Legge regionale 20 luglio 1963, n. 20 - Testo storico
Legge regionale n. 20 del 20 07 1963
Bollettino ufficiale 0 7 1963
Modifica dell'articolo 13 (capoverso C)della legge regionale 10 maggio 1957 n. 2, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane.
Il capoverso c) dell’articolo 13 della legge regionale 10 maggio 1957 n. 2, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane, č modificato come segue:
"c) da un rappresentante dell’Ente Valdostano per l’Artigianato Tipico, istituito con legge regionale 9 maggio 1963 n. 12".
La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.