Legge regionale 12 luglio 1963, n. 19 - Testo storico

Legge regionale n. 19 del 12 07 1963

Bollettino ufficiale 0 7 1963

Approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964.

Art. 1

È approvato, in conformità al progetto votato dal Consiglio regionale nella adunanza del 14- 6- 1963 (provvedimento n. 106), nei singoli stanziamenti e nel suo complesso, il bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, che prevede nel complesso e in pareggio l’ammontare di Lire diecimiliardi quarantaduemilioni settecentoquarantaduemila settecento per numero ottantatre capitoli dello stato di previsione della ENTRATA ( allegato A) e l’ammontare di Lire diecimiliardi quarantaduemilioni settecentoquarantaduemila settecento per numero 269 capitoli dello stato di previsione della SPESA (allegato B), secondo le risultanze riassuntive e finali del prospetto riepilogativo del bilancio (allegato C).

Art. 2

È autorizzata, per quanto di competenza della Regione, per lo esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, à sensi degli articoli 2, 4 e 9 della legge 29 novembre 1955 n. 1179, la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate per tributi e quote di tributi previsti nello stato di previsione dell’entrata del bilancio e di spettanza della Regione e degli Enti ed Uffici soppressi, i cui servizi sono stati trasferiti all’Amministrazione regionale à sensi di legge.

Art. 3

L’approvazione, l’impegno e l’erogazione delle spese non a calcolo saranno deliberati, nei limiti delle previsioni del bilancio, à sensi di legge e di regolamento.

Art. 4

I prelievi di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine (capitolo 47) e dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 48) e la iscrizione delle somme stesse ai competenti capitoli di spesa recanti stanziamenti insufficienti saranno approvati con provvedimenti, rispettivamente, della Giunta regionale e del Consiglio, su proposta dell’Assessore alle Finanze.

È all’uopo approvato il seguente elenco allegato D annesso alla presente legge:

Elenco allegato D: spese obbligatorie e di ordine iscritte nello stato di previsione della SPESA per l’esercizio finanziario 19631964 ad integrazione delle quali è autorizzato il prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine con provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 5

L’Assessore regionale alle Finanze è autorizzato ad ordinare, con ordini di pagamento scritti e motivati ed entro i limiti di spesa degli appositi stanziamenti del bilancio, il pagamento delle spese concernenti i salari spettanti al personale giornaliero, agli operai e manovali provvisori addetti ai cantieri di lavoro gestiti dalla Regione o addetti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, di stabili e di monumenti, delle spese per assegni e salari al personale a paga oraria o giornaliera addetto ai vari servizi regionali, nonché il pagamento delle spese, anche straordinarie, preventivamente deliberate dal Consiglio o dalla Giunta con la espressa autorizzazione alla liquidazione mediante emissione di ordini di pagamento.

Art. 6

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963- 30 giugno 1964, sul capitolo 55 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quaranta milioni per la concessione di sussidi e per interventi regionali nelle spese per la costruzione ed il riattamento di strade poderali e vicinali, secondo le norme e modalità stabilite con la legge regionale 14 agosto 1962 n. 17, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 7

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963- 30 giugno 1964, sul capitolo 62 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cinquanta milioni per le finalità previste dalla legge regionale 28- 9-1951 n. 3, concernente provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la silvicoltura, spesa da approvare e liquidare dalla Giunta secondo le modalità e i criteri previsti dalla precitata legge regionale.

Art. 8

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963- 30 giugno 1964, sul capitolo 91 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire diciannove milioni per le finalità previste dalle norme statali vigenti e dai provvedimenti consiliari n. 84 in data 12 luglio 1960 e n. 118 in data 7 ottobre 1960, concernenti l’assegnazione gratuita di libri e quaderni ad alunni assistiti delle Scuole Elementari e per sussidi ai Patronati Scolastici, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 9

Sono autorizzate, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, la spesa di Lire ventimilioni duecentomila sul capitolo 108 del bilancio e la spesa di Lire quarantacinquemilioni sul capitolo 226 del bilancio concernenti, rispettivamente, il contributo annuo ordinario dovuto al Consorzio Antitubercolare della Valle d’Aosta e contributi straordinari da concedere per spese di ricovero e di assistenza di tubercolotici poveri, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale à sensi delle leggi vigenti e del provvedimento consiliare n. 170 in data 18 dicembre 1959 e successive modificazioni.

