Legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72 - Testo storico

Legge regionale n. 72 del 21 12 1977

Bollettino ufficiale 30 12 1977 n. 12

Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta.

Titolo I

(ORGANO REGIONALE COMPETENTE)

Art. 1

(Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci)

La disciplina e l’organizzazione della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta sono affidate all’Assessorato regionale del turismo, antichità e belle arti, il quale esercita le relative funzioni in conformità alle norme della presente legge.

Titolo II

(MAESTRI DI SCI)

Art. 2

(Autorizzazione all’esercizio stabile della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta)

Nella Regione Valle d’Aosta l’esercizio stabile della professione di maestro di sci, di cui all’articolo 123 tu 18 giugno 1931, n. 773, all’articolo 238 rd 6 maggio 1940, n. 635, e alla legge primo dicembre 1971, n. 1051, è subordinato ad autorizzazione regionale.

Detta autorizzazione è concessa con decreto dell’Assessore regionale al turismo e ha validità annuale.

Art. 3

(Esercizio saltuario della professione di maestro di sci in Valle d’Aosta)

L’esercizio saltuario della professione da parte di maestri di sci autorizzati, provenienti con i loro clienti da altre regioni o dall’estero, non è soggetto ad autorizzazione, ma è soggetto alla osservanza delle norme di cui ai successivi artt. 10, 19 e 20.

Art. 4

(Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione)

L’autorizzazione regionale di cui all’articolo 2 è concessa a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui all’articolo 11, primo comma e 123, secondo comma del rd 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

c) capacità tecnica comprovata dalla frequenza dei corsi e dal superamento degli esami organizzati a norma del successivo articolo 22, secondo comma, lettera a), ovvero dai corrispondenti certificati rilasciati dalla FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) o da altri organismi pubblici a ciò abilitati da legge dello Stato;

d) idoneità psico-fisica, comprovata da certificato rilasciato dal medico regionale in data non anteriore ad un anno;

e) possesso della licenza media o, per i nati in data anteriore al primo gennaio 1957, della licenza elementare;

f) età minima di 18 anni per i maestri di discipline alpine, di 21 anni per i maestri di sci di fondo;

g) aver frequentato i corsi di aggiornamento obbligatori a norma del successivo articolo 9.

Art. 5

(Procedura per l’autorizzazione)

Le domande per la concessione dell’autorizzazione regionale di cui all’articolo 2 debbono essere inoltrate all’Assessore regionale al turismo.

L’Assessore regionale al turismo rilascia la autorizzazione entro 30 giorni dalla domanda.

Contro il diniego dell’autorizzazione, che deve essere motivato, è ammesso il ricorso entro 30 giorni alla Giunta regionale, che decide entro i successivi 90 giorni.

Il silenzio dell’Amministrazione, protratto per oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione, equivale a diniego della stessa ai fini di cui al comma precedente.

Analogamente il silenzio dell’Amministrazione, protratto oltre 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, equivale a rigetto del ricorso stesso ai fini degli ulteriori gravami esperibili dall’interessato.

Art. 6

(Revoca dell’autorizzazione)

L’autorizzazione regionale di cui all’articolo 2 è revocata in ogni tempo con decreto motivato dell’Assessore regionale al turismo, allorchè l’interessato perda uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) del precedente articolo 4.

Contro la revoca dell’autorizzazione è ammesso ricorso entro 30 giorni alla Giunta regionale, che decide entro i successivi 90 giorni.

Il silenzio dell’Amministrazione protratto per oltre 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, equivale a rigetto del ricorso stesso ai fini degli ulteriori gravami esperibili dall’interessato.

Art. 7

(Categorie di maestri)

Gli autorizzati all’insegnamento dello sci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) maestri di primo grado di discipline alpine;

b) maestri di secondo grado di discipline alpine;

c) maestri di terzo grado di discipline alpine;

d) maestri di sci di fondo.

Il certificato di idoneità tecnica, rilasciato a chi supera gli esami prescritti, e l’autorizzazione regionale indicano la categoria per la quale essi sono validi.

I maestri possono insegnare esclusivamente le discipline per le quali sono autorizzati. L’autorizzazione, per coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, può riguardare congiuntamente l’insegnamento delle discipline alpine e quello dello sci di fondo.

