Legge regionale 19 marzo 2018, n. 2 - Testo storico

Legge regionale 19 marzo 2018, n. 2

Modificazioni di leggi regionali e proroga di termini.

(B.U. del 21 marzo 2018, n. 13)

Art. 1

(Disposizioni in materia di Gruppi consiliari. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1986, n. 6)

1. Dopo il comma 2bis dell'articolo 4 della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), è aggiunto il seguente:

"2ter. I contributi finanziari sono erogati:

a) ai Gruppi consiliari composti, all'inizio della legislatura, dai Consiglieri eletti nella stessa lista;

b) ai Gruppi consiliari che si costituiscono nel corso della legislatura, ad eccezione del Gruppo misto;

c) ai Gruppi consiliari che rimangono composti da un unico consigliere in caso di fuoriuscita di uno o più consiglieri dagli stessi.".

2. All'articolo 5 della l.r. 6/1986 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e sono state da egli stesso preventivamente autorizzate";

b) l'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: "Nell'ultimo anno della legislatura, il rendiconto, riferito al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e il giorno antecedente la data di convalida delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è depositato entro 30 giorni dalla data di convalida delle elezioni.";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. In sede di rendiconto di fine legislatura o di rendiconto di Gruppi cessati, le eventuali somme che costituiscono avanzo dell'esercizio in corso, o di esercizi precedenti, sono restituite e introitate nel bilancio del Consiglio regionale.";

d) dopo il comma 7, come sostituito dalla lettera c), è aggiunto il seguente:

"7bis. Alla fine della legislatura o alla cessazione del Gruppo, al rendiconto è allegato un inventario dei beni durevoli acquistati con i contributi finanziari del Gruppo. Prima del deposito del rendiconto, i consiglieri appartenenti al Gruppo possono riscattare tali beni. In caso di riscatto, il ricavato della compravendita del bene deve essere indicato nel rendiconto stesso. Il valore dei beni riscattati è determinato detraendo dal prezzo d'acquisto dei beni stessi l'ammortamento, calcolato con le percentuali previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).";

e) dopo il comma 7bis, introdotto dalla lettera d), è aggiunto il seguente:

"7ter. Entro trenta giorni dalla convalida, il Gruppo che si succede da una legislatura all'altra può decidere di mantenere i beni durevoli risultanti dall'inventario di cui al comma 7bis e non oggetto di riscatto, oppure di trasferire gli stessi al patrimonio del Consiglio regionale, comunicando la decisione alla Presidenza del Consiglio regionale.";

f) dopo il comma 7ter, introdotto dalla lettera e), è aggiunto il seguente:

"7quater. In caso di mancata decisione entro il termine di cui al comma 7ter o al momento della cessazione del Gruppo, i beni di cui al comma 7bis sono trasferiti al patrimonio del Consiglio regionale.";

g) dopo il comma 7quater, introdotto dalla lettera f), è aggiunto il seguente:

"7quinquies. Il Gruppo che si succede da una legislatura all'altra può decidere di subentrare nei rapporti giuridici del precedente corrispondente Gruppo.".

Art. 2

(Disposizioni in materia di personale dell'Istituto regionale Adolfo Gervasone. Modificazioni alla legge regionale 30 luglio 1986, n. 36)

1. L'articolo 7 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 (Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone), è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Personale)

1. All'Istituto e al relativo personale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico.

2. Nella dotazione organica dell'Istituto, è istituito un posto con il profilo professionale di responsabile amministrativo-contabile, appartenente alla categoria D, per l'attuazione della programmazione educativa, didattica e formativa dell'Istituto.".

2. Il comma terzo dell'articolo 2 della l.r. 36/1986 è abrogato.

Art. 3

(Disposizioni in materia di aeroclub. Modificazione alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15)

1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale), è sostituito dal seguente:

"5. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano, inoltre, allo svolgimento delle attività didattico-sportive e di allenamento piloti da parte degli aeroclub che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2012, n. 24 (Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale), fermo restando che il trasporto turisti e sciatori da parte dei medesimi aeroclub rimane soggetto alle limitazioni di cui alla presente legge.".