Art. 10

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963- 30 giugno 1964, sui capitoli 127 e 129 della parte SPESA del bilancio, rispettivamente, la spesa di Lire trentaseimilioni per spese e contributi concernenti l’assistenza e il ricovero di malati poveri in Istituti e luoghi di cura e la spesa di Lire quattordicimilioni per assistenza climatica alla infanzia, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 11

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, sul capitolo 138 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cinquemilioni per le finalità previste dalla legge regionale 17- 11-1960 n. 9, concernente norme sull’assistenza alle guide e portatori alpini e loro orfani.

Art. 12

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, sul capitolo 138 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quarantamilioni per le finalità previste dalle leggi regionale 10- 1-1961 n. 2 e 9- 5- 1963 n. 11, recanti provvidenze per l’incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l’attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso Alpino, spesa da approvare e liquidare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle precitate leggi regionali.

Art. 13

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, sul capitolo 163 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire settantacinquemilioni per la concessione di contributi e sussidi per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di canali di irrigazione e di opere e di impianti irrigui, secondo le norme e modalità stabilite con il provvedimento consiliare n. 45 in data 7 aprile 1955 e successive modificazioni, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 14

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, sul capitolo 169 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quarantamilioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 50 in data 7 aprile 1955 e n. 167 in data 18 dicembre 1959 e successivi provvedimenti integrativi, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo dell’attrezzatura agricola locale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 15

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, sul capitolo 170 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire duecentoventimilioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 47 in data 7 aprile 1955 e n. 37 in data 21 marzo 1959, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti intesi a favorire il miglioramento dell’edilizia rurale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 16

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, sui capitoli dal 174 al 195 compresi della parte SPESA del bilancio, la complessiva spesa di Lire trecentotrentamilioni, ripartita come dai singoli stanziamenti dei capitoli di bilancio, per le finalità previste dai rispettivi richiamati articoli della legge statale 2- 6- 1961 n. 454, sull’attuazione del Piano quinquennale di sviluppo dell’agricoltura, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 17

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, sul capitolo 197 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire sessantamilioni per contributi da concedere per le finalità previste dalle leggi vigenti e dal provvedimento consiliare n. 72 in data 29 maggio 1957, concernenti provvidenze a favore delle piccole e medie industrie e dell’artigianato.

Art. 18

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, sul capitolo 213 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire novemilioni per le finalità previste dalla legge regionale 10- 1-1961, n. 1, recante norme per la corresponsione di assegni annuali di riconoscimento agli Insegnanti delle Scuole sussidiate, spesa da approvare e liquidare secondo le modalità stabilite nella citata legge regionale.

Art. 19

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, sul capitolo 224 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire ventimilioni per la vaccinazione obbligatoria del bestiame ai fini profilattici e per il funzionamento del posto di controllo sanitario di Pont -St-Martin, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 20

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, sul capitolo 235 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire novantamilioni per contributi e saldo di contributi da concedere per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 119 in data 8 ottobre 1949, n. 156 in data 10 dicembre 1956, n. 42 in data 10 marzo 1958 e n. 66 in data 10 giugno 1960, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo e il miglioramento dell’industria e della attrezzatura turistica ed alberghiera, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 21

È autorizzata, per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, sul capitolo 238 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cinquantacinque milioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 150 in data 29 dicembre 1949 e n. 80 in data 27- 5- 1963, concernenti provvidenze per la tutela ed il miglioramento dell’edilizia locale e per la protezione del paesaggio, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 22

È approvato il seguente riepilogo da cui risulta il complesso delle entrate e delle spese del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964, come da allegati A, B, e C annessi alla presente legge:

RIEPILOGO

Entrate e Spese effettive

Entrate L. 8.251.192.700

Spese L. 8.053.137.975

Differenza + L. 198.054.725

Entrate e Spese per movimento di capitali, per partite di giro e contabilità speciali

Entrate L. 1.791.550.000

Spese L. 1.989.604.725

Differenza per movimento di capitali, per partite di giro e contabilità speciali - L. 198.054.725

Riassunto generale

Entrate L. 10.042.742.700

Spese L. 10.042.742.700

Art. 23

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

ALLEGATI ALLA LEGGE:

Allegato A: STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA PER LO ESERCIZIO FINANZIARIO 1° LUGLIO 1963 - 30 GIUGNO 1964.

