Legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 - Testo storico

Legge regionale 2 agosto 2016, n. 16

Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018.

(B.U. 3 agosto 2016, n. 34)

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI

Art. 1

(Disposizioni per il pareggio di bilancio. Modificazione alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48)

1. L'articolo 2bis della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), è sostituito dal seguente:

"Art. 2bis

(Pareggio di bilancio per gli enti locali della Regione)

1. Gli enti locali concorrono con la Regione e con lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica complessiva in relazione ai vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.

2. A decorrere dall'anno 2016, gli enti locali applicano la disciplina del pareggio di bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce, con propria deliberazione, tenuto conto delle spese correlate all'esercizio delle funzioni devolute dalla Regione al sistema degli enti locali in ambito socio-assistenziale, criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal pareggio di bilancio per gli enti locali della Regione, fornendo indicazioni relative alla modulistica, nonché ai termini e alle modalità del monitoraggio per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, in modo da assicurare gli adempimenti in favore dello Stato.".

Art. 2

(Disposizioni in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6)

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), le parole: "dalle preesistenti Comunità montane di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "dalle preesistenti Comunità montane o dai Comuni che le compongono".

2. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 6/2014, le parole: "unicamente con uno o più Comuni che la compongono" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ente che ha assunto la responsabilità dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali di cui all'articolo 19 o con altra Unité".

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 6/2014, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali".

4. Dopo il comma 3ter dell'articolo 19 della l.r. 6/2014, è aggiunto il seguente:

"3quater. Le funzioni e i servizi comunali inerenti a uno o più degli ambiti di attività elencati al comma 1 possono anche essere svolti, in tutto o in parte, previa deliberazione dei Consigli comunali interessati, in forma associata tra più ambiti territoriali sovracomunali, secondo le modalità definite da apposita convenzione sottoscritta tra gli enti che hanno assunto la responsabilità dell'esercizio associato in ambito sovracomunale.".

Art. 3

(Disposizioni in materia di segretari degli enti locali. Modificazione alla legge regionale 8 maggio 2015, n. 10)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)), è inserito il seguente:

"2bis. L'incarico di segretario conferito ai sensi del comma 2 cessa se cessa il mandato anche di uno solo dei Sindaci dei Comuni convenzionati ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014.".

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA' E POLITICHE SOCIALI

Art. 4

(Disposizioni in materia di organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale. Modificazioni alle leggi regionali 15 dicembre 2003, n. 21, 12 dicembre 2007, n. 32, e 13 febbraio 2012, n. 4)

1. Limitatamente all'anno 2016, i termini di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), sono differiti, rispettivamente, al 10 ottobre e al 1° settembre.

2. Al comma 1bis dell'articolo 17 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "provvedendo alla liquidazione dei relativi oneri, dietro presentazione di regolari stati d'avanzamento dei lavori, corredati dei relativi documenti di contabilità, in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici".

3. All'articolo 23 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, la Regione provvede al finanziamento dell'esecuzione dei lavori e degli afferenti oneri dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla struttura polifunzionale sita nel Comune di Morgex, nella quale ospitare una struttura socio-assistenziale residenziale per anziani, alla cui gestione provvede l'Unité des Communes valdôtaines Valdigne Mont-Blanc, con le modalità stabilite in apposito accordo di programma tra la Regione, la predetta Unité e il Comune di Morgex.".

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia socio-sanitaria provvede alla liquidazione delle spese sostenute su presentazione, da parte del Comune di Morgex, incaricato della realizzazione delle opere, di regolari stati d'avanzamento dei lavori, corredati dei relativi documenti di contabilità, in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.";

c) il comma 4 è abrogato.

4. L'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) può indire, entro il 30 aprile 2017, e concludere, entro il 30 aprile 2018, procedure concorsuali dirette all'assunzione di personale medico, tecnico-professionale, infermieristico e amministrativo, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni effettuate nel piano di fabbisogno del personale, con particolare riferimento a quelle finalizzate alla riduzione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato o di altra tipologia di lavoro flessibile.

5. Nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 4, l'Azienda USL può riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale, infermieristico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia maturato con l'Azienda medesima, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, compresa la somministrazione di lavoro.

6. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al comma 4, l'Azienda USL è autorizzata a continuare ad avvalersi di forme di lavoro flessibile, senza nuovi o maggiori oneri, fino all'espletamento delle corrispondenti procedure concorsuali e comunque non oltre il termine massimo del 30 aprile 2018.

Art. 5

(Disposizioni in favore della zootecnia)

1. Nel periodo precedente l'ascesa agli alpeggi e nel periodo successivo alla demonticazione dagli alpeggi e in presenza di limitate quantità di latte, la trasformazione del latte crudo proveniente dagli animali dell'azienda per la produzione di formaggi a maturazione superiore a sessanta giorni, da destinare alla vendita diretta al consumatore finale e in ambito locale, può avvenire in un'area all'interno della struttura abitativa, anche non delimitata fisicamente, in cui si svolgono esclusivamente le operazioni di lavorazione del latte, nel rispetto dei requisiti minimi di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività allo sportello unico degli enti locali competente per territorio.

2. Negli stabilimenti di trasformazione registrati o riconosciuti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 situati in alpeggio, che lavorano esclusivamente il latte proveniente dagli animali dell'alpeggio stesso, è consentito l'utilizzo di latte crudo anche se non sottoposto ai controlli periodici per cellule somatiche e carica batterica, previsti dall'allegato III, sezione IX, del regolamento (CE) n. 853/2004, per la produzione di formaggi a maturazione superiore a sessanta giorni.

3. Negli stabilimenti di trasformazione registrati o riconosciuti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 situati in alpeggio, la vendita occasionale di forme intere o di prodotti porzionati può essere effettuata anche direttamente nei locali di stagionatura e di trasformazione in momenti diversi dalle fasi di produzione, in uno spazio appropriato e debitamente segnalato.

4. Il locale di deposito e di stagionatura può essere utilizzato anche per il deposito e la conservazione degli alimenti necessari per il personale dell'alpeggio. I prodotti per uso personale devono essere adeguatamente separati, almeno nello spazio.

5. Negli alpeggi dotati di strutture riconosciute e registrate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 il siero derivante dalla trasformazione del latte, se non utilizzato per l'alimentazione animale, può essere convogliato in concimaia ai fini dell'utilizzo agronomico.

6. E' autorizzato il trasporto promiscuo di animali vivi, in deroga al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, ad eccezione degli articoli 3 e 27, di proprietà di diversi allevatori, nell'ambito del territorio regionale e dello scambio di manodopera e servizi ai sensi dell'articolo 2139 c.c., a condizione che:

a) gli autoveicoli utilizzati rispondano ai requisiti previsti dall'allegato I, capo II, del regolamento (CE) n. 1/2005 per il trasporto degli animali vertebrati vivi, verificati dal servizio veterinario dell'Azienda USL per l'attestazione dell'idoneità del mezzo. L'attestazione ha validità cinque anni, decorsi i quali deve essere rinnovata presso il medesimo servizio veterinario;

b) il trasportatore deve aver frequentato un corso di formazione per conducenti e guardiani, ai sensi degli articoli 6, 9 e 17 del regolamento (CE) n. 1/2005, entro sei mesi dalla richiesta di attestazione.

7. Gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria e la produzione e la trasformazione successive alla produzione primaria possono nominare un consulente tecnico a supporto delle attività di controllo ufficiale effettuate dall'Autorità competente locale, mediante audit ai sensi dell'articolo 10 del regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, e previste dal piano di audit stesso.

Art. 6

(Disposizioni in materia di macellazioni domiciliari e di smaltimento dei sottoprodotti)

1. E' consentita la macellazione a domicilio delle specie suine, ovi-caprine, ad eccezione degli animali da sottoporre a test per encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), e delle specie bovine di età inferiore a dodici mesi, purché appartenenti ad aziende in possesso di qualifica sanitaria di ufficialmente indenne per TBC, BRC e LBE, previa autorizzazione sanitaria ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 (Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni), e comunque entro il limite massimo annuale per nucleo familiare di 1 bovino, 2 suini grassi, 2 pecore o capre, 5 agnelli o capretti. In assenza di sintomi sospetti di malattie infettive e di malattie trasmissibili all'uomo, la visita ante mortem può non avere luogo. La macellazione a domicilio è autorizzata nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari minimi e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, assicurando il corretto smaltimento dei sottoprodotti di origine animale.

