Legge regionale 29 dicembre 1980, n. 63 - Testo storico

Legge regionale n. 63 del 29 12 1980

Bollettino ufficiale 30 12 1980 n. 14

Autorizzazione, per l’anno 1980, della maggiore spesa di lire 75.000.000 per contributi a comuni, enti e privati per la gestione di scuole materne e altre attività scolastiche.

Art. 1

È autorizzata, limitatamente all’anno 1980, la maggiore spesa di lire 75.000.000 per l’erogazione di contributi a comuni, enti e privati per la gestione di scuole materne e altre attività scolastiche.

All’onere derivante dalla applicazione della presente legge, che graverà sul capitolo 45450 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1980, si provvede, per lire 50.000.000, con riduzione di pari importo del fondo globale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 50000 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1980 (allegato 7 alla legge regionale 29 gennaio 1980, n. 8, come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 36) e per lire 25.000.000 con riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti ai capitoli 43650 e 46250 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1980.

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione

Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento delle spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti - allegato 7) L. 50.000.000

Cap. 43650 - Spese per il finanziamento dell’attività corrente nelle scuole - materiale

didattico e di consumo, pulizia, spese d’ufficio e varie L. 15.000.000

Cap. 46250 - Contributi ad istituzioni ed associazioni culturali L. 10.000.000

Variazione in aumento

Cap. 45450 - Contributi a comuni, enti e privati per la gestione di scuole materne e altre attività scolastiche L. 75.000.000

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.