenza, sono disciplinati nei provvedimenti diretti alla concessione dei benefici.

3. In caso di decadenza dal beneficio, la struttura regionale competente in materia di promozione degli investimenti e gli altri organi addetti all'accertamento delle violazioni amministrative accertano e contestano, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la violazione prevista dall'articolo 5, comma 1, del d.l. 87/2018. L'irrogazione della sanzione amministrativa ivi prevista spetta al Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai predetti soggetti. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.".

5. Per i contributi in conto capitale già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge si applica l'articolo 6, comma 1, della l.r. 8/2016, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della l.r. 8/2016, come modificato dal comma 1, è determinato in annui euro 80.000 a decorrere dall'anno 2019. Il predetto onere fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020 nella Missione 14 - Programma 01 (Industria e PMI e Artigianato).

Art. 16

(Revoca dell'autorizzazione all'accensione di mutui con l'Istituto Credito Sportivo)

1. L'autorizzazione a contrarre mutui a medio lungo termine con l'Istituto Credito Sportivo di cui all'articolo 4 della l.r. 22/2017, per un ammontare massimo di 1.400.000 euro per l'anno 2019, è revocata.

2. La riduzione del Titolo 6 (Accensione prestiti), Tipologia 300 (Accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine) di euro 1.400.000 per l'anno 2019 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per il triennio 2018/2020, derivante dall'applicazione del comma 1, è compensata dalla riduzione di pari importo della Missione 6 - Programma 01 (Sport e tempo libero) dello stato di previsione della spesa.

Art. 17

(Scadenza della vita tecnica delle sciovie a fune alta)

1. La vita tecnica delle sciovie a fune alta con esercizio esclusivamente invernale, la cui scadenza originaria sia prevista in data successiva alla chiusura della stagione sciistica 2017/2018 e antecedente all'avvio della stagione sciistica 2018/2019, è prolungata, per un periodo massimo di quattro anni, previa verifica, entro l'inizio della stagione invernale 2018/2019 e, in ogni caso, non oltre il 1° dicembre 2018, dell'idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti, da adeguare ai sensi della normativa tecnica vigente, da parte della struttura regionale competente in materia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 79 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale), e 31 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose).

Art. 18

(Sperimentazione di voucher per la frequenza dei nidi di infanzia. Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 11)

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4), è inserito il seguente:

"Art. 11bis

(Sperimentazione dell'introduzione di voucher alle famiglie per l'accesso ai nidi di infanzia per gli anni 2019/2021)

1. Per fare fronte alla domanda di servizi educativi di bambini al di sotto dei tre anni, tenuto conto delle crescenti esigenze di equilibrio tra attività professionale e vita familiare e della necessità di garantire qualificati percorsi socio-educativi, la Regione, in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), eroga, in via sperimentale, a decorrere dal 1° settembre 2019 e sino al 31 agosto 2021, un voucher alle famiglie i cui figli risultino iscritti ai nidi di infanzia siti nel territorio regionale, autorizzati e accreditati ai sensi della normativa vigente, a titolo di contribuzione alle spese sostenute. Al fine di assicurare lo svolgimento di un adeguato percorso educativo del bambino, l'erogazione del voucher spetta alle sole famiglie i cui figli risultino frequentare i nidi di infanzia per un numero di ore settimanali pari o superiore a venti. Alla sperimentazione possono aderire, per i servizi di nido di infanzia erogati nei territori di competenza, il Comune di Aosta e le Unités des Communes valdôtaines che ne facciano richiesta alla struttura regionale competente in materia di misure per la famiglia entro il 30 aprile 2019.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il 28 febbraio 2019, sono definiti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, gli importi del voucher, da determinarsi sulla base dell'ISEE in misura percentuale rispetto al valore della retta mensile dovuta dalla famiglia e proporzionale al monte ore settimanale di frequenza del bambino, le modalità e i termini di concessione del voucher, nonché i criteri di priorità di accesso ai fini della predisposizione delle eventuali graduatorie. Alla concessione e all'erogazione del voucher provvede il dirigente della struttura regionale competente in materia di misure per la famiglia.

3. Entro il 30 giugno 2021, la Giunta regionale informa la competente Commissione consiliare circa l'attuazione della sperimentazione, dando evidenza dei risultati ottenuti nella qualificazione del sistema educativo, in termini di miglioramento degli indici di accesso al servizio e di copertura della complessità dei bisogni delle famiglie e dei loro figli, al fine di assumere le conseguenti determinazioni in ordine alla cessazione o alla prosecuzione della sperimentazione. I risultati della sperimentazione sono resi pubblici sul sito istituzionale della Regione.

4. Per la durata della sperimentazione, sono sospesi i trasferimenti regionali a destinazione vincolata alla gestione dei servizi alla prima infanzia degli enti che aderiscono alla sperimentazione e, conseguentemente, i relativi stanziamenti di bilancio sono utilizzati per il finanziamento dei voucher di cui al comma 1.".

Art. 19

(Disposizioni in materia di personale)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni in merito alla proroga dell'efficacia di graduatorie di procedure selettive pubbliche), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma la vigenza delle relative graduatorie fino al completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato negli organici del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco degli idonei ammessi, nei limiti della programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2018, alla partecipazione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento regionale 17 maggio 2010, n. 2 (Disciplina dell'accesso e della mobilità nell'ambito dell'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 11 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12), e 42 e 46 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).".

2. In considerazione dell'approssimarsi della stagione invernale e al fine di garantire la sicurezza e la percorribilità delle strade regionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della l.r. 21/2017, è autorizzata, per l'anno 2018, l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di operai/cantonieri/autisti nella misura massima di quattro unità, corrispondenti a quelle cessate dal servizio nello stesso anno, senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall'articolo 5, comma 3, della l.r. 21/2017.

Art. 20

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del d.lgs. 118/2011, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da sentenze esecutive e da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati rispettivamente negli allegati di cui all'articolo 24, comma 1, lettere a) e b), per un importo complessivo di euro 851.939,01.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2018/2020 nella Missione 20 - Programma 01 (Fondo di riserva), nei pertinenti capitoli di bilancio e nel fondo di dotazione della gestione speciale costituito presso FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).

Art. 21

(Modificazioni di altre autorizzazioni di spesa)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui all'articolo 28, comma 1, della l.r. 21/2017, già modificate ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 4/2018, sono rideterminate per gli importi di cui all'articolo 24, comma 1, lettera m).

CAPO V

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2018/2020

Art. 22

(Variazione allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per il triennio 2018/2020 sono apportate le variazioni riepilogate nell'allegato di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c).

Art. 23

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2018/2020 sono apportate le variazioni riepilogate nell'allegato di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d).

Art. 24

(Allegati)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) l'elenco dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive riconosciuti, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011;

b) l'elenco dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa riconosciuti, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011;

c) il prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

d) il prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

e) il riepilogo generale delle variazioni alle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

f) il riepilogo generale delle variazioni alle spese per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

g) il quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli);

h) il prospetto aggiornato dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

i) il prospetto aggiornato dimostrativo dell'equilibrio di bilancio di cassa per l'anno 2018;

j) il prospetto aggiornato concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascun anno del triennio 2018/2020;

k) la disaggregazione aggiornata delle spese di personale per missioni e programmi;

l) la nota integrativa;

m) la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali;

n) la rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale.

Art. 25

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.