Legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 - Testo vigente

Legge regionale 31 luglio 2017, n. 11

Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6.

(B.U. del 16 agosto 2017, n. 37)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione promuove interventi a sostegno della formazione in ambito sanitario, con particolare riferimento alla:

a) formazione specialistica dei medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria;

b) formazione universitaria triennale delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica, delle professioni sanitarie riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione;

c) formazione specifica dei medici di medicina generale.

2. Gli interventi di cui alla presente legge garantiscono la copertura continuativa dei fabbisogni professionali del servizio sanitario regionale, attraverso:

a) l'incentivazione della qualificazione professionale universitaria di area sanitaria;

b) l'incentivazione del percorso formativo specialistico e specifico in medicina generale dei medici e post lauream dei dottori in discipline medico-veterinarie e odontoiatriche;

c) l'acquisizione della conoscenza del servizio sanitario regionale da parte dei medici e dei professionisti sanitari in formazione;

d) lo sviluppo di rapporti di collaborazione tra la Regione, l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) e le università, anche al fine di inserire le strutture del servizio sanitario regionale nella rete formativa interregionale delle scuole di specializzazione.

3. La Giunta regionale, sentita l'Azienda USL e le rappresentanze professionali, determina e aggiorna ogni anno il fabbisogno di medici specialisti, di medici di medicina generale e di professionisti sanitari nell'ambito del servizio sanitario regionale, tenuto conto:

a) della programmazione regionale in materia di sanità e delle carenze di professionalità specialistiche nell'ambito del servizio sanitario regionale;

b) delle rilevazioni dei fabbisogni di personale sanitario effettuate ai sensi dell'articolo 6ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE).

Art. 2

(Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali)

1. La Regione finanzia contratti di formazione specialistica aggiuntivi, di seguito denominati contratti aggiuntivi regionali, rispetto a quelli di cui al titolo VI, capo I, del d.lgs. 368/1999, per incentivare la formazione specialistica dei medici e favorirne la permanenza nelle strutture del servizio sanitario regionale.

2. La Giunta regionale determina ogni anno le discipline per le quali attivare i contratti aggiuntivi regionali e prevede la spesa del relativo finanziamento per l'intera durata del corso di specializzazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione stipula, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 502/1992, protocolli di intesa con le università presso le quali sono attivate le scuole di specializzazione dell'area sanitaria di interesse, prevedendo anche l'inserimento delle strutture del servizio sanitario regionale nella rete formativa delle predette scuole di specializzazione. In attuazione di tali protocolli, la Regione stipula apposite convenzioni con le università sede della scuola di specializzazione di interesse, al fine di definire e regolare i reciproci rapporti, nonché le modalità di erogazione del finanziamento dei contratti aggiuntivi regionali.

4. Possono accedere ai contratti aggiuntivi regionali i medici, utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), del d.lgs. 368/1999, in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste entro sei mesi dalla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione; (1)

b) essere o essere stati residenti in Valle d'Aosta per almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi quindici anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione; (2)

c) non avere già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata. Tale esclusione non si applica nel caso in cui il medico già beneficiario abbia restituito alla Regione le somme previste ai sensi dell'articolo 4.

5. Il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto, prima dell'immatricolazione presso l'università sede della scuola di specializzazione, a sottoscrivere presso la struttura regionale competente in materia di sanità una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 4 nonché l'impegno a prestare servizio presso l'Azienda USL secondo le modalità di cui all'articolo 3.

6. Il mancato possesso dei requisiti di cui al comma 4 o la mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 5 precludono l'accesso del medico al contratto aggiuntivo regionale.

Art. 3

(Obblighi dei medici assegnatari di contratti aggiuntivi regionali)

1. Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale deve:

a) conseguire il diploma di specializzazione per il quale beneficia del medesimo contratto;

b) prestare servizio presso le strutture dell'Azienda USL per un periodo minimo complessivo di cinque anni.

