Legge regionale 25 febbraio 1964, n. 1 - Testo storico

Legge regionale n. 1 del 25 02 1964

Bollettino ufficiale 29 2 1964 n. 0

PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1° LUGLIO 1963 - 30 GIUGNO 1964.

Art. 1

È approvata la seguente variazione (in aumento) allo stanziamento del capitolo 34 dello stato di previsione della Parte prima ENTRATA del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964:

lo stanziamento del capitolo 34 (" Proventi di gestione degli Stabilimenti speciali di St - Vincent ") è aumentato della somma di lire novantacinquemilioni.

Art. 2

Sono approvate le seguenti variazioni (in aumento) degli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della Parte seconda - SPESA del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964:

gli stanziamenti dei sottoelencati capitoli sono aumentati delle somme a fianco di ciascuno indicate:

Capitolo 32 - ("Spese per divise al personale salariato e autisti") L. 2.000.000

Capitolo 75 - ("Spese per la manutenzione delle strade regionali; sgombro neve spese accessorie") L. 10.000.000

Capitolo 77 - ("Spese e contributi per la manutenzione delle strade comunali e consorziali - sgombro neve - spese accessorie") L. 50.000.000

Capitolo 153 - ("Spese casuali") L. 3.000.000

Capitolo 201 - ("Spese per progetti di opere pubbliche e per compensi a tecnici estranei all’Amministrazione per perizie, progettazione, direzione e contabilizzazione di lavori e per contributi alla Cassa Nazionale Previdenza per Ingegneri e Architetti - legge 4 marzo 1958, n. 179") L. 20.000.000

Capitolo 203 - ("Spese, contributi e sussidi per lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria da eseguire su strade regionali, comunali e consorziali") L. 10.000.000

TOTALE L. 95.000.000

Art. 3

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.