Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 74 - Testo storico
Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 74
Provvedimenti in materia di edificabilità dei suoli.
(B.U. 15 dicembre 1979, n. 11 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)
Gli atti di concessioni di edificabilità rilasciati sul territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta dovranno recare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
Il termine previsto per l'inizio dei lavori non può superare il periodo di un anno; il termine per l'ultimazione dei muri maestri non può essere superiore a tre anni.
L'edificio deve essere utilizzabile o abitabile nei termini stabiliti dall'articolo 2.
La durata delle concessioni di edificabilità deriva dall'altitudine dei suoli per i quali esse vengono rilasciate:
fino a m. 500 di quota: mesi 48
da m. 501 a m. 1.000: mesi 51
da m. 1.001 a m. 1.500: mesi 54
sopra i 1.500 m.: mesi 60
I periodi di durata delle concessioni di edificabilità stabiliti dai regolamenti comunali vengono sostituiti da quelli stabiliti dall'articolo 2.
Il termine di ultimazione può essere prorogato con motivata decisione, solo per cause indipendenti dalla volontà del concessionario che abbia ritardato i lavori in corso di esecuzione.
Qualora i lavori non siano ultimati nei termini stabiliti, il concessionario deve richiedere una nuova concessione; in questo caso, la nuova concessione riguarda la parte non ultimata.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.