Art. 4

(Disposizioni in materia di piste da sci. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), le parole: "per la pratica dello sci di discesa e dello sci di fondo" sono sostituite dalle seguenti: "per la pratica dello sci di discesa, della discesa con la slitta o lo slittino, dello sci di fondo o per la risalita con attrezzatura per lo sci alpinismo".

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 9/1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) pista di discesa: tracciato, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici, appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa con gli sci, i monosci o la tavola da neve, alla discesa con la slitta o lo slittino, a snowpark, per la pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci, i monosci o la tavola da neve, oppure a funpark, per altre attività ludiche sulla neve;";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) pista di fondo: tracciato, normalmente accessibile quando sia preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici, appositamente destinato alla pratica dello sci di fondo oppure per la risalita con attrezzatura per lo sci alpinismo.".

3. All'articolo 3 della l.r. 9/1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

"a) per le piste di discesa e per le piste di risalita con attrezzatura per lo sci alpinismo che confluiscono nelle piste di discesa, il gestore degli impianti di trasporto a fune posti a servizio delle piste;";

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5bis. Per garantire la funzionalità delle piste, ai lati delle stesse sono assicurate fasce di rispetto nelle quali è vietato realizzare interventi edilizi, interventi comportanti trasformazioni territoriali o svolgere attività tali da ostacolarne l'utilizzo in sicurezza. La larghezza delle fasce di rispetto è pari a cinque metri, salvo che negli elaborati progettuali di cui al comma 5 non siano contemplate larghezze diverse in ragione delle peculiarità morfologiche della pista.".

4. All'articolo 6 della l.r. 9/1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Con decreto dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali" sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente";

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.".

5. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 9/1992 è sostituito dal seguente:

"2. Fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti, è vietato percorrere:

a) le piste di discesa per lo sci e le aree destinate a snowpark, con mezzi diversi dagli sci, dal monosci e dalla tavola da neve;

b) le piste di discesa destinate a slitte o slittino, se non con tali mezzi;

c) le aree destinate a funpark con gli sci, i monosci e la tavola da neve;

d) le piste di fondo, se non con gli appositi sci.".

Art. 5

(Disposizioni in materia di donazioni di beni mobili. Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12)

1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), è inserito il seguente:

"Art. 29bis

(Donazioni)

1. Il Consiglio regionale delibera l'accettazione di donazioni e di lasciti di beni mobili che, sulla base della dichiarazione del donante, risultino di non modico valore ai sensi dell'articolo 783 del codice civile.".

Art. 6

(Disposizioni in materia di commissione regionale per la cooperazione. Modificazione alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27)

1. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), è sostituito dal seguente:

"4. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per i componenti diversi dai dipendenti regionali.".

Art. 7

(Organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5)

1. All'articolo 32 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il dipartimento di prevenzione opera secondo principi di integrazione, di complementarietà e di interdisciplinarità attraverso processi per obiettivi, per lo svolgimento delle attività correlate ai livelli essenziali di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro di cui alla normativa statale vigente e, in particolare, delle seguenti:

a) sorveglianza epidemiologica, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;

b) tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati;

c) sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) salute animale e igiene urbana veterinaria;

e) sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori;

f) sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e i programmi organizzati di screening, nonché sorveglianza e prevenzione nutrizionale;

g) attività medico-legali per finalità pubbliche;

h) attività epidemiologica finalizzata alla valutazione dei risultati di salute derivanti dalle prestazioni sanitarie di tutela, anche attraverso la gestione e l'analisi dei registri di patologia e mortalità;

i) prestazioni che, pur non essendo ricomprese fra i livelli essenziali di assistenza, costituiscono compito istituzionale delle strutture sanitarie del dipartimento, in base alla normativa europea, statale o regionale.";

b) al comma 5, le parole: "sentito il comitato di dipartimento di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la giunta esecutiva del dipartimento";

c) al comma 6, le parole: "da un comitato di dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla giunta esecutiva del dipartimento".

