Legge regionale 10 febbraio 2017, n. 2 - Testo vigente

Legge regionale 10 febbraio 2017, n. 2

Disposizioni urgenti per il risanamento finanziario della Casino de la Vallée S.p.A..

(B.U. del 14 febbraio 2017, n. 8)

Art. 1

(Piano di ristrutturazione aziendale)

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organo di amministrazione della Casino de la Vallée S.p.A., istituita con legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), predispone un piano di ristrutturazione aziendale, finalizzato alla valorizzazione degli investimenti e alla riduzione dei costi che assicuri, nel rispetto delle disposizioni di legge, il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, anche funzionale all'affidamento a terzi della gestione del complesso aziendale, secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 3, della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017-2019).

2. Al piano di cui al comma 1 è acclusa un'analisi della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Casino de la Vallée S.p.A. ed una dettagliata analisi delle politiche di gestione e degli investimenti avviati dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 49 (Linee-guida per l'ottimizzazione ed il rilancio delle strategie di sviluppo della Casa da gioco e del complesso aziendale Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent. Modificazioni alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent)).

Art. 2

(Approvazione e verifica del piano)

1. Il piano di ristrutturazione aziendale è trasmesso alla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale.

2. Con periodicità almeno trimestrale, la Casino de la Vallée S.p.A. trasmette al Consiglio regionale una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano medesimo.

Art. 3

(Collegio dei saggi)

1. A supporto dell'attività di verifica di cui all'articolo 2, il Consiglio regionale può nominare un collegio di saggi, composto da tre esperti di provata esperienza in materia di contabilità e ristrutturazioni aziendali, garantendo la rappresentanza delle minoranze, che dura in carica fino al completamento dell'attuazione del piano di ristrutturazione aziendale.

2. Il collegio dei saggi riferisce al Consiglio regionale, con cadenza almeno semestrale, sull'attuazione del piano di ristrutturazione aziendale da parte dell'organo di amministrazione della Casino de la Vallée S.p.A..

3. Ai fini della nomina del collegio dei saggi non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

4. L'applicazione del presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. In attuazione e nel rispetto delle disposizioni di legge regionali e statali, la Regione potrà sostenere finanziariamente la Casino de la Vallée S.p.A., anche in compartecipazione con terzi soggetti, nell'ambito delle attività di sviluppo e di investimento contenute e approvate nel piano di ristrutturazione.

2. L'eventuale sostegno finanziario di cui al comma 1 è comunque disposto successivamente all'approvazione del piano di ristrutturazione aziendale da parte del Consiglio regionale, che, in relazione alle risultanze del piano medesimo, potrà anche disporne la rateizzazione su più annualità.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.