Legge regionale 16 ottobre 2017, n. 15 - Testo vigente

Legge regionale 16 ottobre 2017, n. 15

Disciplina sperimentale della procedura di scrutinio centralizzato dei voti per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).

(B.U. del 17 ottobre 2017, n. 46)

(Abrogata dal comma 1 dell'art. 38 della L.R. L.R. 4 giugno 2019, n. 7.)

[Art. 1

(Periodo di sperimentazione dello scrutinio centralizzato dei voti)

1. Esclusivamente in occasione delle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta successive all'entrata in vigore della presente legge, le operazioni di scrutinio dei voti si svolgono mediante la procedura centralizzata, avente carattere sperimentale, disciplinata dalla presente legge.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), è provvisoriamente adeguata in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

3. Le disposizioni della l.r. 3/1993 afferenti allo scrutinio dei voti tornano ad applicarsi, nella formulazione antecedente agli adeguamenti disposti dalla presente legge, per le elezioni del Consiglio regionale della Valle d'Aosta successive a quelle di cui al comma 1.

Art. 2

(Rinvio)

1. In considerazione della natura sperimentale e innovativa del procedimento di scrutinio centralizzato dei voti, la Giunta regionale, qualora necessario, definisce, con propria deliberazione, gli aspetti procedurali strettamente necessari a garantire il puntuale ed efficiente svolgimento delle operazioni di scrutinio.

Art. 3

(Modificazione all'articolo 7)

1. Al comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 3/1993, dopo le parole: "presso ogni seggio" sono inserite le seguenti: ", ogni Ufficio di scrutinio".

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 12)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/1993, dopo le parole: "di ciascuna sezione" sono inserite le seguenti: ", di ciascun Ufficio di scrutinio".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 3/1993, è inserito il seguente:

"2bis. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici di scrutinio è presentato entro le ore dodici del giorno precedente all'elezione al segretario del Comune sede di Polo di scrutinio che ne deve curare la trasmissione ai Presidenti degli Uffici di scrutinio o è presentato direttamente ai singoli Presidenti degli Uffici di scrutinio lunedì mattina, purché prima dell'inizio dello scrutinio.".

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 14bis)

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 3/1993, è inserito il seguente:

Art. 14bis

(Spoglio centralizzato)

1. Sono istituiti quattro Poli di scrutinio per lo spoglio delle schede votate, con sede nei seguenti Comuni:

a) Saint-Pierre per il Polo Alta Valle, che comprende i Comuni appartenenti alle Unités des communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc, Grand-Paradis e Grand-Combin, composto da 19 Uffici di scrutinio;

b) Fénis per il Polo Media Valle, che comprende i Comuni appartenenti alle Unités des communes valdôtaines Mont-Emilius e Mont-Cervin, composto da 26 Uffici di scrutinio;

c) Verrès per il Polo Bassa Valle, che comprende i Comuni appartenenti alle Unités des communes valdôtaines Evançon, Mont-Rose e Walser, composto da 16 Uffici di scrutinio;

d) Aosta, composto da 22 Uffici di scrutinio.

2. In ciascun Polo sono costituiti gli Uffici di scrutinio composti ciascuno da un Presidente, da quattro scrutatori di cui uno, scelto dal Presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario, così come designati per le singole sezioni.".

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 15bis)

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 3/1993, è inserito il seguente:

Art. 15bis

(Accertamento dell'esistenza e del buon stato dei materiali di arredamento degli Uffici di scrutinio e dei rispettivi Poli)

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Sindaco del Comune sede di Polo di scrutinio, o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario dell'ente locale, accerta la disponibilità nelle vicinanze del municipio di una o più sale sufficientemente ampie da poter ospitare i rispettivi Uffici di scrutinio, come indicati all'articolo 14bis, comma 1, e uno spazio di deposito per raccogliere le buste contenenti le schede votate.

2. Il Sindaco del Comune sede di Polo di scrutinio, o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario dell'ente locale, accerta, inoltre, l'esistenza e il buono stato dei tavoli, dei tramezzi e di quanto altro necessario per l'arredamento degli Uffici di scrutinio e delle sale sedi dei Poli di scrutinio.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Presidente della Regione, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di commissario.".

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 16)

1. Alla rubrica dell'articolo 16 della l.r. 3/1993 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "agli Uffici di sezione".

2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 3/1993 è sostituita dalla seguente:

"g) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 12, comma 2;".

3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 3/1993, è inserita la seguente:

"ibis) la busta per la conservazione delle schede votate raccolte in mazzette di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ebis);".

4. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 3/1993, le parole: "con la conservazione delle schede" sono sostituite dalle seguenti: "per la conservazione delle schede".