2. In relazione all'obbligo di cui al comma 1, lettera b), il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale si impegna a:

a) partecipare, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, ai concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato banditi dall'Azienda USL che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale o specializzazione equipollente ai sensi della normativa statale vigente, e accettare l'eventuale proposta di assunzione a tempo indeterminato;

b) presentare domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale dei pediatri di libera scelta o nella graduatoria aziendale della medicina specialistica ambulatoriale, di cui agli accordi collettivi nazionali vigenti, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, nonché a presentare domanda per la copertura delle zone carenti di pediatri convenzionati o per incarichi vacanti di specialisti ambulatoriali pubblicati dall'Azienda USL, accettando l'eventuale proposta di convenzionamento a tempo indeterminato.

3. Concorrono al computo del periodo di servizio obbligatorio quinquennale di cui al comma 1, lettera b), tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati dall'Azienda USL con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento, per l'accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale ovvero una specializzazione equipollente.

Art. 4

(Inadempimenti agli obblighi dei medici assegnatari di contratti aggiuntivi regionali)

1. Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale che risolva anticipatamente il contratto per rinuncia al corso di studi o non adempia, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, agli obblighi di cui all'articolo 3 deve versare alla Regione il 70 per cento della spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale del quale ha beneficiato.

2. Gli obblighi di cui all'articolo 3 si intendono parzialmente assolti nei seguenti casi:

a) se il medico ottempera a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), ma non risulta utilmente posizionato per l'assunzione in nessuna delle graduatorie delle procedure concorsuali bandite nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione;

b) se il medico ottempera a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), ma non risulta utilmente posizionato per il convenzionamento in nessuna delle graduatorie formatesi in esito ai relativi avvisi nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione;

c) se il medico ottempera a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, ma presta servizio per un periodo inferiore a quello minimo complessivo di cinque anni.

3. Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale che adempia parzialmente agli obblighi di cui all'articolo 3 deve versare alla Regione:

a) nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), se non presta affatto servizio, nemmeno a tempo determinato, per l'Azienda USL, un importo pari al 25 per cento della spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale;

b) nel caso di cui al comma 2, lettera c), un importo pari al 5 per cento della spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale per ciascuno degli anni di mancato servizio rispetto ai cinque minimi previsti.

Art. 5

(Posti aggiuntivi di formazione specialistica per laureati in medicina veterinaria, odontoiatria e per laureati non medici dell'area sanitaria)

1. La Regione finanzia posti aggiuntivi di formazione specialistica e le relative borse di studio ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie), per laureati in medicina veterinaria, odontoiatria e per i laureati non medici dell'area sanitaria, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario), per incentivarne la formazione specialistica e favorire la permanenza dei professionisti nelle strutture del servizio sanitario regionale.

2. La Giunta regionale determina ogni anno le discipline per le quali finanziare i posti aggiuntivi e le relative borse di studio e prevede la spesa del relativo finanziamento per l'intera durata del corso di specializzazione.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione stipula, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 502/1992, protocolli di intesa con le università presso le quali sono attivate le scuole di specializzazione di interesse, prevedendo anche l'inserimento delle strutture dell'Azienda USL nella rete formativa delle predette scuole di specializzazione. In attuazione di tali protocolli, la Regione stipula apposite convenzioni con le università sede della scuola di specializzazione di interesse, al fine di definire e regolare i reciproci rapporti, nonché le modalità di erogazione del finanziamento dei posti aggiuntivi e delle relative borse di studio.

4. Possono accedere ai posti aggiuntivi e alle relative borse di studio i laureati in medicina veterinaria e odontoiatria e i laureati non medici dell'area sanitaria, utilmente collocati nella graduatoria di accesso alle scuole di specializzazione di interesse, in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'Ordine di competenza, ove previsto dalla normativa vigente, entro sei mesi dalla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione; (3)

b) essere o essere stati residenti in Valle d'Aosta per almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi quindici anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione; (4)

c) non avere già beneficiato della borsa di studio di cui al comma 1, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata. Tale esclusione non si applica nel caso in cui il beneficiario abbia restituito alla Regione le somme previste ai sensi dell'articolo 7.

