Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 59 - Testo storico

Legge regionale n. 59 del 22 12 1980

Bollettino ufficiale 23 12 1980 n. 13

Istituzione e gestione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e disciplina per l’iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare all’unità sanitaria locale.

Art. 1

I ruoli nominativi del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici dell’unità sanitaria locale della Regione Valle d’Aosta sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale in conformità a quanto dispone il DPR 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 2

Per i fini indicati al primo comma dell’articolo 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in armonia con l’ordinamento speciale della Valle d’Aosta, gli enti di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 66 della legge medesima operanti nel territorio regionale nonché i comuni, ciascuno per quanto di competenza, devono formare, secondo i criteri indicati al successivo articolo 3, elenchi nominativi relativi al personale di ruolo che risulti addetto ai servizi, presidi ed uffici trasferiti all’unità sanitaria locale in applicazione della sopracitata legge.

In particolare tali elenchi devono includere:

a) per l’ente ospedaliero, tutto il personale;

b) per il consorzio antitubercolare, tutto il personale; c) per le comunità montane, tutto il personale addetto al settore sanitario;

d) per i comuni o loro consorzi socio - sanitari, tutto il personale sanitario e tecnico - sanitario, quello degli uffici di igiene e quello addetto a qualunque altro ufficio, presidio o servizio sanitario comunque denominato;

e) per la Regione, tutto il personale del laboratorio di igiene e profilassi, degli uffici igienico -sanitari o servizi sanitari comunque denominati e del centro di medicina sociale.

Art. 3

Gli elenchi nominativi, corredati dei dati previsti in apposito schema da predisporsi a cura dell’assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, devono essere formati, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per il personale addetto, in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977, ai servizi sanitari trasferiti, ovvero assegnato ai servizi medesimi, a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) per il personale assunto, successivamente al 28 dicembre 1978, mediante pubblico concorso espletato, secondo le normative vigenti, per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sanitari trasferiti;

c) per il personale dipendente di cui alla lettera a) dell’articolo 2, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti;

d) per il personale dipendente dall’assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale o dai comuni, che si trovi in posizione di comando, distacco od assegnazione presso altri enti, a condizione che sia da questi ultimi utilizzato in un settore sanitario.

I suddetti elenchi, sottoscritti dal legale rappresentante dell’ente, devono essere trasmessi all’assessorato della sanità ed assistenza sociale entro 30 giorni dalla data di invio dello schema indicato al primo comma del presente articolo.

Nella stessa forma ed entro trenta giorni dal loro verificarsi devono altresì essere comunicate le variazioni, intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, da apportare agli elenchi in conseguenza di assunzioni effettuate nell’ambito di quanto previsto al primo comma lettera b) del presente articolo, nonché di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazione del servizio per qualsiasi causa.

Dopo l’entrata in funzione dell’unità sanitaria locale, le comunicazioni di cui al precedente comma sono effettuate a cura della stessa.

Art. 4

Per i fini indicati al quinto comma, lettera c), dell’articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti di cui al precedente articolo 2 devono trasmettere all’assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, con le modalità e nei termini stabiliti al secondo comma dell’articolo 3, elenchi nominativi riferiti al personale non di ruolo addetto esclusivamente ed in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all’atto dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero in servizio alla data del 28 agosto 1979, ai sensi dell’articolo 24 ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

In detti elenchi deve essere compreso anche il personale che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, a condizione, per quanto concerne il personale dipendente della Regione, comuni e comunità montane, che risulti utilizzato in un settore sanitario. Nel caso di servizio prestato presso più enti fra quelli previsti al quinto comma, lettera c),

dell’articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli elenchi devono essere formati dall’ente presso cui il personale era in servizio all’atto dell’entrata in vigore della legge stessa.

Art. 5

Ai fini di cui al titolo III della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, la regione, i comuni o loro consorzi socio - sanitari e le comunità montane trasmettono, nei termini e secondo le modalità previste dal secondo comma del precedente articolo 3, elenchi nominativi speciali del personale di assistenza sociale, di ruolo e non di ruolo, addetto alla data di entrata in vigore della presente legge ai servizi socio - assistenziali le cui funzioni saranno gestite dall’unità sanitaria locale.

Detti elenchi saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione contestualmente alla pubblicazione dei ruoli di cui alla presente legge.

Per la gestione di detti elenchi si adottano in quanto applicabili le norme di cui alla presente legge.

Art. 6

Prima della trasmissione all’assessorato della sanità ed assistenza sociale, gli enti indicati all’articolo 2 devono portare a conoscenza del personale dipendente gli elenchi di cui agli articoli 3 e 4 nonché, per quanto di competenza, gli elenchi speciali di cui all’articolo 5, attraverso la contestuale pubblicazione degli stessi, per quindici giorni consecutivi, all’albo dell’ente ed albo pretorio del comune ove ha sede l’ente medesimo. Eventuali istanze di correzione possono essere avanzate dai dipendenti interessati, entro quindici giorni dalla pubblicazione degli elenchi, all’ente di appartenenza, il quale è tenuto ad esaminare le istanze medesime nei quindici giorni successivi. Qualora non venga fornita nel suddetto termine alcuna risposta, l’istanza deve intendersi non accolta.

Art. 7

Nel caso di persistente inadempienza da parte degli enti interessati, la Giunta regionale - su proposta dell’assessore alla sanità ed assistenza sociale, con proprie deliberazioni, provvede alla nomina di un commissario per l’assolvimento dei compiti assegnati agli enti medesimi dagli artt. 3, 4, 5 e 6 della presente legge.