Art. 8

(Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), è sostituito dal seguente:

"1. L'abilitazione per l'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione, il superamento di un esame scritto e orale e, limitatamente alla professione di accompagnatore di turismo equestre, il superamento di una prova pratica, organizzati dalla struttura competente anche avvalendosi di enti di formazione accreditati. Qualora non soggetti a finanziamento pubblico, i corsi di formazione possono essere promossi e organizzati anche da enti di formazione accreditati, previo riconoscimento da parte della struttura competente. Le disposizioni che individuano i requisiti, le condizioni e le modalità per il riconoscimento delle attività formative non oggetto di finanziamento pubblico sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.".

2. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 1/2003 è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria individuate ai sensi dell'articolo 13, stabilisce i contenuti e la durata dei corsi di cui al comma 1, individuando anche i casi di esenzione o riduzione del percorso formativo. La struttura competente procede alla nomina delle commissioni d'esame e alla determinazione delle relative modalità di svolgimento.".

Art. 9

(Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio. Modificazioni alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 8)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio), è sostituito dal seguente:

"2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, oltre ai soggetti concessionari di servizi di trasporto pubblico, anche i gestori delle piste da sci di discesa e i soggetti concessionari di linee di impianti a fune relativi a complessi funiviari di interesse locale, come definiti dall'articolo 5.".

2. L'articolo 3 della l.r. 8/2004 è abrogato.

3. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 8/2004, le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre".

Art. 10

(Disposizioni in materia di servizi per la prima infanzia. Modificazioni alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 11)

1. All'articolo 11 della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il servizio di tata familiare può essere svolto individualmente o in forma associata, anche mediante la costituzione e la partecipazione a società e associazioni. L'attività di tata familiare è, tuttavia, sempre esercitata dai soggetti iscritti nel registro regionale di cui al comma 1; essa è regolata da apposito contratto e può essere svolta:

a) presso il domicilio della tata ovvero presso altra unità immobiliare di civile abitazione nella disponibilità della tata stessa, della società o dell'associazione cui la tata appartiene o da cui la tata dipende;

b) presso il domicilio delle famiglie che usufruiscono del servizio.";

b) al comma 4, le parole: "dalla tata familiare" sono soppresse.

Art. 11

(Disposizioni in materia di imprese innovative. Modificazione alla legge regionale 14 giugno 2011, n. 14)

1. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 (Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative), è sostituito dal seguente: "La medesima deliberazione può prevedere, in alternativa al procedimento a sportello, la concessione dei contributi mediante procedimento a bando, stabilendo, anche in deroga all'articolo 3, comma 1, i massimali di contributo e la misura massima percentuale di contribuzione, nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e definire, ove necessario, i settori da privilegiare nell'attribuzione delle risorse.".

Art. 12

(Disposizioni in materia di riordino fondiario. Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 20)

1. L'articolo 11 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario), è sostituito dal seguente:

"Art. 11

(Approvazione del piano di riordino fondiario)

1. Scaduti i termini di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, il Consorzio trasmette il piano di riordino fondiario alla struttura competente. La Giunta regionale, sulla base del parere della Commissione di cui all'articolo 4, approva il piano di riordino fondiario entro sessanta giorni dalla sua trasmissione, dando mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti per l'esecuzione delle opere e per i trasferimenti dei diritti reali ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

2. L'approvazione del piano di riordino fondiario equivale ad atto di dichiarazione di pubblica utilità delle opere di miglioramento fondiario e determina, ai sensi dell'articolo 29 del r.d. 215/1933 e dell'articolo 855 del codice civile, il trasferimento dei diritti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché l'imposizione delle servitù previste dal piano stesso.

