Legge regionale 30 novembre 1976, n. 58 - Testo storico

Legge regionale n. 58 del 30 11 1976

Bollettino ufficiale 18 12 1976 n. 13

Modificazioni all’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1972, n. 48, concernente la corresponsione di un assegno di riconoscimento a ex insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d’Aosta.

Art. 1

L’importo annuo dell’assegno di riconoscimento dovuto agli ex insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d’Aosta, previsto dall’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1972, n. 48, č elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1976, da lire diecimila a lire ventimila per ogni anno di servizio prestato.

Art. 2

La maggiore spesa annua derivante dall’applicazione della presente legge a carico del bilancio regionale, prevista in massime lire diecimilionicentotrentamila, sarą imputata al capitolo 594 (Indennitą, compensi, premi ed assegni di riconoscimento agli insegnanti delle scuole sussidiate - leggi regionali 10- 1- 1961, n. 1, 11 novembre 1965, n. 20 e 31 gennaio 1967, n. 3) del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1976 ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni successivi, il cui stanziamento viene aumentato di lire diecimilionicentotrentamila. Il finanziamento della maggiore spesa č assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 13 della Parte Entrata del bilancio stesso.

Per i successivi anni finanziari la spesa relativa troverą copertura nel normale incremento delle quote di riparto fiscale spettanti alla Regione di cui ai capitoli 10 - 13 - 14 - Parte Entrata - del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti o sostitutivi capitoli di entrata dei bilanci per i successivi anni finanziari.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Capitolo 13 - Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, dal secondo comma dell’articolo 3 e dall'articolo 4 della legge 6- 12- 1971, n. 1065 L. 10.130.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Capitolo 594 - Indennitą, compensi, premi ed assegni di riconoscimento agli insegnanti di scuole sussidiate L. 10.130.000

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.