Art. 8

(Assegnazione alle diverse categorie)

Per l’assegnazione alle categorie di maestro di terzo grado di discipline alpine e maestro di sci di fondo sono richiesti la frequenza agli appositi corsi organizzati a norma del successivo articolo 22, secondo comma, lettera a) e il superamento dei relativi esami, o il possesso dei corrispondenti certificati di idoneità rilasciati dalla FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) o da altri organismi pubblici a ciò abilitati dalla legge.

Per l’assegnazione alla categoria di maestro di secondo grado di discipline alpine l’interessato deve:

a) aver prestato, all’atto della presentazione della domanda di ammissione ai relativi corsi, attività professionale presso una scuola autorizzata dalla Regione a norma del successivo articolo 13 ovvero presso una scuola autorizzata dalla FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) o da altri organismi pubblici a ciò abilitati dalla legge, per almeno una stagione invernale;

b) aver frequentato gli appositi corsi, e superato i relativi esami, organizzati a norma del successivo articolo 22, secondo comma, lettera a).

Per l’assegnazione alla categoria di maestro di primo grado di discipline alpine l’interessato deve:

a) aver prestato, all’atto della presentazione della domanda di ammissione ai relativi corsi, attività professionale in qualità di maestro di secondo grado presso una scuola autorizzata dalla Regione, ovvero presso una scuola autorizzata dalla FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) o da altri organismi pubblici a ciò abilitati dalla legge, per almeno due stagioni invernali;

b) aver frequentato gli appositi corsi e superato i relativi esami, organizzati a norma del successivo articolo 22, secondo comma, lettera a).

Sono in ogni caso assegnati alle categorie di maestro di secondo grado o di primo grado di discipline alpine coloro che sono in possesso dei corrispondenti rispettivi certificati di idoneità tecnica rilasciati dalla FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) o da altri organismi pubblici a ciò abilitati dalla legge.

Art. 9

(Aggiornamento)

I maestri di sci di ogni grado di entrambe le discipline sono tenuti, salvo casi di forza maggiore riconosciuti dall’Assessore regionale al turismo, a frequentare almeno una volta ogni tre anni uno dei corsi di aggiornamento e perfezionamento organizzati a norma dell’articolo 22, secondo comma, lettera a), ovvero un corso di aggiornamento organizzato dalla FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) o da altri organismi pubblici a ciò abilitati dalla legge.

Per i maestri di secondo e terzo grado di discipline alpine la partecipazione a un corso per il passaggio alla categoria superiore equivale, ai fini del comma precedente, alla frequenza di un corso di aggiornamento.

Art. 10

(Attività professionale)

I maestri di discipline alpine e i maestri di sci di fondo possono organizzare la loro attività costituendosi in scuola di sci ai sensi del successivo articolo 13.

Ai maestri di ogni tipo e grado è consentito svolgere l’attività professionale anche al di fuori delle suddette scuole. In tal caso non possono organizzare congiuntamente con altri maestri l’offerta delle proprie prestazioni professionali, nè comunque avvalersi della collaborazione, anche saltuaria, di altri maestri.

I maestri che svolgono la loro attività al di fuori delle scuole devono comunicare all’Assessorato regionale al turismo la zona in cui intendono esercitare la propria professione.

Art. 11

(Deontologia professionale)

Il maestro di sci deve tenere sulle piste un comportamento consono alla sua responsabilità professionale, rispettare e far rispettare scrupolosamente i regolamenti sull’uso degli impianti, collaborare in caso di necessità e quando richiesto alle operazioni di soccorso sulle piste e sugli impianti di risalita, prestare soccorso sulle piste a chiunque si trovi in stato di necessità.

Art. 12

(Lezioni collettive)

Si considerano lezioni collettive quelle che riuniscono più di quattro allievi.

La lezione collettiva non può riunire più di otto allievi; è consentito l’aumento fino a dodici allievi nel solo caso in cui la lezione collettiva sia organizzata nell’ambito di una scuola di sci autorizzata ai sensi del successivo articolo 13 e previo specifico accertamento dell’omogeneità del livello degli allievi compiuto dal direttore della scuola.

La determinazione degli allievi di ogni classe di lezione collettiva deve comunque tener conto dell’esigenza di consentire un efficace svolgimento dell’insegnamento.

Titolo III

(SCUOLA DI SCI)

Art. 13

(Scuola di sci)

L’apertura di scuole di sci, anche stagionali in Valle d’Aosta è soggetta ad autorizzazione regionale.

L’autorizzazione è concessa con decreto dell’Assessore regionale al turismo ed ha validità stagionale.

