Legge regionale 10 novembre 2015, n. 18 - Testo vigente

Legge regionale 10 novembre 2015, n. 18

Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.

(B.U. del 24 novembre 2015, n. 47)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di dare attuazione ai diritti sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione e in armonia con l'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Regione istituisce misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.

2. Le misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito hanno lo scopo di rafforzare le politiche finalizzate al sostegno economico e all'inclusione sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro, quali i disoccupati e i lavoratori autonomi in difficoltà economica.

Art. 2

(Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)

1. Le misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito sono un meccanismo di protezione sociale di ultima istanza, attivato una volta esauriti tutti gli altri ammortizzatori sociali previsti o accertata la loro inapplicabilità, che si sostanzia in un intervento economico limitato nel tempo e condizionato alla disponibilità di accettare un'offerta di lavoro, di partecipare a programmi di formazione, tirocinio formativo, riqualificazione e volontariato sociale specificatamente finalizzati al reinserimento nel mercato del lavoro.

2. Le misure di cui al comma 1 consistono nell'erogazione di un beneficio individuale monetario temporaneo per un ammontare fino a 4.400 euro lordi per il periodo massimo di erogazione previsto dall'articolo 5, da corrispondere in importi mensili fino a 550 euro. Suddetti importi possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

3. L'ammontare del beneficio di cui al comma 2 è definito dalla delibera di Giunta di cui all'articolo 11 ed è commisurato sulla base della differenza tra il valore della soglia di accesso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), e l'ISEE del beneficiario.

4. Le misure di cui al comma 1 non sono cumulabili con i trattamenti di cassa integrazione, di indennità di mobilità e di indennità di disoccupazione, nonché con gli interventi assistenziali erogati dallo Stato o dalla Regione, ad esclusione, fermo restando il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti di cui all'articolo 3, delle seguenti misure:

a) misure di contrasto alla povertà di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale);

b) contributi volti a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione di cui alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative);

c) contributi per le spese per il riscaldamento domestico, di cui alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico);

d) provvidenze economiche di cui alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti), se l'importo annuo non supera, per l'intero nucleo familiare, quello previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d). (1)

5. Le misure di cui al comma 1 sono coordinate con le eventuali misure statali in materia di sostegno al reddito.

Art. 3

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Possono beneficiare delle misure di cui all'articolo 2 i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto il venticinquesimo anno di età; (2)

b) essere cittadini italiani o cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), o cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

c) essere residenti nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno ventiquattro mesi; (3)

d) avere rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) allo svolgimento dell'attività lavorativa e aver sottoscritto il patto di servizio con uno dei Centri per l'Impiego presente sul territorio regionale, oppure, in alternativa, avere una partita IVA attiva o essere occupato con un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione fiscale; (4)

e) aver prestato attività lavorativa subordinata o aver svolto attività di lavoro autonomo con partita IVA, per un periodo minimo di trecentosessantacinque giorni anche non continuativi, nei cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda o essere iscritti come disoccupati presso uno dei Centri per l'impiego presenti sul territorio regionale da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data di presentazione della domanda; (5)

f) essere in possesso di un ISEE ordinario o corrente, in corso di validità, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), non superiore a 6.000 euro. Tale soglia può essere aggiornata annualmente con deliberazione della Giunta regionale;

g) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.

2. (6)

Art. 4

(Domanda di accesso)

1. La domanda di accesso alle misure di cui all'articolo 2 è presentata presso il centro per l'impiego o lo sportello sociale competente rispetto al proprio luogo di residenza, mediante apposito modello, pubblicato nel sito istituzionale della Regione, corredato della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla misura e in particolare:

a) copia di attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità;

b) autocertificazione attestante la residenza, alla data di presentazione della domanda, nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno ventiquattro mesi; (7)

c) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sulla composizione del nucleo familiare;

d) ogni altra documentazione stabilita con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11.

