Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 74 - Testo storico

Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 74

Provvedimenti in materia di edificabilità dei suoli.

(B.U. 15 dicembre 1979, n. 11 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1

Gli atti di concessioni di edificabilità rilasciati sul territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta dovranno recare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Il termine previsto per l'inizio dei lavori non può superare il periodo di un anno; il termine per l'ultimazione dei muri maestri non può essere superiore a tre anni.

L'edificio deve essere utilizzabile o abitabile nei termini stabiliti dall'articolo 2.

Art. 2

La durata delle concessioni di edificabilità deriva dall'altitudine dei suoli per i quali esse vengono rilasciate:

fino a m. 500 di quota: mesi 48

da m. 501 a m. 1.000: mesi 51

da m. 1.001 a m. 1.500: mesi 54

sopra i 1.500 m.: mesi 60

Art. 3

I periodi di durata delle concessioni di edificabilità stabiliti dai regolamenti comunali vengono sostituiti da quelli stabiliti dall'articolo 2.

Art. 4

Il termine di ultimazione può essere prorogato con motivata decisione, solo per cause indipendenti dalla volontà del concessionario che abbia ritardato i lavori in corso di esecuzione.

Qualora i lavori non siano ultimati nei termini stabiliti, il concessionario deve richiedere una nuova concessione; in questo caso, la nuova concessione riguarda la parte non ultimata.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.