Legge regionale 8 febbraio 2016, n. 2 - Testo vigente
Legge regionale 8 febbraio 2016, n. 2
Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).
(B.U. del 16 febbraio 2016, n. 8)
(Sostituzione dell'articolo 45)
1. L'articolo 45 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), è sostituito dal seguente:
"Art. 45
(Domanda di concessione di coltivazione)
1. La domanda di concessione di coltivazione può essere presentata alla struttura competente:
a) dal soggetto, pubblico o privato, che, successivamente alla fase di ricerca, ha ottenuto il riconoscimento delle acque oggetto di concessione da parte del Ministero della salute;
b) da altro soggetto, pubblico o privato, diverso da quello di cui alla lettera a), che dimostra interesse allo sfruttamento della risorsa;
c) dal Comune, nel cui territorio deve essere avviata l'attività di sfruttamento delle acque minerali naturali, di sorgente e termali che manifesta l'interesse per un potenziale sfruttamento della risorsa, pur non rientrando nei casi di cui alle lettere a) e b).
2. La domanda presentata dai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), deve contenere in allegato:
a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;
b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
c) idonee referenze bancarie;
d) il certificato fallimentare;
e) la classificazione dell'acqua o delle acque oggetto della domanda di concessione;
f) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della domanda;
g) l'elenco dei mappali interessati dalla concessione;
h) il periodo di tempo richiesto per la concessione;
i) la ricevuta del versamento, a favore della Regione, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria;
j) la documentazione tecnica di cui all'allegato E.
3. La domanda presentata dai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), con i relativi allegati, è trasmessa dalla struttura competente ai Comuni interessati per la pubblicazione nei relativi Albi pretori.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), la domanda deve contenere la documentazione di cui al comma 2, lettere b), e), f), g), h) e i) e deve essere corredata della documentazione tecnica di cui all'allegato E, punto 1, lettere b), c), d), limitatamente ai numeri 3, 4, 5, 8 e 11, f) e g).
5. In sostituzione degli elaborati di cui all'allegato E, punto 1, lettera d), numeri 1) e 2), il Comune deve presentare uno studio di fattibilità tecnico-operativa e di sostenibilità economico-finanziaria dello sfruttamento delle acque.
6. La struttura competente può richiedere, nel corso dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa. Tale richiesta sospende i termini del procedimento.".
(Modificazioni all'articolo 46)
1. Al comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 5/2008, dopo le parole: "dal ricevimento della domanda" sono inserite le seguenti: "da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a) e b),".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 46 della l.r. 5/2008, è aggiunto il seguente:
"5bis. Al rilascio della concessione di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), provvede la Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda presentata dal Comune interessato. La concessione indica il termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere avviate le procedure finalizzate allo svolgimento delle attività dell'allegato E di cui all'articolo 45, commi 4 e 5.".
(Modificazione all'articolo 47)
1. Al comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 5/2008, dopo le parole: "Il concessionario" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a) e b)".
(Modificazione all'articolo 48)
1. Al comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 5/2008, dopo le parole: "La concessione" sono inserite le seguenti: "a favore dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a) e b),".
(Modificazioni all'articolo 52)
1. Al comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 5/2008, dopo le parole: "La concessione" sono inserite le seguenti: "a favore dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a) e b),".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 5/2008, è aggiunto il seguente:
"2bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), la concessione a favore del Comune non può essere rilasciata per un periodo superiore a cinque anni, prorogabile, previa presentazione di apposita domanda alla struttura competente entro i sei mesi antecedenti alla scadenza della concessione, per ulteriori due anni.".