5. L'assegnatario del posto aggiuntivo e della relativa borsa di studio è tenuto, prima dell'immatricolazione presso l'università sede della scuola di specializzazione, a sottoscrivere presso la struttura regionale competente in materia di sanità una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 4, nonché l'impegno a prestare servizio presso l'Azienda USL secondo le modalità di cui all'articolo 6.

6. Il mancato possesso dei requisiti di cui al comma 4 o la mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 5 precludono l'accesso del beneficiario al posto aggiuntivo e alla relativa borsa di studio.

Art. 6

(Obblighi degli assegnatari di un posto aggiuntivo e della relativa borsa di studio)

1. L'assegnatario di un posto aggiuntivo e della relativa borsa di studio deve:

a) conseguire il diploma di specializzazione per il quale beneficia della borsa di studio;

b) prestare servizio presso le strutture dell'Azienda USL per un periodo minimo complessivo di cinque anni.

2. In relazione all'obbligo di cui al comma 1, lettera b), l'assegnatario di un posto aggiuntivo e della relativa borsa di studio si impegna a:

a) partecipare, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, ai concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato banditi dall'Azienda USL che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita ai sensi del comma 1, lettera a), o specializzazione equipollente, e accettare l'eventuale proposta di assunzione a tempo indeterminato;

b) presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie aziendali di cui agli accordi collettivi nazionali vigenti di settore, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, nonché a presentare domanda per la copertura di incarichi vacanti pubblicati dall'Azienda USL, accettando l'eventuale proposta di convenzionamento a tempo indeterminato.

3. Concorrono al computo del periodo di servizio obbligatorio quinquennale di cui al comma 1, lettera b), tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati dall'Azienda USL con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento, per l'accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita ai sensi del comma 1, lettera a), ovvero una specializzazione equipollente.

Art. 7

(Inadempimenti agli obblighi degli assegnatari di un posto aggiuntivo e della relativa borsa di studio)

1. L'assegnatario di un posto aggiuntivo e della relativa borsa di studio che rinunci al corso di studi e non adempia, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, agli obblighi di cui all'articolo 6 deve versare alla Regione il 70 per cento della spesa complessivamente sostenuta per la borsa di studio della quale ha beneficiato.

2. Gli obblighi di cui all'articolo 6 si intendono parzialmente assolti nei seguenti casi:

a) se l'assegnatario ottempera a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a), ma non risulta utilmente posizionato per l'assunzione in nessuna delle graduatorie delle procedure concorsuali bandite nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione;

b) se l'assegnatario ottempera a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b), ma non risulta utilmente posizionato per il convenzionamento in nessuna delle graduatorie formatesi in esito ai relativi avvisi nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione;

c) se l'assegnatario ottempera a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, ma presta servizio per un periodo inferiore a quello minimo complessivo di cinque anni.

3. L'assegnatario di un posto aggiuntivo e della relativa borsa di studio che adempia parzialmente agli obblighi di cui all'articolo 6 deve versare alla Regione:

a) nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), se non presta affatto servizio, nemmeno a tempo determinato, per l'Azienda USL, un importo pari al 25 per cento della spesa complessivamente sostenuta per la borsa di studio regionale;

b) nel caso di cui al comma 2, lettera c), un importo pari al 5 per cento della spesa complessivamente sostenuta per la borsa di studio regionale per ciascuno degli anni di mancato servizio rispetto ai cinque minimi previsti.

Art. 8

(Interventi per la formazione universitaria triennale delle professioni sanitarie)

1. La Regione, al fine di favorire la formazione universitaria in ambito sanitario e di assicurare la copertura del fabbisogno di professionalità del servizio sanitario regionale, stipula, per i corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica, delle professioni sanitarie riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, appositi protocolli di intesa:

a) con le università e le Regioni limitrofe sedi di università, per istituire posti aggiuntivi riservati a studenti residenti nel territorio regionale che superino il concorso di ammissione ai corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie di interesse;

b) con le università, per istituire in Valle d'Aosta corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie di maggiore interesse e fabbisogno.

