Legge regionale 19 luglio 2016, n. 9 - Testo storico

Legge regionale 19 luglio 2016, n. 9

Misure regionali urgenti di aiuto alla liquidità delle attività economiche in funzione anti-crisi. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane).

(B.U. del 21 luglio 2016, n. 31)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge disciplina la concessione di misure di aiuto alla liquidità dirette a sostenere gli operatori economici nell'attuale situazione di crisi economico-finanziaria mediante la rinegoziazione della durata o la riduzione dei tassi di interesse dei finanziamenti, con conseguente riduzione dell'importo della rata periodica, concessi ai sensi delle seguenti leggi e disposizioni di leggi regionali:

a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), limitatamente al capo II;

b) 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);

c) 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);

d) 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);

e) 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);

f) 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);

g) 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);

h) 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);

i) 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);

j) 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), limitatamente agli interventi della gestione speciale di cui all'articolo 6;

k) 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1).

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle misure di aiuto alla liquidità previste dalla presente legge gli intestatari dei finanziamenti già concessi ai sensi delle leggi e delle disposizioni di leggi regionali di cui all'articolo 1 a condizione che l'interessato non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o che la società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.) non abbia già avviato il procedimento esecutivo per il recupero coattivo del credito.

Art. 3

(Disciplina europea dell'aiuto)

1. Nel caso in cui l'applicazione delle misure di aiuto di cui alla presente legge generi un'equivalente sovvenzione lorda (ESL) positiva, il beneficio derivante è concesso come aiuto alla liquidità ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Gli aiuti di cui alla presente legge, espressi in forma di ESL riferita al solo piano di ammortamento rideterminato, sono quantificati nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

Art. 4

(Rinegoziazione della durata)

1. I finanziamenti già concessi ai sensi delle leggi e delle disposizioni di leggi regionali di cui all'articolo 1, anche in corso di preammortamento, il cui periodo di ammortamento originario previsto dal relativo contratto sia di durata non inferiore a quindici anni, possono essere rinegoziati nella durata massima non superiore, in ogni caso, a venti anni.

Art. 5

(Modificazione alla l.r. 6/2003)

1. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 6/2003 è sostituito dal seguente:

"3. I mutui non possono avere una durata superiore a venti anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento, nei limiti di tempo stabiliti per la realizzazione dell'iniziativa.".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, della l.r. 6/2003, come sostituito dal comma 1, si applicano anche ai mutui già contratti alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui durata originaria può essere rinegoziata alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge.

Art. 6

(Modalità di rinegoziazione della durata)

1. L'ammontare del capitale residuo dei finanziamenti di cui agli articoli 4 e 5, calcolato alla data di presentazione della domanda di rinegoziazione della durata massima del finanziamento, può essere rimborsato in un periodo di tempo aumentato al massimo di cinque anni rispetto al periodo di ammortamento originario. Il capitale residuo è dato dalla somma della quota capitale delle rate ancora in scadenza alla predetta data.

2. Per le rate scadute e insolute alla data di presentazione della domanda di rinegoziazione, restano fermi i termini di pagamento stabiliti nel contratto, con l'applicazione degli interessi di mora ivi previsti.

3. La durata massima del periodo di ammortamento del finanziamento rinegoziato è computata al netto di eventuali periodi di sospensione delle rate, autorizzati ai sensi:

a) degli articoli 3 e 4 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese);

b) dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi);

c) dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013);

d) dell'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014);

e) dell'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 (Legge finanziaria per gli anni 2013/2015);

f) dell'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016);

g) dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017).

4. Ai fini della rinegoziazione della durata massima dei finanziamenti, i soggetti intestatari presentano apposita domanda a FINAOSTA S.p.A. entro e non oltre il 31 ottobre 2016, corredata della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, in quanto applicabili.

5. FINAOSTA S.p.A. effettua il conteggio dell'ESL e, verificata l'insussistenza delle condizioni ostative all'aiuto di cui all'articolo 2, comunica le risultanze alla struttura regionale competente. Il dirigente della struttura regionale competente concede, con proprio provvedimento, l'aiuto alla liquidità derivante dalla rinegoziazione.

6. Il piano di ammortamento dei finanziamenti derivante dalla rinegoziazione della durata è modificato, per ciascun richiedente, dalla data di presentazione della domanda. In caso di rigetto della domanda presentata ai sensi del comma 4, FINAOSTA S.p.A. ripristina l'originario piano di ammortamento dei finanziamenti, con obbligo per l'interessato di restituzione della differenza tra l'importo originario della rata e quello ridotto per effetto dell'allungamento della durata, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale competente.

7. Tutti gli oneri derivanti dalla rinegoziazione della durata massima del finanziamento sono posti a carico dei soggetti beneficiari dell'aiuto.

Art. 7

(Riduzione del tasso di interesse)

1. Per i finanziamenti concessi ai sensi delle leggi e delle disposizioni di leggi regionali di cui all'articolo 1, anche in corso di preammortamento, ai quali sia applicato un tasso fisso annuo di interesse superiore all'1 per cento, il tasso fisso annuo di interesse è ridotto fino all'1 per cento, a decorrere dalle rate con scadenza a far data dall'8 aprile 2016.

2. Ai fini della riduzione del tasso di interesse, i soggetti intestatari presentano apposita domanda a FINAOSTA S.p.A. entro e non oltre il 31 ottobre 2016, corredata della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, in quanto applicabili.

3. FINAOSTA S.p.A. effettua il conteggio dell'ESL e, verificata l'insussistenza delle condizioni ostative all'aiuto di cui all'articolo 2, comunica le risultanze alla struttura regionale competente. Il dirigente della struttura regionale competente concede, con proprio provvedimento, l'aiuto alla liquidità derivante dalla rinegoziazione.

4. Il piano di ammortamento dei finanziamenti derivante dalla riduzione del tasso di interesse è modificato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le rate con scadenza a far data dall'8 aprile 2016. In caso di rigetto o di mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al comma 2, FINAOSTA S.p.A. ripristina l'originario piano di ammortamento dei finanziamenti, con obbligo per l'interessato di restituzione della differenza tra l'importo originario della rata e quello ridotto per effetto della riduzione del tasso di interesse, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale competente.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.