2. Le carni ottenute dalle macellazioni domiciliari possono essere destinate esclusivamente al consumo nell'ambito familiare, previa visita post mortem favorevole, esame negativo per la ricerca delle trichine nei suini e apposizione di bollatura sanitaria specifica da parte del veterinario ufficiale, e non possono essere commercializzate né somministrate al pubblico. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, la tariffa da richiedere all'utenza per la prestazione della visita sanitaria.

3. La macellazione d'urgenza delle specie suine, ovi-caprine e bovine, ad eccezione degli animali da sottoporre a test per TSE e purché appartenenti ad aziende in possesso di qualifica sanitaria di ufficialmente indenne per TBC, BRC e LBE, è autorizzata a domicilio nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari minimi e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1099/2009, assicurando un corretto smaltimento dei sottoprodotti di origine animale. La macellazione d'urgenza è consentita previa visita ante mortem favorevole e il destino delle carni al solo consumo nell'ambito familiare è autorizzato, previa visita post mortem favorevole ed esito negativo agli esami batteriologici e per la ricerca di sostanze ad azione farmacologica condotti in modo sistematico. In attesa degli esiti batteriologici e per la ricerca di sostanze ad azione farmacologica, le carni non possono essere destinate al consumo umano e possono essere sottoposte alle operazioni di sezionamento e di conservazione con l'utilizzo della catena del freddo, purché ne sia garantita la rintracciabilità.

4. I residui di macellazione, i cadaveri e le carcasse degli animali, nonché i materiali da essi derivanti, non idonei al consumo umano ai sensi delle disposizioni vigenti e provenienti direttamente dall'azienda agricola, possono essere trasportati dall'imprenditore agricolo sui mezzi di trasporto appartenenti all'azienda, senza ulteriori oneri autorizzativi, al più vicino impianto autorizzato ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), a condizione che il trasporto avvenga in modo tale da evitare la fuoriuscita e la dispersione di liquidi organici dal mezzo di trasporto stesso.

5. Alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo provvedono le strutture competenti del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 860 a euro 2.600.

7. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 6, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni ulteriore criterio e modalità per l'applicazione del presente articolo.

Art. 7

(Rinotracheite bovina infettiva (BHV-1). Modificazione alla legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4 (Disposizioni per l'eradicazione della malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) nel territorio della regione), le parole: "di età superiore a dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di età superiore a ventiquattro mesi".

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO

Art. 8

(Consiglio per le politiche del lavoro. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7)

1. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla scadenza della legislatura".

Art. 9

(Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53. Consulta regionale per le pari opportunità e consigliere/a regionale di parità)

1. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53 (Disposizioni in materia di Consulta regionale per le pari opportunità e di consigliere/a regionale di parità), è sostituito dal seguente:

"3. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio, al/la consigliere/a regionale di parità, sia esso/a lavoratore dipendente o autonomo o libero professionista, è attribuita una indennità mensile la cui misura è determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del d.lgs. 198/2006.".

2. L'articolo 20 della l.r. 53/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 20

(Finanziamento)

1. Al finanziamento delle attività promosse dal/la consigliere/a regionale di parità, nonché degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, si provvede con le risorse regionali determinate annualmente con la legge di bilancio, fatto salvo l'utilizzo di eventuali risorse statali assegnate alla Regione, nei limiti e nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dallo Stato.".

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 10

(Disposizioni in materia di contratti pubblici. Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatta salva la possibilità, per i Comuni e le loro forme associative, di procedere autonomamente all'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e all'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria qualora la programmazione della SUA VdA non consenta il rispetto di scadenze procedimentali cui è subordinato il conseguimento di finanziamenti necessari alla realizzazione dell'intervento.

2. Al comma 2bis dell'articolo 13 della l.r. 13/2014, le parole: "non economici" sono soppresse.

3. Sono o restano abrogate, a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture):

a) la legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), fatta eccezione per gli articoli 40bis, 40ter, 41 e 42;

b) la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 36 (Nuova disciplina delle acquisizioni in economia di beni e di servizi. Abrogazione della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8));

c) ogni altra disposizione di legge regionale in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture incompatibile con la disciplina introdotta dal d.lgs. 50/2016.

CAPO V

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 11

(Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi conferiti o di nomine disposte dalla Regione. Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 21)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi conferiti o di nomine disposte dalla Regione), le parole: "successivamente alla decadenza" sono soppresse.

Art. 12

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.