2. Il centro per l'impiego o lo sportello sociale ricevono la domanda e, in collaborazione con i servizi sociali del territorio e con le strutture regionali competenti in materia di politiche sociali e di assistenza economica, ne verificano la completezza e la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, redigono una proposta di patto di inclusione e la trasmettono al comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 8, per i successivi adempimenti.

Art. 5

(Durata della concessione e obblighi del beneficiario)

1. Le misure di cui all'articolo 2 sono concesse per cinque mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori tre mesi, dopo una sospensione di almeno un mese, nel caso in cui il patto di inclusione, avviato con esito positivo, necessiti di un ulteriore periodo di tempo per la sua completa realizzazione.

2. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente allo sportello o al centro per l'impiego competente presso il quale ha presentato la domanda, con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11, ogni variazione della propria situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale rilevante ai fini dell'erogazione della misura di inclusione attiva e di sostegno al reddito. In conseguenza di tali variazioni, la struttura competente opera le opportune variazioni nell'erogazione.

Art. 6

(Patto di inclusione)

1. Il beneficiario stipula con lo sportello sociale o con il centro per l'impiego competenti per territorio il patto di inclusione, esteso, per adesione, ai componenti del proprio nucleo familiare.

2. Il patto di inclusione può contenere obiettivi di inclusione sociale, di formazione, di occupabilità e di inserimento lavorativo, nonché di riduzione dei rischi di marginalità connessi all'intero nucleo familiare.

3. Il patto di inclusione prevede gli obblighi cui deve attenersi il beneficiario e le conseguenze della mancata osservanza di tali obblighi. Il patto è definito anche tenuto conto del percorso scolastico e professionale del richiedente, di quelli dei componenti il nucleo familiare, nonché delle risultanze dei colloqui con il richiedente medesimo.

Art. 7

(Decadenza dal beneficio)

1. Il beneficiario decade dalla misura di cui all'articolo 2 qualora:

a) dichiari il falso, all'atto della presentazione della domanda o delle successive integrazioni, in ordine anche a uno solo dei requisiti previsti, ovvero ometta di dichiarare eventuali variazioni sopravvenute. In tali ipotesi, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito e dei relativi interessi maturati. Fino alla restituzione, ferme restando le conseguenze civili e penali, il soggetto non può richiedere l'erogazione di altri contributi regionali, anche qualora dovessero ricorrerne i presupposti;

b) abbia maturato i requisiti per il trattamento pensionistico;

c) perda, in base alle disposizioni vigenti, lo stato di disoccupazione oppure, se lavoratore autonomo, chiuda la partita IVA;

d) rifiuti una congrua offerta di lavoro o di partecipazione a programmi di formazione specificatamente finalizzati al reinserimento nel mercato del lavoro, proposta dal centro per l'impiego o dallo sportello sociale territorialmente competenti;

e) non rispetti il patto di inclusione per cause riferite al beneficiario stesso;

f) abbia perso la residenza nel territorio regionale.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il beneficiario decaduto non può ripresentare la domanda di accesso alle misure di cui all'articolo 2 per un periodo di dodici mesi dalla violazione.

Art. 8

(Comitato tecnico di coordinamento per le misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro e dell'impiego è istituito il comitato tecnico di coordinamento per le misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito, di seguito denominato comitato.

2. Il comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) valuta e approva le domande di accesso alla misura di inclusione attiva e di sostegno al reddito e i relativi patti di inclusione sociale;

b) effettua il monitoraggio sull'applicazione delle misure di cui all'articolo 2 avvalendosi della collaborazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati dall'applicazione della presente legge.

3. Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale, resta in carica per il periodo di applicazione di cui all'articolo 10, ed è composto da:

a) due rappresentanti della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro e dell'impiego, di cui uno con funzioni di coordinatore;

b) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di politiche sociali;

c) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di assistenza economica.

4. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare gli operatori che hanno elaborato la proposta di patto di inclusione.