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 16bis)

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 3/1993, come modificato dall'articolo 7, è inserito il seguente:

Art. 16bis

(Consegna locali e materiale elettorale agli Uffici di scrutinio)

1. Il Sindaco del Comune sede di Polo di scrutinio provvede affinché, dalle ore sette del giorno successivo a quello di votazione, i Presidenti degli Uffici di scrutinio assumano la consegna dei locali arredati a sede di scrutinio e prendano in carico il seguente materiale:

a) una copia del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione;

b) i verbali di nomina degli scrutatori;

c) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 12, comma 2bis;

d) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento dell'Ufficio di scrutinio.

2. Il Presidente dell'Ufficio di scrutinio accerta l'esistenza e il buono stato di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio e segnala eventuali deficienze al Sindaco del Comune sede di Polo affinché questi provveda immediatamente e comunque prima dell'inizio delle operazioni di spoglio.

3. Per le operazioni di scrutinio i Presidenti di sezione designati Presidenti degli Uffici di scrutinio utilizzano il bollo della sezione preso in carico ai sensi dell'articolo 16.".

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 20)

1. Alla rubrica dell'articolo 20 della l.r. 3/1993 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", dell'Ufficio di scrutinio e dei Presidenti responsabili di Polo".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 3/1993, è inserito il seguente:

"1bis. Il Presidente del Tribunale di Aosta designa, tramite sorteggio tra i Presidenti di cui al comma 1, i Presidenti degli Uffici di scrutinio. Con successivo sorteggio individua, tra i Presidenti degli Uffici di scrutinio, quattro Presidenti di scrutinio, responsabili di Polo di scrutinio, ai quali spettano funzioni di coordinamento.".

3. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 3/1993 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella nomina è indicata anche l'eventuale designazione a Presidente di Ufficio di scrutinio e a responsabile di Polo di scrutinio.".

4. Al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 3/1993, dopo le parole: "Presidente" sono inserite le seguenti: "di seggio".

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 3/1993, come modificato dal comma 4, è aggiunto il seguente:

"4bis. In caso di impedimento di uno o più Presidenti degli Uffici di scrutinio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assumono la presidenza i Sindaci dei comuni appartenenti al Polo di scrutinio o loro delegati.".

Art. 10

(Modificazione all'articolo 21)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 3/1993, è inserito il seguente:

"1bis. Il sorteggio deve comprendere un numero di scrutatori supplenti da assegnare eventualmente agli Uffici di scrutinio presso i Poli di scrutinio.".

Art. 11

(Modificazione all'articolo 23)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 3/1993, dopo le parole: "Uffici elettorali di sezione" sono inserite le seguenti: "e degli Uffici di scrutinio".

Art. 12

(Modificazioni all'articolo 25)

1. Alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 3/1993, dopo le parole: "Ufficio elettorale" sono introdotte le seguenti: "di sezione".

Art. 13

(Inserimento dell'articolo 26bis)

1. Dopo l'articolo 26 della l.r. 3/1993, è inserito il seguente:

Art. 26bis

(Poli di scrutinio e Uffici di scrutino)

1. La sede di Polo di scrutinio deve essere almeno suddivisa da tramezzi mobili al fine di garantire uno spazio riservato per effettuare le operazioni di spoglio ai singoli Uffici di scrutinio. Ogni Ufficio deve avere uno o più tavoli. I tavoli devono essere collocati in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno. Le ulteriori indicazioni in merito all'allestimento e alle caratteristiche della sala sede di Polo e degli Uffici di scrutinio sono specificate all'articolo 26.

2. I Presidenti degli Uffici di scrutinio responsabili di Polo, così come individuati all'articolo 20, comma 1bis, alla chiusura degli Uffici di sezione ricevono le buste contenenti le schede votate raggruppate in mazzette da cinquanta, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera ebis).

3. I Presidenti degli Uffici di scrutinio responsabili di Polo, raccolte tutte le buste di cui al comma 2, rimandano le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente a quello della votazione, affidando la custodia della sede e delle schede votate alla forza pubblica.".

Art. 14

(Modificazioni all'articolo 29)

1. Alla rubrica dell'articolo 29 della l.r. 3/1993 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nell'Ufficio di scrutinio e nella sede di Polo".

2. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 3/1993, le parole: "Presidente del seggio" sono sostituite dalla seguente: "Presidente".

Art. 15

(Modificazioni all'articolo 39)

1. Alla rubrica dell'articolo 39 della l.r. 3/1993 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Conclusione delle operazioni di votazione".