L’autorizzazione per la stagione invernale vale dal primo novembre al 31 maggio; l’autorizzazione per la stagione estiva vale dal primo giugno al 31 ottobre.

L’autorizzazione è concessa allorchè ricorrano le seguenti condizioni:

a) che la scuola abbia un organico di almeno 6 maestri di sci che esercitano la professione esclusivamente nell’ambito della scuola medesima, di cui almeno la metà maestri di primo grado nel caso di scuola di discipline alpine; nel caso di scuola funzionante nella stagione estiva l’organico deve essere di almeno sei maestri di primo.

Può essere autorizzata l’apertura di una scuola di sci con un numero di maestri inferiore a quello sopra previsto nei comuni o nelle stazioni di soggiorno e turismo in cui risiedono meno di quattro maestri esercenti la professione;

b) che la scuola sia in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva;

c) che la direzione della scuola sia affidata ad un maestro di primo grado nel caso di scuola di discipline alpine, o ad un maestro di sci di fondo nel caso di scuola che impartisca esclusivamente l’insegnamento di tale disciplina;

d) che la scuola abbia un regolamento, deliberato dall’assemblea dei maestri che ne fanno parte, a maggioranza degli stessi, il quale disciplini l’organizzazione della scuola medesima in conformità alle norme della presente legge, e in particolare a quelle di cui agli artt. 12, 14 e 15, e che si ispiri a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva di tutti gli associati.

Per l’autorizzazione all’apertura di una scuola funzionante nella stagione estiva si richiede altresì:

a) l’esistenza di impianti di risalita funzionanti;

b) l’effettiva agibilità di un bacino sciistico.

Art. 14

(Direttore della scuola)

Il regolamento della scuola deve prevedere che il direttore sia responsabile sotto il profilo tecnico e disciplinare dell’attività della scuola e che a lui spetti in particolare la distribuzione del lavoro e la formazione delle classi per le lezioni collettive, secondo i criteri stabiliti dal regolamento medesimo.

Art. 15

(Criteri per la ripartizione del lavoro e per l’impiego del ricavato)

Il regolamento della scuola deve stabilire i criteri per la ripartizione del lavoro e per l’impiego e la ripartizione dei compensi, tenendo conto delle reali prestazioni professionali di ogni singolo maestro.

Art. 16

(Procedura per l’autorizzazione e altre norme applicabili)

Le domande per la concessione dell’autorizzazione regionale di cui all’articolo 13 debbono essere inoltrate all’Assessore regionale al turismo corredate da:

a) nome del direttore, sede legale e sede operativa della scuola;

b) elenco dei maestri con specificazione della categoria di appartenenza;

c) regolamento della scuola deliberato a norma del precedente articolo 13, quarto comma, lettera d).

Sia per il rilascio che per il diniego della autorizzazione si applicano le norme di cui all’articolo 5, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della presente legge.

Art. 17

(Revoca dell’autorizzazione)

L’autorizzazione regionale di cui all’articolo 13 può essere revocata in ogni tempo con decreto motivato dall’Assessore regionale al turismo allorchè venga a mancare taluno dei requisiti di cui al terzo comma del medesimo articolo 13, lettera a), b) e c), ovvero si verifichino gravi e ripetute violazioni delle norme della presente legge o del regolamento della scuola.

Contro la revoca dell’autorizzazione è ammesso ricorso nei termini di cui all’articolo 6, secondo e terzo comma, della presente legge.

Titolo IV

(NORME COMUNI)

Art. 18

(Tariffe professionali)

Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri e delle scuole di sci sono stabilite con decreto dell’Assessore regionale al turismo, sentita l’Associazione valdostana maestri di sci di cui al successivo articolo 21, e sono vincolanti per tutti i maestri di sci esercenti stabilmente in Valle d’Aosta e per tutte le scuole funzionanti nella Regione.

Art. 19

(Vigilanza)

La vigilanza, anche mediante ispezioni, sulla attività dei maestri e delle scuole di sci in Valle d’Aosta è esercitata dall’Assessore regionale del turismo.

Art. 20

(Sanzioni amministrative)

I maestri di sci che si rendono colpevoli di trasgressione alle norme di cui ai precedenti artt. 11, 12 e 18, sono obbligati, con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al turismo, al versamento a favore della Regione di una somma variante da un minimo pari alla tariffa di 5 ore di lezione individuale fino ad un massimo pari al quintuplo della tariffa predetta, o fino al decuplo in caso di recidiva.

