Legge regionale 27 dicembre 1979, n. 76 - Testo storico

Legge regionale n. 76 del 27 12 1979

Bollettino ufficiale 29 12 1979 n. 12

Modificazioni alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 48: indennità di carica e rimborso di spese spettanti ai consiglieri regionali e ai membri dell’Ufficio di presidenza del Consiglio e della Giunta regionali.

Art. 1

L’articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 48, è sostituito dal seguente:

" Con decorrenza dalla data della prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti o dalla data della convalida della elezione, nel caso di seggio rimasto vacante, a norma dell’articolo 25 dello Statuto speciale, ai Consiglieri regionali è corrisposta, per garantire il libero svolgimento del loro mandato, una indennità di carica mensile lorda, per dodici mensilità annuali, pari al trenta per cento dello stipendio mensile lordo iniziale dei Magistrati di Corte di Cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, di cui alla legge statale 2 aprile 1979, n. 97, e al cento per cento dell’indennità integrativa speciale, di cui agli articoli 1 e 2 della legge statale 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, spettante al personale statale in attività di servizio.

L’Ufficio di presidenza del Consiglio, in relazione all’adeguamento del trattamento economico dei predetti Magistrati, determinerà l’ammontare dell’indennità collegata al loro stipendio, proponendo al Consiglio le conseguenti variazioni di bilancio per la copertura della maggiore spesa ".

Art. 2

Dopo il primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 48, è inserito il seguente nuovo comma:

" L’Ufficio di presidenza del Consiglio, con propria deliberazione, può modificare l’ammontare della predetta diaria mensile sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all’indennità di missione giornaliera prevista per i Magistrati di Corte di Cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, proponendo al Consiglio le conseguenti variazioni di bilancio per la copertura della maggiore spesa.

Il secondo comma dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 48, è sostituito dal seguente:

" Per ogni giornata di assenza alle adunanze consiliari sarà effettuata, nel mese successivo, sull’importo della diaria di cui ai precedenti commi, una ritenuta di lire ventimila; per ogni mezza giornata di assenza alle adunanze consiliari e per ogni assenza alle riunioni delle Commissioni e degli altri organi interni del Consiglio l’importo di detta ritenuta è di lire diecimila. Tali ritenute non saranno effettuate quando l’assenza è dovuta ad un incarico di missione per conto della Regione dato dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta regionale o a ricovero in ospedale ".

Art. 3

Il secondo comma dell’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 48, è sostituito dai seguenti:

" La misura dell’assegno vitalizio corrisposto dalla Cassa di Previdenza per i membri del Consiglio regionale della Valle d’Aosta è determinata sulla base del sessanta per cento della parte d’indennità mensile di carica collegata allo stipendio mensile dei Magistrati di Corte di Cassazione nominati alle funzioni direttive superiori e del cento per cento dell’indennità integrativa speciale.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, gli aumenti della indennità integrativa speciale concorreranno nella misura del 50 percento a determinare la base dell’indennità di carica per il calcolo del predetto assegno vitalizio ".

Art. 4

Il secondo e terzo comma dell’articolo 6 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 48, sono sostituiti dai seguenti:

" Per ogni ventiquattro ore di assenza dalla sede, compreso il tempo trascorso in viaggio, nonché per l’eccedente periodo non inferiore alle sette ore, è inoltre corrisposta una indennità di missione pari alle indennità spettanti ai Magistrati di Corte di Cassazione nominati alle funzioni direttive superiori per missioni nel territorio dello Stato o all’estero.

In sostituzione dell’indennità di missione di cui al comma precedente, può essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate, con la maggiorazione del dieci per cento del loro ammontare per le spese non documentabili. Tale maggiorazione è elevata al venti per cento per le missioni effettuate all’estero ".

Art. 5

L’ultimo comma dell’articolo 8 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 48, è sostituito dal seguente:

" Per i viaggi compiuti allo stesso scopo con proprio automezzo, ai Consiglieri di cui al precedente comma è corrisposto un rimborso spese, per ogni chilometro percorso, pari al rimborso chilometrico spettante ai dipendenti regionali.

Art. 6

Le nuove misure delle indennità di cui all’articolo 1 della presente legge avranno effetto dal 1° gennaio 1979.

Le nuove misure dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 3 della presente legge avranno effetto dal 1° gennaio 1980. Per l’anno 1979 restano ferme le misure degli assegni vitalizi già corrisposti e da corrispondere fino al 31 dicembre in base alla normativa vigente fino all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

L’articolo 9 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 48, è abrogato.

Art. 8

Per l’applicazione della presente legge è autorizzata la maggiore spesa annua di lire ottantunmilioniseicentomila sul Capitolo 1 e di lire unmilione sul Capitolo 15 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1979 e sui corrispondenti Capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di L. 82.600.000 di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2175 della parte spesa del bilancio stesso (punto 8 allegato E).

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvativa dei bilanci di previsione.

Art. 9

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E, punto 8) L. 82.600.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 1 - Indennità di carica e spese per premi assicurativi per i componenti del Consiglio L. 81.600.000

Cap. 15 - Indennità e rimborso spese di trasporto ai Consiglieri regionali L. 1.000.000

TOTALE L. 82.600.000

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.