Legge regionale 4 marzo 2016, n. 4 - Testo storico

Legge regionale 4 marzo 2016, n. 4

Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), e alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 9 (Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo).

(B.U. del 15 marzo 2016, n. 12)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale

12 novembre 2001, n. 32)

1. L'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Oggetto)

1. Le spese per le infrastrutture, per le attrezzature e per la gestione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa sono a carico del gestore.

2. La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, può intervenire a sostegno delle spese di cui al comma 1, in considerazione del rilevante interesse pubblico che riveste il servizio di soccorso.".

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale

19 maggio 2005, n. 9)

1. L'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 9 (Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo), è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Oggetto)

1. Le spese per le infrastrutture, per le attrezzature e per la gestione del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo sono a carico del gestore.

2. La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, può intervenire a sostegno delle spese di cui al comma 1, in considerazione del rilevante interesse pubblico che riveste il servizio di soccorso.".

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 9/2005)

1. L'articolo 2 della l.r. 9/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Organizzazione e gestione del servizio)

1. La responsabilità organizzativa e gestionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo è affidata ai gestori delle piste o ai soggetti dagli stessi all'uopo incaricati.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano con modalità telematiche alla struttura regionale competente in materia di piste di sci le date di apertura e di chiusura al pubblico delle piste da essi gestite.

3. Ove le condizioni di affluenza e di difficoltà delle piste lo consentano e con le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, i soggetti di cui al comma 1 garantiscono il servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo anche in regime di reperibilità degli addetti al servizio.

4. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le linee di indirizzo e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo, al fine di razionalizzare le attività e i costi gestionali e di favorire il coordinamento tra comprensori sciistici.".

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 9/2005)

1. L'articolo 3 della l.r. 9/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Oneri a carico della Regione)

1. La Giunta regionale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ripartisce la spesa destinata al funzionamento del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto della lunghezza delle piste regolarmente classificate ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), e del periodo di apertura.

2. Al fine dell'ottenimento del sostegno alle spese di cui all'articolo 1, comma 1, entro il 31 ottobre di ogni anno, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, presentano alla struttura regionale competente in materia di piste di sci apposita domanda. In ogni caso, in presenza di sufficienti condizioni di innevamento e fatte salve le esigenze di sicurezza, deve essere garantito il funzionamento delle piste per almeno trenta giorni.".

Art. 5

(Modificazione all'articolo 4 della l.r. 9/2005)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 9/2005 è sostituito dal seguente:

"1. Alla liquidazione della spesa di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede in un'unica soluzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.".

Art. 6

(Modificazione all'articolo 5 della l.r. 9/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/2005, le parole: ", fatto comunque salvo il recupero delle eventuali somme eccedenti già liquidate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a)" sono soppresse.

Art. 7

(Abrogazione)

1. L'articolo 6 della l.r. 9/2005 è abrogato.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale per l'anno 2016. A decorrere dal 2017 l'onere annuo a carico della Regione è determinato con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).