Alle stesse sanzioni sono soggetti i direttori delle scuole di sci i quali si rendano colpevoli di gravi violazioni del regolamento della scuola, fermo il potere di revoca dell’autorizzazione di cui al precedente articolo 7.

Ferme le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, chiunque eserciti la professione di maestro di sci in Valle d’Aosta senza essere in possesso della relativa autorizzazione è obbligato, con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al turismo, al versamento a favore della Regione di una somma variante da un minimo di L. 100.000 fino ad un massimo di L. 500.000, elevata a L. 1.000.000 in caso di recidiva.

Titolo V

(ASSOCIAZIONE VALDOSTANA MAESTRI DI SCI)

Art. 21

(Associazione valdostana maestri di sci)

L’Associazione valdostana maestri di sci è dotata di personalità giuridica ed è posta sotto la vigilanza dell’Assessorato regionale del turismo.

L’Associazione valdostana maestri di sci ha un bilancio proprio, alimentato dalle quote degli iscritti, dai contributi erogati dalla Regione, ai sensi del successivo articolo 23, e da ogni altra eventuale entrata.

Fanno parte dell’Associazione valdostana maestri di sci, con piena parità di diritti e di doveri, tutti i maestri di sci residenti ed esercenti stabilmente in Valle d’Aosta che facciano richiesta di adesione e che dichiarino di accettare lo statuto e i regolamenti dell’Associazione.

Lo statuto e i regolamenti dell’Associazione valdostana maestri di sci e le eventuali modificazioni degli stessi sono deliberati dall’Assemblea degli iscritti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale.

Lo statuto dell’Associazione valdostana maestri di sci stabilirà le modalità per l’elezione degli organi direttivi dell’Associazione stessa garantendo la presenza in tali organi di tutte le categorie dei maestri.

Lo statuto dell’Associazione valdostana maestri di sci dovrà inoltre prevedere la creazione di un collegio di revisori dei conti del quale dovrà far parte di diritto un componente designato dall’Assessore regionale al turismo.

Nel caso di accertate gravi deficienze amministrative o altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell’Associazione valdostana maestri di sci gli organi direttivi di questa possono essere disciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore al turismo.

Con il decreto di cui al comma precedente viene nominato un commissario il quale provvede alla ordinaria amministrazione e convoca, entro il termine massimo di tre mesi, l’assemblea degli iscritti per il rinnovo degli organi direttivi.

Art. 22

(Compiti dell’Associazione valdostana maestri di sci)

L’Associazione valdostana maestri di sci ha lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico-professionale dei maestri di sci esercenti in Valle d’Aosta, di favorire la collaborazione e la solidarietà fra i professionisti e di contribuire alla migliore organizzazione della professione.

L’Associazione valdostana maestri di sci in particolare:

a) provvede alla preparazione tecnica, culturale e professionale dei maestri di sci, organizzando fra l’altro per conto e d’intesa con la Regione, da sola o in collaborazione con la FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) o altri organismi pubblici, i corsi e gli esami per l’accertamento della idoneità tecnica all’esercizio della professione di maestro di sci, nonché i corsi di aggiornamento e perfezionamento per maestri di sci, anche con riferimento ai compiti di direttore di scuola;

b) promuove e organizza manifestazioni dirette ad incoraggiare e sviluppare la pratica delle discipline sciistiche;

c) promuove studi e provvede alla diffusione di informazioni sulle questioni interessanti la professione di maestri di sci;

d) collabora con l’Assessorato regionale al turismo, con le Aziende autonome di soggiorno, le Pro-loco, le associazioni delle categorie interessate e con altri enti e operatori turistici locali nelle azioni promozionali e pubblicitarie, ivi comprese le attività agonistiche, intese ad incrementare l’afflusso turistico nella Regione e nelle singole stazioni di sport invernale;

e) collabora con le competenti autorità scolastiche regionali e locali e con l’ASIVA (Associazione sport invernali della Valle d’Aosta - Comitato valdostano della Federazione Italiana Sport Invernali) per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione agonistica dei giovani;

f) promuove intese tra l’Associazione medesima, le scuole di sci autorizzate, gli operatori turistici e i gestori di impianti di risalita allo scopo di definire, da un lato le agevolazioni da riservare ai maestri aderenti all’Associazione, e dall’altro le forme più opportune di reciproca collaborazione per il miglioramento dell’organizzazione turistica delle rispettive località, sia per quanto attiene alle operazioni di soccorso e rastrellamento sulle piste e di salvataggio sugli impianti funiviari, sia riguardo alla battitura e manutenzione delle piste servite dagli impianti di trasporto a fune.

