Legge regionale 27 giugno 1963, n. 18 - Testo storico

Legge regionale n. 18 del 27 06 1963

Bollettino ufficiale 27 6 1963

Approvazione di spese per opere di pubblica utilità.

Art. 1

È approvata, con impegno all’apposito capitolo 164 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, la spesa di Lire centocinquanta milioni quale primo finanziamento delle spese per la installazione di un nuovo impianto funiviario Buisson - Chamois, in sostituzione del vecchio impianto funiviario già costruito dalla Regione per il collegamento del Comune isolato di Chamois.

Art. 2

È approvata, con impegno all’apposito capitolo 201 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963, la spesa di Lire cento milioni quale primo finanziamento delle spese per la costruzione di un fabbricato in piazza Narbonne di Aosta, per il completamento ed il funzionamento della stazione per autolinee pubbliche della Città di Aosta.

Art. 3

Con successivi provvedimenti consiliari si provvederà al finanziamento ed all’approvazione delle ulteriori spese previste per il finanziamento totale e l’attuazione delle opere di pubblica utilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.