2. La Giunta regionale, in ragione del fabbisogno rilevato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, determina annualmente:

a) i posti di cui al comma 1, lettera a), da riservare nei corsi di laurea triennale delle università convenzionate e l'ammontare del relativo finanziamento, tenuto conto delle disponibilità del bilancio regionale;

b) i posti da attivare, nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, lettera b), e l'ammontare del finanziamento del corso di laurea, tenuto conto delle disponibilità del bilancio regionale.

3. I protocolli di intesa di cui al comma 1, lettera a), tra la Regione, l'università interessata e la Regione sede della medesima sono approvati dalla Giunta regionale e disciplinano:

a) l'individuazione del corso di laurea triennale delle professioni sanitarie di interesse e dei relativi posti aggiuntivi da riservare a studenti residenti nel territorio regionale;

b) le modalità della reciproca collaborazione, rinviando ad appositi accordi attuativi tra l'università e l'Azienda USL l'individuazione delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate della regione per lo svolgimento di parte del percorso formativo;

c) il costo pro-capite per studente;

d) le modalità di formazione della graduatoria per l'accesso ai posti riservati agli studenti residenti nel territorio regionale.

4. I protocolli di intesa di cui al comma 1, lettera b), tra la Regione e l'università interessata sono approvati dalla Giunta regionale e disciplinano:

a) le modalità gestionali e organizzative del corso di laurea e delle attività didattiche;

b) le modalità della reciproca collaborazione, rinviando ad appositi accordi attuativi tra l'università e l'Azienda USL l'individuazione delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate della regione per lo svolgimento di parte del percorso formativo;

c) i rapporti economici;

d) il numero minimo e massimo dei posti per l'attivazione del corso in ciascun anno accademico;

e) (4a).

Art. 9

(Requisiti per l'accesso agli interventi per la formazione universitaria triennale delle professioni sanitarie)

1. L'accesso ai posti aggiuntivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in Valle d'Aosta da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle prove di ammissione ai corsi di laurea;

b) essere utilmente collocati nelle graduatorie di accesso ai corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie presso i quali sono stati attivati i posti aggiuntivi, nel rispetto della normativa statale vigente.

2. Per accedere ai corsi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), i candidati devono essere utilmente collocati nella graduatoria di accesso al corso di laurea istituito ai sensi del protocollo di intesa di cui all'articolo 8, comma 4.

3. (4b)

Art. 10

(Borse di studio per i medici in formazione specifica in medicina generale)

1. Ai medici iscritti al corso triennale di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione, in collaborazione con l'Azienda USL e l'Ordine dei medici-chirurghi e odontoiatri della Valle d'Aosta, ai sensi del titolo IV, capo I, del d.lgs. 368/1999, è corrisposta la borsa di studio prevista dalla normativa statale vigente, integrata da una borsa di studio aggiuntiva regionale il cui importo è definito con deliberazione della Giunta regionale.

2. Per poter beneficiare della borsa di studio aggiuntiva regionale i candidati devono:

a) sottoscrivere, prima dell'inizio delle attività didattiche, presso la struttura regionale competente in materia di sanità, l'impegno a prestare servizio come medico di assistenza primaria per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, presso l'Azienda USL, a seguito del conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, beneficiando della borsa di studio aggiuntiva regionale;

b) non avere già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale ai sensi della presente legge.

3. La mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 2, lettera a), preclude al medico la corresponsione della borsa di studio aggiuntiva regionale.

4. L'importo, i criteri e le modalità di assegnazione della borsa di studio aggiuntiva regionale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

5. Le borse di studio di cui al comma 1 sono erogate ai medici in formazione direttamente dall'Azienda USL sulla base dei trasferimenti di fondi dalla Regione all'Azienda medesima, le cui modalità e importi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale per l'intera durata del corso di formazione.