Art. 23

(Contributi)

La Regione eroga a favore dell’Associazione valdostana maestri di sci un contributo annuo a parziale copertura delle spese di funzionamento dell’Associazione, quali risultano da un preventivo di massima approvato dall’Assessore regionale al turismo e salvo conguaglio da effettuarsi dopo l’approvazione del conto consuntivo.

Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma precedente si intendono per spese di funzionamento le seguenti:

a) spese di ufficio dell’Associazione (personale, postali, telefoniche, affitto locali, ecc.) in relazione alle quali il contributo regionale non può comunque eccedere il 50 percento delle spese stesse;

b) spese per l’organizzazione dei corsi di cui all’articolo 22, secondo comma, lettera a). Ai fini del presente articolo si intendono per spese di organizzazione solo quelle tecnicamente necessarie per realizzare i corsi, quali le spese per l’acquisto di materiali e per la remunerazione degli istruttori, nonché quelle relative all’uso dei mezzi di trasporto necessari allo svolgimento delle esercitazioni; sono invece escluse le spese concernenti l’alloggiamento dei partecipanti e il loro trasporto nella località sede del corso.

L’ammissione ai corsi dovrà in ogni caso essere subordinata al pagamento di una quota di iscrizione, il cui ammontare deve essere di volta in volta concordato con l’Assessorato regionale del turismo. Il contributo regionale può arrivare sino alla copertura integrale delle spese di organizzazione come sopra definite previa deduzione dell’ammontare del provento delle quote di iscrizione.

La Regione è autorizzata a erogare somme in conto contributo per corsi da svolgersi anche in esercizi successivi a quello corrente, fermo restando che l’ammontare globale dell’intervento regionale per ogni singolo corso, da definirsi sulla base del rispettivo conto consuntivo, non potrà eccedere il limite di cui alla lettera b) del comma precedente.

Titolo VI

(NORME TRANSITORIE)

Art. 24

(Iscrizione all’Associazione valdostana maestri di sci)

In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all’Associazione valdostana maestri di sci tutti i maestri di sci autorizzati all’esercizio della professione, residenti ed esercenti stabilmente in Valle d’Aosta, che facciano domanda di iscrizione entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Entro quattro mesi dalla stessa data l’Assessore regionale al Turismo provvede alla prima convocazione dell’assemblea degli iscritti per la deliberazione dello statuto.

Art. 25

(Ammissione diretta agli esami)

In sede di prima applicazione della presente legge si prescinde dalla frequenza ai corsi di cui all’articolo 8 per coloro che, in possesso di certificato di idoneità tecnica diverso da quello richiesto dalla presente legge, dimostrino di avere presentato al competente Assessore domanda per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione di maestro di sci entro e non oltre il 30 ottobre 1977.

Gli stessi, vista la premessa di cui sopra, si sottoporranno a esame organizzato dall’Associazione valdostana maestri di sci in collaborazione con l’Assessorato regionale al turismo.

Titolo VII

(NORME FINALI)

Art. 26

(Abrogazione di norme)

Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 28 settembre 1951, n. 2, concernenti le professioni di maestro e aiuto maestro di sci e le scuole di sci.

Art. 27

(Finanziamento)

Per l’erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di lire quindicimilioni, a decorrere dall’esercizio finanziario 1977.

L’onere graverà sul capitolo 9415 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1977, e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di L. 15.000.000 a carico del bilancio di previsione per l’anno 1977, si provvede:

a) quanto a L. 8.000.000, mediante l’utilizzo della disponibilità di pari importo iscritto al

capitolo 9415 dello stato di previsione della spesa;

b) quanto a L. 7.000.000, con una maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 105 dello stato di previsione dell’entrata.

All’onere di L. 15.000.000 annue per gli anni successivi si provvederà con lo stanziamento della predetta somma all’apposito capitolo dei rispettivi bilanci.

Art. 28

(Variazioni di bilancio)

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento

Cap. 105 - Provento delle quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, dal secondo comma dell’articolo 3 e dall’articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 L. 7.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento

Cap. 9415 - Contributi per corsi per aspiranti maestri di sci e per maestri di sci e contributi per il funzionamento della relativa associazione (legge regionale 11 agosto 1975, n. 39) L. 7.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.