5. Le modalità di funzionamento del comitato sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. La partecipazione ai lavori del comitato non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale.

Art. 9

(Erogazione)

1. Le misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito sono erogate, nei limiti delle disponibilità di bilancio, dalla struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro e dell'impiego. (8)

Art. 10

(Periodo di applicazione)

1. Gli interventi regionali per l'accesso alle misure di cui all'articolo 2 sono erogati fino al 31 dicembre 2018.

2. Fino alla scadenza della data di cui al comma 1, il beneficio può essere richiesto una sola volta per nucleo familiare.

3. Il comitato è incaricato di monitorare i risultati dell'applicazione della presente legge, raccogliendo, elaborando e analizzando i dati necessari e presentando alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 11

(Rinvio)

1. Entro il 31 dicembre 2015, la Giunta regionale disciplina con propria deliberazione i criteri, i requisiti e le modalità di concessione delle misure di cui all'articolo 2, nonché le modalità di presentazione, anche telematica, delle domande. La deliberazione stabilisce, inoltre, gli ulteriori compiti e adempimenti in capo alle strutture regionali competenti, nonché ogni ulteriore aspetto relativo all'applicazione della presente legge.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 1.400.000 per l'anno 2015 ed è finanziato sul fondo straordinario regionale per il sostegno all'inclusione sociale dei soggetti meno abbienti istituito, nell'ambito del fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A., dall'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria regionale per gli anni 2015/2017).

Art. 13

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

_______________________________

(1) Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 4 agosto 2017, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'art. 2 recitava:

"4. Le misure di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri trattamenti di natura previdenziale, in essere alla data di presentazione della domanda di sostegno al reddito, ivi compresi i trattamenti di cassa integrazione, di indennità di mobilità e di indennità di disoccupazione, nonché con gli altri trattamenti assistenziali erogati dallo Stato o dalla Regione, ad esclusione dei contributi volti a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione, di cui alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), e dei contributi per le spese per il riscaldamento domestico, di cui alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico).".

(2) Lettera modificata dall'art. 4, comma 2, lettera a), della L.R. 4 agosto 2017, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 3 recitava:

"a) avere compiuto il trentesimo anno di età;".

(3) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, della L.R. 25 gennaio 2016, n. 1.

Nella formulazione originaria, la lettera c), del comma 1, dell'articolo 3 recitava:

"c) essere residenti nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno trentasei mesi;".

(4) Lettera modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), della L.R. 4 agosto 2017, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d) del comma 1 dell'art. 3 recitava:

"d) avere rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) allo svolgimento dell'attività lavorativa e aver sottoscritto il patto di servizio con uno dei Centri per l'Impiego presente sul territorio regionale, oppure, in alternativa, avere una partita IVA attiva;".

(5) Lettera modificata dall'art. 4, comma 2, lettera c), della L.R. 4 agosto 2017, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera e) del comma 1 dell'art. 3 recitava:

"e) aver prestato attività lavorativa subordinata o aver svolto attività di lavoro autonomo con partita IVA, per un periodo minimo di trecentosessantacinque giorni anche non continuativi, nei cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda;".

(6) Comma abrogato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 4 agosto 2017, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 3 recitava:

"2. Il requisito di cui alla lettera e) del comma 1 può essere posseduto dal soggetto che presenta la domanda oppure da un componente del suo nucleo familiare.".

(7) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, della L.R. 25 gennaio 2016, n. 1.

Nella formulazione originaria, la lettera b), del comma 1, dell'articolo 4 recitava:

"b) autocertificazione attestante la residenza, alla data di presentazione della domanda, nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno trentasei mesi;".

(8) Comma modificato dall'art. 4, comma 4, della L.R. 4 agosto 2017, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 9 recitava:

"1. Le misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito sono erogate, nei limiti delle disponibilità di bilancio, dalla struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro e dell'impiego sulla base di specifiche graduatorie.".