Art. 11

(Obblighi dei medici in formazione specifica in medicina generale beneficiari della borsa di studio aggiuntiva regionale)

1. Il medico assegnatario della borsa di studio aggiuntiva regionale di cui all'articolo 10 deve:

a) concludere il corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione e conseguire il relativo diploma;

b) prestare servizio presso le strutture dell'Azienda USL per un periodo minimo complessivo di cinque anni successivamente al conseguimento del diploma.

2. In relazione all'obbligo di cui al comma 1, lettera b), il medico in formazione specifica in medicina generale si impegna a:

a) presentare domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale di medicina generale del primo anno successivo al conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale;

b) presentare domanda, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma, a fronte degli avvisi pubblicati dall'Azienda USL per la copertura di zone carenti di assistenza primaria e accettare, indipendentemente dalla zona, almeno una delle prime due eventuali proposte di incarico di medico di assistenza primaria a tempo indeterminato presso la medesima Azienda.

3. Concorrono al computo del periodo di servizio obbligatorio quinquennale di cui al comma 1, lettera b), tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati dall'Azienda USL, per i quali sia richiesto il diploma di formazione specifica in medicina generale.

Art. 12

(Inadempimenti agli obblighi dei medici in formazione specifica in medicina generale beneficiari della borsa di studio aggiuntiva regionale)

1. Il medico assegnatario della borsa di studio aggiuntiva regionale che interrompa anticipatamente la formazione per rinuncia agli studi o che, conseguito il diploma, non presenti domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale di medicina generale e, nei cinque anni dal conseguimento del diploma, non presenti domanda a fronte degli avvisi pubblicati dall'Azienda USL per la copertura di zone carenti di assistenza primaria, è obbligato a versare alla Regione il 70 per cento del valore della borsa di studio aggiuntiva della quale ha beneficiato.

2. Gli obblighi di cui all'articolo 11 si intendono parzialmente assolti nei seguenti casi:

a) se il medico ottempera a quanto previsto ma, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma, non risulta utilmente posizionato nelle graduatorie dell'Azienda USL per essere destinatario di un incarico di convenzionamento a tempo indeterminato ovvero rifiuta più di una proposta di convenzionamento a tempo indeterminato;

b) se il medico ottempera a quanto previsto, ma presta servizio, anche a tempo determinato, per un periodo inferiore a quello minimo complessivo previsto di cinque anni.

3. Il medico assegnatario della borsa di studio aggiuntiva regionale che adempia parzialmente agli obblighi di cui all'articolo 11 deve versare alla Regione:

a) nel caso di cui al comma 2, lettera a), se non presta affatto servizio, nemmeno a tempo determinato, per l'Azienda USL, un importo pari al 25 per cento della spesa complessivamente sostenuta per la borsa di studio aggiuntiva regionale;

b) nel caso di cui al comma 2, lettera b), un importo pari al 5 per cento della spesa complessivamente sostenuta per la borsa di studio aggiuntiva regionale per ciascuno degli anni di mancato servizio rispetto ai cinque minimi previsti.

Art. 12bis

(Disposizioni per l'assegnazione della borsa aggiuntiva regionale al medico in formazione specialistica in medicina generale in caso di trasferimento da altra regione) (5)

1. Nel caso di trasferimento da altra regione di un medico in formazione specialistica in medicina generale, questi può beneficiare della borsa di studio aggiuntiva regionale di cui all'articolo 10, comma 1, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello di trasferimento, a condizione che:

a) sottoscriva, presso la struttura regionale competente in materia di sanità, l'impegno a prestare servizio come medico di assistenza primaria per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, presso l'Azienda USL, a seguito del conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, beneficiando della borsa di studio aggiuntiva regionale;

b) non abbia già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale ai sensi della presente legge.

2. La mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 1, lettera a), preclude al medico la corresponsione della borsa di studio aggiuntiva regionale.

3. Al medico assegnatario di una borsa aggiuntiva regionale ai sensi del comma 1 si applicano gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 12.