3. A seguito dell'approvazione del piano di riordino fondiario da parte della Giunta regionale, l'assessore regionale competente in materia di agricoltura, con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, trasferisce al Consorzio, al solo fine degli adempimenti di cui al comma 4, la proprietà dei terreni rientranti nel comprensorio del riordino, con l'indicazione degli identificativi catastali alla data di approvazione del piano, e definisce i nuovi lotti con una sigla provvisoria, come da planimetria di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b).

4. Il Consorzio, acquisita la proprietà dei terreni facenti parte del comprensorio del riordino a seguito del decreto di cui al comma 3, entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto medesimo provvede, in particolare, in ordine ai seguenti adempimenti presso la direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto della normativa vigente in materia catastale:

a) deposito del decreto;

b) fusione o accorpamento dei mappali interessati dal riordino;

c) frazionamento dei nuovi lotti;

d) rimozione di qualsiasi eventuale causa ostativa ai fini del trasferimento finale delle proprietà.

5. Fatti salvi comprovati motivi o cause oggettive di forza maggiore per i quali può essere ammessa una proroga, in caso di mancato compimento degli adempimenti di cui al comma 4 nel termine di un anno dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il trasferimento di proprietà dei terreni al Consorzio si intende automaticamente risolto.

6. A seguito degli adempimenti di cui al comma 4 e in conformità all'articolo 853 del codice civile, il Presidente della Regione emana il decreto di riordino fondiario, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, con il quale provvede ai trasferimenti coattivi della proprietà e degli altri diritti reali e si costituiscono le servitù imposte dal piano.".

2. L'articolo 12 della l.r. 20/2012 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Effetti dell'approvazione del piano di riordino fondiario)

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 6, il Consorzio provvede:

a) alla trascrizione del decreto e alle volture catastali con cui dà atto del trasferimento delle proprietà, della costituzione delle nuove servitù e del passaggio dei diritti reali sui fondi di nuova assegnazione;

b) ai pagamenti e alle riscossioni di eventuali conguagli in denaro;

c) all'acquisto e al posizionamento dei cippi di confinamento dei terreni di nuova assegnazione.

2. Ai trasferimenti, ai pagamenti, alle trascrizioni e a tutti gli atti e provvedimenti da compiersi in esecuzione della presente legge si applicano gli articoli 37, comma primo, del r.d. 215/1933 e 5bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).".

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 32, comma 4, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), ai piani di riordino fondiario di cui all'articolo 9 della l.r. 20/2012, inseriti nella graduatoria approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 9 in data 8 gennaio 2016, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della l.r. 20/2012, come sostituiti dai commi 1 e 2, in relazione allo stato di avanzamento del relativo procedimento di riordino fondiario.

Art. 13

(Proroga di termini in materia di finanziamento degli aiuti alle aziende agricole in attuazione del programma di sviluppo rurale 2014/2020. Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24)

1. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), le parole: "entro il 30 giugno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018".

Art. 14

(Disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici. Modificazione alla legge regionale 31 luglio 2017, n. 11)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6), è aggiunto il seguente:

"2bis. Ai medici assegnatari di un contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale che risultino inadempienti agli obblighi previsti dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico), si applica la disciplina di maggior favore per il medico assegnatario tra quella prevista dalle predette disposizioni attuative e quella di cui alla presente legge.".

Art. 15

(Disposizioni in materia di esenzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche. Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), è aggiunto il seguente:

"1bis. Le abrogazioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo all'adozione del Registro unico nazionale del Terzo settore.".

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 62bis della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010);

b) il comma 1 dell'articolo 1 e l'articolo 2 della l.r. 21/2017.