Art. 8

Con deliberazione della Giunta regionale, il personale di ruolo compreso negli elenchi di cui all’articolo 3 - salvo quanto previsto al successivo articolo 10, è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale in conformità ai criteri e con le modalità stabilite dal DPR 20 dicembre 1979, n. 761.

È parimenti iscritto nei suddetti ruoli, con le stesse modalità di cui al comma precedente, il personale compreso negli elenchi di cui all’articolo 4 che abbia superato il concorso riservato previsto dall’articolo 67 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761.

L’iscrizione del personale di cui ai precedenti commi e la cancellazione del medesimo dai ruoli dei rispettivi enti di provenienza ha effetto dalla data di entrata in funzione dell’unità sanitaria locale.

Art. 9

Con deliberazione della Giunta regionale, in armonia con l’ordinamento speciale della Valle d’Aosta, è altresì iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite dal DPR 20 dicembre 1979, n. 761, il personale di ruoli appresso indicato, ove si verifichino le condizioni, previste dalle specifiche sottoindicate norme della medesima legge, per la sua individuazione:

a) personale degli enti, casse, servizi a gestione autonoma estinti e posti in liquidazione e individuati ai sensi dell’articolo 12 bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, e delle gestioni sanitarie (quarto e sesto comma dell’articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) - salvo quanto previsto al successivo articolo 10;

b) personale della Croce rossa italiana ( CRI) (primo e secondo comma dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833);

c) personale dell’ente nazionale per la prevenzione degli infortuni - ENPI - e dell’associazione nazionale per il controllo della combustione - ANCC - (quarto comma dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 1978, n. 833);

d) personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro (articolo 73, della legge 23 dicembre 1978, n. 833);

e) medico e veterinario regionali inquadrati nei ruoli regionali - salvo diversa necessità della Regione (secondo comma, articolo 67, della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con domanda al Presidente della Giunta regionale, può chiedere di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 68, secondo e terzo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il personale tecnico - sanitario dell’assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso uffici o servizi di assistenza sanitaria comunque denominati.

Le amministrazioni interessate devono fornire all’assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, con le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 3, elenchi nominativi riferiti al personale indicato nel primo comma, lettera a), b), c) e d) del presente articolo.

Le amministrazioni stesse devono altresì comunicare, entro 15 giorni dal loro verificarsi, le variazioni da apportare agli elenchi in conseguenza di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazione dei servizi per qualsiasi causa.

Dopo l’entrata in funzione dell’unità sanitaria locale, gli adempimenti di cui al precedente comma saranno effettuati a cura della stessa.

Art. 10

Il personale messo a disposizione della regione in base a provvedimenti degli enti di appartenenza ai fini dell’articolo 19, della legge 17 agosto 1974, n. 386 o per l’espletamento di attività di organizzazione sanitaria ai fini di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, anziché essere inquadrato nei ruoli dei dipendenti regionali può presentare richiesta, dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all’articolo 45 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale. L’inquadramento in corrispondenza alle qualifiche ed ai livelli funzionali dell’amministrazione regionale è effettuato secondo modalità fissate con apposita legge regionale da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino alla data di effettivo inquadramento il rapporto di lavoro del personale in oggetto è regolamentato in base all’ordinamento vigente presso gli enti di appartenenza.

Il personale stesso è tenuto alla frequenza di un corso di aggiornamento di lingua francese organizzato dall’Amministrazione regionale, sentite le rappresentanze sindacali della Regione.

Art. 11

Le variazioni successive alle iscrizioni nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario regionale sono disposte dalla Giunta regionale.

Le deliberazioni di iscrizione e quelle di variazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

I ruoli nominativi regionali del personale sanitario nazionale formati ai sensi della presente legge, sono aggiornati secondo i criteri e le modalità previste dall’articolo 7 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 12

Tutto il personale inquadrato nei ruoli nominativi regionali di cui alla presente legge, nell’ambito dell’aggiornamento professionale previsto ai sensi dell’articolo 46 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, è tenuto altresì alla frequenza di corsi di aggiornamento di lingua francese.

Art. 13

Avverso le deliberazioni di iscrizione nei ruoli nominativi regionali e quelle di variazioni è ammesso ricorso in opposizione, entro 45 giorni dalla pubblicazione delle deliberazioni medesime sul Bollettino Ufficiale della Regione. La Giunta regionale decide, con provvedimento definitivo, entro 30 giorni dalla notifica dell’opposizione stessa. Decorso tale termine l’opposizione si intende respinta.

Art. 14

Fino all’approvazione della pianta organica dell’unità sanitaria locale e dell’inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale secondo le modalità previste dal DPR 20 dicembre 1979, n. 761, il personale iscritto nei suddetti ruoli ai sensi della presente legge è provvisoriamente utilizzato presso l’unità sanitaria locale stessa.

L’utilizzazione provvisoria del personale, in attesa del definitivo inquadramento nella pianta organica dell’unità sanitaria locale, è effettuata tenuto conto dei profili professionali e delle posizioni funzionali del personale stesso, in relazione alle esigenze organizzative e di funzionamento dei servizi dell’unità sanitaria locale.

Al personale di cui al primo comma è garantita la posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta nell’ente, istituto o gestione di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione allegate al DPR 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 15

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.