Art. 13

(Disposizioni transitorie)

1. Gli assegni di formazione professionale di cui alla legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 (Disposizioni per la formazione professionale di operatori necessari al Servizio Sanitario Regionale), sono corrisposti, per l'anno accademico 2017/2018, limitatamente agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea triennale in infermieristica.

2. La borsa di studio aggiuntiva regionale di cui all'articolo 10 è corrisposta, a decorrere dall'anno accademico 2017/2018, a tutti i medici iscritti al corso triennale di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Regione che ne facciano richiesta, compresi quelli che frequentano il secondo e il terzo anno di corso, per i quali trovano applicazione le condizioni di accesso e l'obbligo di assoggettamento agli impegni di cui al medesimo articolo 10.

2bis. Ai medici assegnatari di un contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale che risultino inadempienti agli obblighi previsti dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico), si applica la disciplina di maggior favore per il medico assegnatario tra quella prevista dalle predette disposizioni attuative e quella di cui alla presente legge (6).

Art. 14

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario);

b) la l.r. 37/1991;

c) la legge regionale 24 agosto 1992, n. 48 (Modificazione della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 (Disposizioni per la formazione professionale di operatori necessari al Servizio sanitario regionale));

d) la legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico);

e) il comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5;

f) l'articolo 15 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1;

g) l'articolo 24 della legge regionale 16 luglio 2002, n. 14;

h) l'articolo 21 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 13;

i) il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009);

j) l'articolo 27 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4;

k) l'articolo 45 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29.

Art. 15

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 53.397 per l'anno 2017, in euro 558.626,20 per l'anno 2018, in euro 791.152,80 per l'anno 2019 e in euro 1.023.000 a decorrere dall'anno 2020.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2017/2019 nella Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 004 (Istruzione universitaria) e nella Missione 13 (Tutela della salute) Programma 007 (Ulteriori spese in materia sanitaria).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

a) nella Missione programma 4.004 per euro 40.000 nel 2017, per euro 178.000 nel 2018, per euro 239.000 nel 2019;

b) nella Missione 13 (Tutela della salute) Programma 001 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) per euro 380.626,20 nel 2018 e per euro 552.152,80 nel 2019;

c) nella Missione 13 (Tutela della salute) Programma 007 (Ulteriori spese in materia sanitaria) per euro 13.397 nel 2017.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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(1) Lettera sostituita dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 96 della L.R. 13 luglio 2020, n. 8.

Nella formulazione originaria, la lettera a) del comma 4 dell'art. 2 recitava:

"a) iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste alla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;".

(2) Lettera sostituita dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 96 della L.R. 13 luglio 2020, n. 8.

Nella formulazione originaria, la lettera b) del comma 4 dell'art. 2 recitava:

"b) residenza in Valle d'Aosta da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;".

(3) Lettera sostituita dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 96 della L.R. 13 luglio 2020, n. 8.

Nella formulazione originaria, la lettera a) del comma 4 dell'art. 5 recitava:

"a) iscrizione all'Ordine di competenza, ove previsto dalla normativa vigente, alla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione;".

(4) Lettera sostituita dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 96 della L.R. 13 luglio 2020, n. 8.

Nella formulazione originaria, la lettera b) del comma 4 dell'art. 5 recitava:

"b) residenza in Valle d'Aosta da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;".

(4a) Lettera abrogata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 17 gennaio 2023, n. 1.

Nella formulazione originaria, la lettera e) del comma 4 dell'art. 8 recitava:

"e) l'individuazione della materia del corso da svolgere in lingua francese e le modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese, quale prova selettiva aggiuntiva per l'ammissione al corso di laurea.".

(4b) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 17 gennaio 2023, n. 1.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'art. 9 recitava:

"3. L'accesso al corso di laurea di cui al comma 2 è subordinato al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.".

(5) Articolo inserito dal comma 3 dell'articolo 96 della L.R. 13 luglio 2020, n. 8.

(6) Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 19 marzo 2018, n. 2.