Legge regionale 27 dicembre 1978, n. 69 - Testo storico

Legge regionale n. 69 del 27 12 1978

Bollettino ufficiale 29 12 1978 n. 13

Aumento per l’anno 1978, della spesa per l’applicazione della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, relativa alla concessione di contributi per l’espropriazione e l’occupazione d’urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.

Art. 1

Per l’applicazione della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44: " Concessione di contributi per l’espropriazione e l’occupazione d’urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ", č autorizzata, limitatamente all’anno 1978, la maggiore spesa di L. 340.000.000.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante aumento degli stanziamenti dei seguenti capitoli della parte entrata del bilancio di previsione per l’anno 1978:

Capitolo 3 per L. 21.000.000

Capitolo 4 per L. 32.000.000

Capitolo 195 per L. 287.000.000

Totale L. 340.000.000

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento

Cap. 3 - Addizionale provinciale all’imposta ICAP relativa anni antecedenti al 1974 L. 21.000.000

Cap. 4 - Imposta Camerale sui redditi soggetti ad imposta di RM (articolo 52 RDL 20 settembre 1934, n. 2011; L. 20 ottobre 1961, n. 1182) relativa anni antecedenti al 1974 L. 32.000.000

Cap. 195 - Proventi della Casa da gioco di Saint - Vincent L. 287.000.000

Totale L. 340.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento

Cap. 2670 - Spese per la concessione di contributi straordinari per l’esproprio e l’occupazione d’urgenza di beni immobili a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865 L. 340.000.000

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.