Legge regionale 14 novembre 2016, n. 19 - Testo vigente

Legge regionale 14 novembre 2016, n. 19

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016, modificazioni di disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2016/2018.

(B.U. del 22 novembre 2016, n. 51)

INDICE

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2016

Art. 1 - Aggiornamento dei residui attivi

Art. 2 - Aggiornamento dei residui passivi

Art. 3 - Aggiornamento delle previsioni di cassa

Art. 4 - Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata

Art. 5 - Modalità di ripiano del maggiore disavanzo determinato dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi

Art. 6 - Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 7 - Modificazione alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17

Art. 8 - Modificazione alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16

Art. 9 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016/2018. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 10 - Variazione allo stato di previsione dell'entrata

Art. 11 - Variazioni allo stato di previsione della spesa

Art. 12 - Riepilogo della situazione finanziaria e dimostrazione della copertura del maggior onere

Art. 13 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2016

Art. 1

(Aggiornamento dei residui attivi)

1. L'ammontare dei residui attivi, stimato dall'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 20 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2016/2018), con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è rideterminato, in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015, in euro 747.900.984,69.

Art. 2

(Aggiornamento dei residui passivi)

1. L'ammontare dei residui passivi, stimato dall'articolo 3 della l.r. 20/2015 con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è rideterminato, in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015, in euro 655.900.111,61.

Art. 3

(Aggiornamento delle previsioni di cassa)

1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento, comprese le partite di giro, è aumentato di euro 50.000.000 per l'anno 2016.

Art. 4

(Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata)

1. I fondi derivanti da assegnazioni europee o statali, comprese le quote di cofinanziamento regionale, e da spese vincolate o collegate ad altre entrate a destinazione vincolata, previsti nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2015 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, ammontano complessivamente a euro 51.224.303,11, di cui euro 49.671.337,27 per gli interventi finanziati con entrate e spese a destinazione vincolata, quali risultano analiticamente nella colonna 1 dell'allegato C, ed euro 1.552.965,84 per gli interventi finanziati con le quote di cofinanziamento regionale, da attribuire con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2016, come autorizzate dall'articolo 9.

2. I fondi di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), ammontano a complessivi euro 48.228.181,42, quali risultano analiticamente nella colonna 2 dell'allegato C.

3. I fondi di cui al comma 1, da attribuire con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2016, ammontano ad euro 2.996.121,69, quali risultano analiticamente nella colonna 3 dell'allegato C.

4. Per la copertura dell'onere derivante dalla riproposizione dei fondi di cui al comma 1 si utilizza per pari importo l'avanzo di amministrazione determinato in sede di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015.

Art. 5

(Modalità di ripiano del maggiore disavanzo determinato dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi)

1. Il ripiano del disavanzo al 1° gennaio 2016, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015 (Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011), è disposto, a decorrere dal 2016, in trenta esercizi a quote annue costanti di euro 9.294.554,27.

Art. 6

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione)

l. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del d.lgs. 118/2011, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da sentenze esecutive e da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati rispettivamente negli allegati A e B alla presente legge, per un importo complessivo di euro 711.444,39.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018 nell'UPB l.16.1.10 (Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese correnti) per quanto attiene alle spese indicate nell'allegato A e nei pertinenti capitoli di bilancio per quanto attiene all'allegato B.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 7

(Modificazione alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17)

1. Dopo il numero 6) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è aggiunto il seguente:

"6bis) nell'UPB 1.10.02.20 (Interventi d'investimento e sviluppo nel settore dell'allevamento zootecnico) per euro 67.000 per l'anno 2016, 583.000 per l'anno 2017 e 670.000 per l'anno 2018;".

2. A far data dall'entrata in vigore della 1.r. 17/2016, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);

b) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);

c) le parole: "non inferiore al 2 per cento su base annua,", al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1).

Art. 8

(Modificazione alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16)

1. Dopo l'articolo 1bis della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), è inserito il seguente:

"Art. 1ter

(Cooperazione con altre pubbliche amministrazioni)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da finanziamenti conferiti da altre pubbliche amministrazioni, nonché per l'iscrizione delle relative spese, finalizzate a realizzare, nell'ambito di accordi interregionali conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), attività di interesse comune, eseguite dalla Regione per conto di altri enti, ivi compresi gli adattamenti e i servizi connessi alla messa a disposizione di soluzioni ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).".

Art. 9

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. Per l'attuazione degli interventi definiti dal Programma operativo competitività regionale 2007/2013, cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo sociale europeo e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione, nell'ambito dell'autorizzazione della quota di cofinanziamento regionale di cui all'articolo 17, comma 9, della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 (Legge finanziaria per gli anni 2013/2015), pari a euro 2.674.610, è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 4.395,70 (UPB 01.11.9.11 Programma Occupazione 2007/2013).

2. Per l'attuazione degli interventi definiti dal Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020, cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013, nell'ambito dell'autorizzazione della quota di cofinanziamento regionale di cui all'articolo 19, comma 13, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), pari a euro 4.982.004, la spesa, già autorizzata per l'anno 2016 in euro 1.030.002, è rideterminata in euro 2.578.572,14 (UPB 01.11.9.14 Programma investimenti a favore della crescita e dell'occupazione 2014/2020 - FSE).

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016/2018. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 10

(Variazione allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per il triennio 2016/2018 è apportata la seguente variazione in aumento:

1) UPB 0.01.01.01 "Avanzo di amministrazione"

anno 2016 euro 51.224.303,11.

Art. 11

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2016/2018 sono apportate le seguenti variazioni in aumento, ad esclusione di quelle già effettuate con atto amministrativo, di cui alla colonna 2 dell'allegato C:

a) per l'anno 2016, di euro 2.996.121,69, come ripartito analiticamente per UPB nella colonna 3 dell'allegato C;

b) per gli anni 2016, 2017 e 2018, di annui euro 9.294.554,27 (UPB 0.01.01.01 Disavanzo di amministrazione).

2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2016/2018 è apportata per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 una variazione in diminuzione di annui euro 9.294.554,27 (UPB 1.11.01.21 Partecipazioni azionarie e conferimenti).

Art. 12

(Riepilogo della situazione finanziaria e dimostrazione della copertura del maggior onere)

1. Il quadro delle variazioni e la dimostrazione della copertura del maggior onere di euro 51.224.303,11 per l'anno 2016 derivante dalla presente legge è evidenziato nel modo seguente:

VARIAZIONI PARTE ENTRATA

In aumento

(Art. 10, comma 1 )

Anno 2016

euro

51.224.303,11

Totale variazioni

Anno 2016

euro

51.224.303,11

VARIAZIONI PARTE SPESA

Con atto amministrativo derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata (Art. 4, comma 2)

Anno 2016

euro

48.228.181,42

In aumento

(Art. 11, comma 1, lettera a))

Anno 2016

euro

12.290.675,96

In diminuzione

(Art. 11, comma 2, lettera a))

Anno 2016

euro

9.294.554,27

Totale variazioni

Anno 2016

euro

51.224.303,11

In aumento

(Art. 11, comma 1, lettera a))

Anno 2017

euro

9.294.554,27

In diminuzione

(Art. 11, comma 2, lettera a))

Anno 2017

euro

9.294.554,27

Totale variazioni

Anno 2017

euro

0,00

In aumento

(Art. 11, comma 1, lettera a))

Anno 2018

euro

9.294.554,27

In diminuzione

(Art. 11, comma 2, lettera a))

Anno 2018

euro

9.294.554,27

Totale variazioni

Anno 2018

euro

0,00

Art. 13

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.