Legge regionale 20 dicembre 1976, n. 67 - Testo storico

Legge regionale n. 67 del 20 12 1976

Bollettino ufficiale 30 12 1976 n. 14

Proroga della durata delle utenze di piccole derivazioni d’acqua pubblica.

Art. 1

La durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni, che hanno usufruito delle proroghe quindicennali concesse con le leggi regionali 8 novembre 1956, n. 5, e 30 gennaio 1962, n. 4, č ulteriormente prorogata di quindici anni.

Art. 2

Rimangono ferme ed applicabili alla proroga di cui alla presente legge le modalitą, condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse con le precedenti leggi 8 novembre 1956, n. 5, e 30 gennaio 1962, n. 4.

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.