Legge regionale 15 marzo 2016, n. 5 - Testo vigente

Legge regionale 15 marzo 2016, n. 5

Modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali).

(B.U. del 29 marzo 2016, n. 14)

Art. 1

(Modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44)

1. L'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali), è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Concessione dei contributi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione può concedere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, contributi a favore di società cooperative iscritte nel registro regionale degli enti cooperativi di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), che esercitano le attività di produzione e lavorazione di cui all'articolo 2, a fronte delle seguenti categorie di costi sostenuti:

a) acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

b) acquisizione di servizi;

c) godimento di beni di terzi;

d) oneri per il personale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi sino ad un importo massimo pari al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, nel limite di 50.000 euro per ciascuna società cooperativa.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 5 e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi nonché la documentazione da allegare alla domanda.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa europea vigente in materia di aiuti in regime de minimis e non sono cumulabili con i benefici previsti da altre leggi aventi per oggetto le stesse spese.".

2. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 44/1991 è sostituito dal seguente:

"5. La partecipazione alle riunioni del Comitato tecnico è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.".