Legge regionale 20 luglio 1963, n. 20 - Testo storico

Legge regionale n. 20 del 20 07 1963

Bollettino ufficiale 0 7 1963

Modifica dell'articolo 13 (capoverso C)della legge regionale 10 maggio 1957 n. 2, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane.

Art. 1

Il capoverso c) dell’articolo 13 della legge regionale 10 maggio 1957 n. 2, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane, č modificato come segue:

"c) da un rappresentante dell’Ente Valdostano per l’Artigianato Tipico, istituito con legge regionale 9 maggio 1963 n. 12".

Art. 2

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.