2 Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993, le parole: "le schede autenticate e non autenticate sopravanzate di cui alla lettera d) nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "le schede autenticate e non autenticate sopravanzate di cui alla lettera d), quelle rimaste nel pacco consegnato al Presidente dal Sindaco, nonché le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore".

3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993, come modificata dal comma 2, è inserita la seguente:

"ebis) apre l'urna contenente le schede votate, conta le schede, riscontra le schede votate con il numero dei votanti e le raggruppa in mazzette da cinquanta che ripone in una busta sigillandola con il bollo dell'Ufficio di sezione e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano;".

4. Dopo la lettera ebis) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993, introdotta dal comma 3, è inserita la seguente:

"eter) al termine delle operazioni di cui alla lettera ebis), compila il verbale della votazione in duplice copia;".

5. Dopo la lettera eter) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993, introdotta dal comma 4, è inserita la seguente:

"equater) forma il plico contenente il verbale della votazione da inviare al Tribunale ordinario di Aosta, sigillato con il bollo dell'Ufficio di sezione e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano;".

6. Dopo la lettera equater) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993, introdotta dal comma 5, è inserita la seguente:

"equinquies) compila la comunicazione da inoltrare alla sede di Polo di scrutinio con l'indicazione del totale delle schede votate;".

7. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993 è sostituita dalla seguente:

"f) forma un plico, da inviare, alla Presidenza della Regione, contenente il bollo, per i Presidenti delle sezioni non coinvolti nelle operazioni di scrutinio, nonché gli altri documenti e carte relativi alle operazioni elettorali;".

8. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993, come sostituita dal comma 7, è inserita la seguente:

"fbis) deposita presso la segreteria del Comune dove ha sede la sezione l'altro esemplare del verbale della votazione; ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune;".

9. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993 è sostituita dalla seguente:

"g) dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio scioglie l'adunanza.".

10. Al comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993, dopo le parole: "lettera e)" sono inserite le seguenti: "ed equater)".

11. Il comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"3. I Presidenti degli Uffici di sezione, accompagnati dai rappresentanti delle forze dell'ordine in servizio presso il seggio, consegnano alla sede del Polo di scrutinio la busta contenente le mazzette delle schede votate e la comunicazione di cui al comma 1, lettera equinquies).".

12. Il comma 4 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993 è abrogato.

Art. 16

(Sostituzione dell'articolo 40)

1. L'articolo 40 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

Art. 40

(Scrutinio dei voti)

1. I Presidenti degli Uffici di scrutinio responsabili di Polo, designati ai sensi dell'articolo 20, comma 1bis, alle ore sette del giorno successivo alla votazione verificano l'integrità dei sigilli delle buste contenenti le schede votate, le aprono e formano pile di circa mille schede. La formazione delle pile deve essere effettuata in modo da garantire che ognuna di esse contenga mazzette di schede votate provenienti da Uffici di sezione diversi.

2. Le pile di cui al comma 1 sono consegnate ai Presidenti degli Uffici di scrutinio, i quali sottoscrivono apposita ricevuta di riscontro.

3. Alle ore otto dello stesso giorno, i Presidenti degli Uffici di scrutinio raggiungono una postazione e, dopo aver costituito l'Ufficio, contano le schede prese in carico e dispongono l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti.

4. Le operazioni di scrutinio dei voti devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore ventiquattro del giorno stesso.

5. Uno degli scrutatori, designato a sorte, prende una scheda alla volta, la dispiega e la consegna al Presidente dell'Ufficio di scrutinio il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto e le eventuali preferenze espresse; passa, quindi, la scheda ad altro scrutatore che, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

6. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, in una cassetta o in una scatola. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda è subito impresso il timbro dell'Ufficio di scrutinio.

7. È vietato scrutinare una scheda se quella precedente non è stata posta nella cassetta o scatola, dopo lo spoglio del voto.

8. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

9. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'Ufficio di scrutinio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato è riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

10. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero delle schede prese in carico. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica tra le schede scrutinate e i voti validi assegnati, le schede nulle, le schede bianche, le schede contenenti voti nulli e le schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali di scrutinio.

11. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.".

Art. 17

(Modificazione all'articolo 43)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 3/1993, dopo le parole: "Il Presidente" sono inserite le seguenti: "dell'Ufficio di scrutinio".

Art. 18

(Modificazioni all'articolo 44)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 3/1993, le parole: "il presidente del seggio" sono sostituite dalle seguenti: " il Presidente dell'Ufficio di scrutinio".

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 3/1993 è abrogata.

3. Al comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 3/1993, le parole: "della sezione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Ufficio di scrutinio".

