Legge regionale 21 dicembre 1977, n. 69 - Testo storico

Legge regionale n. 69 del 21 12 1977

Bollettino ufficiale 30 12 1977 n. 12

Aumento, limitatamente all’anno 1977, della spesa per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari.

Art. 1

Per l’anno 1977 č autorizzata la maggiore spesa di lire 200.000.000 per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari.

Art. 2

Limitatamente all’anno 1977, le spese annue a carico della Regione di cui all’articolo 13 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, sono autorizzate nei seguenti importi:

a - Titolo I - Elettrificazione rurale L. 25.000.000

b - Titolo II - Acquedotti rurali L. 75.000.000

c - Titolo III - Fabbricati rurali al servizio di alpeggi e di mayens L. 350.000.000

Art. 3

La maggiore spesa di lire 200.000.000 graverą sull’apposito capitolo 3970 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1977 (Provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari); a tale fine, lo stanziamento del capitolo di cui trattasi č aumentato di lire 200.000.000 (duecentomilioni).

Il finanziamento della maggiore spesa di lire 200.000.000 (duecentomilioni) č assicurato mediante prelievo di pari somma dal capitolo 2745 della parte Spesa del bilancio stesso.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap 3970 - Provvidenze nel settore del miglioramento fondiario (legge regionale 3 agosto 1972, n. 19) L. 200.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale allegato F) L. 200.000.000

Art. 5

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.