Legge regionale 29 novembre 1978, n. 60 - Testo vigente

Legge regionale 29 novembre 1978, n. 60

Organizzazione dei servizi sanitari e socio - assistenziali della Regione.

(B.U. 14 dicembre 1978, n. 12).

(L'art. 19 della L.R. 21 aprile 1981, n. 21 abroga la L.R. 60/1978, fatte salve le norme di cui all'art. 26 della L.R. 22 gennaio 1980, n. 2, poi abrogata dall'art. 31 della L.R. 16 aprile 1997, n. 13).(*)

Art. 5.

I distretti di cui al precedente articolo sono delimitati avendo riguardo alla funzionalità dei servizi, alla continuità degli interventi ed al conseguimento delle finalità della presente legge, nonché tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche, socio - economiche e di distribuzione della popolazione sul territorio.

Ai fini della determinazione dei distretti il territorio della Regione è articolato secondo l'allegata proposta di suddivisione che costituisce parte integrante della presente legge. Tale proposta all'atto dell'approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale, è immediatamente trasmessa a cura dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale ai comuni i quali, entro venti giorni dalla data di trasmissione, esprimono il loro parere e possono presentare eventuali motivate proposte di modifica.

La delimitazione definitiva dell'ambito territoriale di ciascun distretto è approvata dal Consiglio regionale - su proposta della Giunta regionale e tenuto conto anche dei pareri espressi dai comuni - nella prima adunanza successiva alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Ulteriori modificazioni alle zone delimitate ai sensi della presente legge possono essere adottate dal Consiglio regionale, sentiti gli enti locali territoriali interessati, tenuto conto delle esigenze di adeguamento dell'assetto territoriale della Regione, nonché di eventuali modifiche della struttura socio - economica, delle condizioni demografiche, sanitarie ed assistenziali delle zone.

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(*) L'art. 26 della L.R. 22 gennaio 1980, n. 2, richiama i principi e i criteri di cui all'art. 5 della presente legge.