4. Al comma 3 dell'articolo 44 della l.r. 3/1993, le parole: "lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b)".

5. Il comma 5 dell'articolo 44 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"5. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni di scrutinio, dal Presidente dell'Ufficio di scrutinio o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco del Comune sede di Polo di scrutinio, il quale provvederà al sollecito inoltro agli Uffici cui sono diretti.".

Art. 19

(Sostituzione dell'articolo 45)

1. L'articolo 45 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

Art. 45

(Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore)

1. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio di scrutinio non può ultimare le operazioni di cui all'articolo 40 entro il termine indicato dall'articolo 40, comma 4, il Presidente dell'Ufficio di scrutinio deve, entro le ore quattro del giorno successivo a quello dello scrutinio, compiere le seguenti operazioni:

a) formare un plico contenente tutte le schede spogliate e i due esemplari delle tabelle di scrutinio;

b) chiudere le schede non scrutinate in una busta;

c) formare un plico contenente i verbali e tutti gli altri documenti e atti relativi alle operazioni di scrutinio. Prima di chiudere il plico si dà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento.

2. Alla busta e ai plichi devono apporsi l'indicazione dell'Ufficio di scrutinio, il sigillo con il bollo dell'Ufficio nonché le firme del Presidente e di almeno due scrutatori.

3. Il materiale di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è portato dal Presidente dell'Ufficio di scrutinio, con l'assistenza di un componente dell'Ufficio, alla cancelleria del Tribunale di Aosta e consegnato al Cancelliere, che ne diviene personalmente responsabile.

4. In caso di inadempimento, il Presidente del Tribunale può far sequestrare i verbali, le schede e le carte ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause delle inadempienze ed i responsabili delle medesime.".

Art. 20

(Modificazioni all'articolo 46)

1. La rubrica dell'articolo 46 della l.r. 3/1993 è sostituita dalla seguente: "Verbale delle operazioni di scrutinio".

2. Il comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"1. Il verbale dello scrutinio dell'Ufficio di scrutinio è redatto dal segretario in duplice esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.".

Art. 21

(Sostituzione dell'articolo 47)

1. L'articolo 47 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

Art. 47

(Operazioni successive a quelle di scrutinio)

1. Il Presidente dell'Ufficio di scrutinio, al termine delle operazioni di scrutinio, dichiara il risultato nel verbale, di cui fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Presidenza della Regione, tramite il Comune sede di Polo.

2. Il verbale di cui al comma 1 è poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente dell'Ufficio di scrutinio e da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

3. Il Presidente dell'Ufficio di scrutinio o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui all'articolo 44, comma 3, alla cancelleria del Tribunale di Aosta.

4. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale di scrutinio relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 45, è portato subito da due membri almeno dell'Ufficio di scrutinio al Tribunale ordinario, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo del Tribunale ordinario e la propria firma e redige verbale della consegna.

5. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del Comune dove ha sede il Polo di scrutinio, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune.".

Art. 22

(Sostituzione dell'articolo 49)

1. L'articolo 49 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

Art. 49

(Operazione dell'Ufficio elettorale regionale)

1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, l'Ufficio elettorale regionale procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dagli Uffici di scrutinio, in conformità all'articolo 45, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 e 47;

b) procede, per ogni Ufficio di scrutinio, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e provvede a rimettere un estratto del verbale concernente tali operazioni alla segreteria del Comune sede di Polo di scrutinio.

2. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale fa chiudere per ogni Ufficio di scrutinio le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che, suggellato e firmato, è allegato all'esemplare del verbale di cui all'articolo 54, comma 4.".

Art. 23

(Modificazioni all'articolo 54)

1. Al comma 3 dell'articolo 54 della l.r. 3/1993, le parole: "sezione elettorale" sono sostituite dalle seguenti: "Ufficio di scrutinio".

2. Il comma 4 dell'articolo 54 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"4. Uno degli esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per Ufficio di scrutinio e tutti i verbali con le relative tabelle di scrutinio, nonché gli atti e documenti inviati dalle sezioni e dagli Uffici di scrutinio, sono trasmessi subito dal Presidente dell'Ufficio elettorale regionale alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta.".

Art. 24

(Modificazioni all'articolo 62)

1. Al comma 2 dell'articolo 62 della l.r. 3/1993, le parole: "Presidenti di seggio" sono sostituite dalla seguente: "Presidenti".

2. Il comma 5 dell'articolo 62 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"5. Le spese per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione, per la compilazione e la distribuzione delle tessere elettorali, nonché per l'allestimento dei Poli e degli Uffici di scrutinio, per il pagamento delle competenze spettanti ai membri degli Uffici elettorali di sezione e degli Uffici di scrutinio sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione.".]