Legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62 - Testo storico

Legge regionale n. 62 del 30 10 1979

Bollettino ufficiale 13 12 1979 n. 10

Modificazione e interpretazione autentica della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, e successive modificazioni, concernente la concessione di contributi per l’espropriazione e l’occupazione d’urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Art. 1

I primi tre commi dell’articolo 4 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, sono sostituiti dai seguenti:

" L’importo del contributo straordinario a favore dei proprietari di aree soggette ad espropriazione esterne ai centri edificati è commisurato al prodotto per sette del giusto prezzo agricolo medio dei terreni, determinato annualmente a norma del successivo articolo 12, corrispondente al tipo di coltura in atto nell’area da espropriare, diminuito dell’importo dell’indennità di espropriazione spettante ai proprietari stessi per detta area ai sensi dell’articolo 16 della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865.

Per le aree situate nei centri storici e nei centri edificati, così come delimitati ai sensi della sopracitata legge statale, l’importo del contributo straordinario è commisurato al prodotto per undici del giusto prezzo agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nel territorio della Valle d’Aosta, coprono una superficie superiore al 5 percento su quella coltivata, diminuito dell’importo dell’indennità spettante ai proprietari per dette aree ai sensi dell’articolo 16 della precitata legge statale.

Ai proprietari coltivatori diretti o conduttori diretti di aziende agricole è concesso un contributo straordinario commisurato al prodotto per otto del giusto prezzo agricolo medio, corrispondente al tipo di coltura in atto nell’area da espropriare, diminuito dell’importo dell’indennità di espropriazione spettante ai proprietari stessi per detta area ai sensi dell’articolo 16 della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865 ".

Il quarto comma dell’articolo 4 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 21 marzo 1975, n. 6, è sostituito dal seguente:

" Ai proprietari di cui al terzo comma, per le aree situate nei centri storici e nei centri edificati, è concesso un contributo straordinario commisurato al prodotto per dodici del giusto prezzo agricolo medio corrispondente al tipo di coltura più redditizia tra quelle che, nel territorio della Valle d’Aosta, coprono una superficie superiore al cinque per cento su quella coltivata, diminuito dell’importo dell’indennità spettante ai proprietari per dette aree ai sensi dell’articolo 16 della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865 ".

Art. 2

L’articolo 9 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, è sostituito dal seguente:

L’importo dei contributi straordinari previsti dalla presente legge è ridotto del 10 percento per ogni scaglione di un milione di lire superiore a lire sette milioni di reddito netto complessivo, determinato, a carico del proprietario delle aree di

terreno cui il contributo si riferisce, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Art. 3

L’importo del contributo straordinario sulle aree edificate o urbanizzate, calcolato secondo le modalità stabilite dall’articolo 4 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, è un valore negativo, dovendosi detrarre l’indennità spettante ai sensi dell’articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che comprende il valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni secondo il loro stato di conservazione.

L’articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, che determina il contributo straordinario nel caso che le aree da espropriare risultino edificate o urbanizzate, stabilisce l’ammontare del contributo, quale correttivo del valore negativo di cui al precedente comma, in misura uguale a quello disposto per le sole aree, elidendosi a vicenda i valori delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, egualmente valutate secondo il loro stato di conservazione ai sensi sia della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sia della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.