Allegato B: STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER LO ESERCIZIO FINANZIARIO 1° LUGLIO 1963 - 30 GIUGNO 1964.

Allegato D: SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE ISCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1963- 1964 AD INTEGRAZIONE DELLE QUALI È AUTORIZZATO IL PRELIEVO DI SOMME, DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE, CON PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE.

Allegato C alla legge regionale 12 luglio 1963, n. 19. Quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.

Entrata.

Avanzo di amministrazione, L. 0.

Entrate ordinarie proprie della Regione. Redditi patrimoniali, L. 583.000.000.

Proventi diversi, L. 237.200.000. Imposte, tasse e diritti, L. 585.392.700.

Totale entrate ordinarie proprie della Regione, L. 1.405.592.700.

Entrate ordinarie (dallo Stato) devolute alla Regione.

Provento 9/ 10 dei canoni sulle acque, L. 385.000.000.

Provento riparto entrate erariali (quote fisse), L. 2.000.000.000. Provento riparto entrate erariali (quote variabili), L. 700.000.000.

Totale entrate ordinarie (dallo Stato) devolute alla Regione, L. 3.085.000.000.

Totale entrate ordinarie, L. 4.490.592.700.

Entrate straordinarie.

Entrate straordinarie varie, L. 330.600.000.

Provento degli stabilimenti speciali di St. Vincent, L. 3.100.000.000.

Entrate per contributi statali per il Piano Verde, L. 330.000.000. Totale entrate straordinarie, L. 3.760.600.000.

Totale entrate effettive (ordinarie e straordinarie), L. 8.251.192.700.

Entrate per movimento di capitali.

Alienazione di beni, L. 80.000.000.

Accensione di debiti, L. 0.

Estinzione di crediti, L. 221.300.000.

Totale entrate per movimento di capitali, L. 301.300.000.

Entrate per partite che si compensano nella spesa. Partite di giro, L. 954.450.000.

Contabilità speciali, L. 535.800.000.

Totale entrate per partite che si compensano nella spesa, L. 1.490.250.000.

Totale generale delle entrate, L. 10.042.742.700. Spesa.

Spese effettive ordinarie per gli assessorati: // Finanze, L. 1.848.400.000; //

Agricoltura e foreste, L. 303.000.000; //

Industria e commercio, L. 46.500.000; //

Lavori pubblici, L. 351.000.000; // Pubblica istruzione, L. 2.125.250.000; // Sanità e assistenza, L. 609.700.000; //

Turismo e antichità, L. 213.500.000.

Totale spese effettive ordinarie, L. 5.497.350.000.

Spese effettive straordinarie per gli assessorati: // Finanze, L. 133.687.975; //

Agricoltura e foreste, L. 774.000.000; // Industria e commercio, L. 76.000.000; //

Lavori pubblici, L. 901.400.000; // Pubblica istruzione, L. 198.200.000; // Sanità e assistenza, L. 134.500.000; //

Turismo e antichità, L. 338.000.000.

Totale spese effettive straordinarie, L. 2.555.787.975.

Totali delle spese effettive (ordinarie e straordinarie), per gli assessorati: // Finanze, L. 1.982.087.975; // Agricoltura e foreste, L. 1.077.000.000; // Industria e commercio, L. 122.500.000; // Lavori pubblici, L. 1.252.400.000; // Pubblica istruzione, L. 2.323.450.000; // Sanità e assistenza, L. 744.200.000; // Turismo e antichità, L. 551.500.000.

Totale delle spese effettive (ordinarie e straordinarie), L. 8.053.137.975.

Spesa per movimento di capitali.

Acquisto di beni e affrancazioni, L. 163.000.000.

Estinzione di debiti, L. 115.054.725.

Accensione di crediti, L. 221.300.000.

Totale della spesa per movimento di capitali, L. 499.354.725.

Spesa per partite che si compensano nell’entrata.

Partite di giro, L. 954.450.000.

Contabilità speciali, L. 535.800.000.

Totale della spesa per partite che si compensano nell’entrata, L. 1.490.250.000.

Totale generale della spesa, L. 10.042.742.700.