Art. 16

(Disposizioni in materia di personale. Modificazioni di leggi regionali)

l. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 21/2017, dopo le parole: "istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione",·sono inserite le seguenti: ", di personale con qualifica di operatore socio-sanitario operante presso i Centri educativi assistenziali (CEA) regionali''.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 21/2017, è aggiunto il seguente:

"3bis. Per il triennio 2018/2020, al fine di garantire il normale svolgimento dei servizi di informazione e accoglienza turistica sul territorio regionale e l'efficiente gestione dei compiti istituzionali dell'ente, l'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vigente al 1° gennaio 2018 che risultino ancora vacanti alla medesima data e che si rendano vacanti nel corso del predetto triennio.".

3. Dopo il comma 3bis dell'articolo 4 della l.r. 21/2017, come introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

"3ter. Per la spesa relativa al personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), resta fermo, anche per il 2018, quanto stabilito dall'articolo 57, comma 3, della l.r. 30/2011.".

4. Dopo l'articolo 5 della l.r. 21/2017, è inserito il seguente:

"Art. 5bis

(Procedure selettive interne per il triennio 2018/2020)

1. Per il triennio 2018/2020, in relazione a quanto previsto dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c) d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), la Regione, gli enti locali e gli altri enti del comparto unico regionale, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, fermi restando i limiti assunzionali vigenti e il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, procedure selettive per la progressione verticale tra le categorie o le posizioni riservate al personale di ruolo. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile, da ciascun ente, ai sensi dell'articolo 41, comma 14, della l.r. 22/2010.

2. Il numero di posti per le procedure selettive interne non può superare il 20 per cento di quello previsto nei piani dei fabbisogni per le nuove assunzioni consentite per la relativa categoria o posizione. La predetta percentuale del 20 per cento è calcolata, con riferimento, separatamente, alla Regione, al complesso degli enti locali e al complesso dei restanti enti del comparto unico regionale, sulla sommatoria dei posti risultanti dai piani dei fabbisogni presentati, entro il 15 marzo di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di programmazione di risorse umane, da ciascun ente interessato che, a tal fine, deve anche indicare la facoltà di avvalersi delle procedure selettive interne di cui al presente articolo. Ai fini del calcolo del 20 per cento, si applica l'arrotondamento alla unità superiore, per ogni categoria o posizione.

3. Le procedure selettive interne di cui al presente articolo sono espletate, per tutti gli enti interessati, dalla struttura regionale competente in materia di concorsi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017. A dette procedure possono partecipare i dipendenti degli enti che hanno manifestato la volontà di avvalersi di tale facoltà e, nel caso degli enti locali, anche i dipendenti di altro ente del medesimo ambito territoriale sovracomunale costituito, mediante convenzione tra Comuni, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014. I dipendenti vincitori delle procedure selettive interne sono assegnati all'ente di provenienza o, nel caso degli enti locali, anche ad uno degli altri enti appartenenti al medesimo ambito territoriale sovracomunale.".

5. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, inoltre, all'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER) - Agence régionale pour le logement e al relativo personale, nei confronti del quale continua a trovare applicazione il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico.".

6. L'articolo 18 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 (Istituzione della Azienda regionale per l'edilizia residenziale - Agence régionale pour le logement), è abrogato.

Art. 17

(Proroga di termini in materia di bilancio dell'Azienda USL. Modificazione alla legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), è inserito il seguente:

"8bis. Per l'anno 2018, il termine per l'adozione del bilancio preventivo economico annuale dell'Azienda USL è stabilito al 31 maggio 2018.".

Art. 18

(Disposizioni in materia di accorpamento delle elezioni comunali di Valtournenche e dell'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta dell'anno 2018. Durata delle operazioni di voto e decorrenza delle operazioni di scrutinio)

1. Per l'anno 2018, le elezioni del Consiglio comunale di Valtournenche si svolgono contestualmente a quelle per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

2. Le operazioni di voto di cui al comma 1 si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore sette alle ore ventidue.

3. Lo spoglio dei voti di cui all'articolo 62 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), ha inizio alle ore otto del martedì successivo alla votazione.

Art. 19

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.