Legge regionale 3 agosto 2015, n. 16 - Testo vigente

Legge regionale 3 agosto 2015, n. 16

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2015/2017.

(B.U. del 25 agosto 2015, n. 34)

INDICE

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2015

Art. 1 - Aggiornamento dei residui attivi

Art. 2 - Aggiornamento dei residui passivi

Art. 3 - Aggiornamento delle previsioni di cassa

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 4 - Incremento dello stanziamento del concorso della Regione agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica

Art. 5 - Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13

Art. 6 - Assunzioni obbligatorie. Modificazioni alle leggi regionali 23 luglio 2010, n. 22, e 10 novembre 2009, n. 37

Art. 7 - Modificazioni di disposizioni in materia di finanza locale

Art. 8 - Provvidenze economiche in ambito socio-assistenziale. Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10

Art. 9 - Indicatore della situazione economica equivalente

Art. 10 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazioni all'articolo 22 della l.r. 13/2014

Art. 11 - Modificazioni alla legge regionale 12 maggio 2009, n. 8

Art. 12 - (1)

Art. 13 - Modificazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29

Art. 14 - Interventi in materia di politiche del lavoro

Art. 15 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

Art. 16 - Interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare

Art. 17 - (2)

Art. 18 - Smobilizzo dei crediti certificati nei confronti dell'Amministrazione regionale

Art. 19 - Modificazioni e interpretazione autentica della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6

Art. 20 - Modificazione alla legge regionale 8 maggio 2015, n. 10

Art. 21 - Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54

Art. 22 - Modificazione alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13

Art. 23 - Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2015/2017. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 24 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

Art. 25 - Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni europee o statali e da spese vincolate o collegate ad altre entrate a destinazione vincolata

Art. 26 - Variazioni allo stato di previsione della spesa

Art. 27 - Riepilogo della situazione finanziaria e dimostrazione della copertura del maggior onere

Art. 28 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2015

Art. 1

(Aggiornamento dei residui attivi)

1. L'ammontare dei residui attivi, stimato dall'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 14 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2015/2017), con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è aggiornato al 1° gennaio 2015 in euro 756.196.050,02.

Art. 2

(Aggiornamento dei residui passivi)

1. L'ammontare dei residui passivi, stimato dall'articolo 3 della l.r. 14/2014, con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è aggiornato al 1° gennaio 2015 in euro 728.044.014,63.

Art. 3

(Aggiornamento delle previsioni di cassa)

1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento, comprese le partite di giro, è aumentato di euro 41.960.422,21 per l'anno 2015.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 4

(Incremento dello stanziamento del concorso della Regione agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica)

1. L'accantonamento di euro 210.300.000 iscritto nella parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2015 nell'UPB 1.17.01.10 per il concorso della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica è incrementato di euro 37.006.297,90.

Art. 5

(Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), le parole: "per il sostegno all'inclusione sociale dei soggetti meno abbienti" sono sostituite dalle seguenti: "destinato ad interventi finalizzati al sostegno all'inclusione sociale dei soggetti meno abbienti, ivi compresi gli interventi di cui alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico).".

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la l.r. 43/2009 riprende efficacia.

3. Per l'anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 4, della l.r. 13/2014 è incrementata di euro 2.000.000 e trova copertura con le modalità ivi indicate.

4. Dopoil comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 13/2014, è aggiunto il seguente:

"5bis. Nel caso in cui ai processi di riorganizzazione consegua la riduzione dei posti dirigenziali esistenti, l'ammontare delle risorse per la determinazione della retribuzione di posizione dei dirigenti resta confermato nella misura risultante al 31 dicembre dell'anno precedente all'intervenuta riduzione.".

5. Alcomma 4 dell'articolo 12 della l.r. 13/2014, le parole: "sono escluse le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000, nonché gli appalti" sono sostituite dalle seguenti "sono esclusi gli appalti".

6. Al comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 13/2014, le parole: "dal 1° luglio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° novembre 2015, o da successiva data eventualmente stabilita dalla disciplina statale vigente".

7. Ai commi 12 e 13 dell'articolo 24 della l.r. 13/2014, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 11".

8. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 13/2014, le parole: ", comma 2," sono soppresse.

9. L'articolo 5 della l.r. 13/2014 e l'articolo 5 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 4 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2014/2016), sono abrogati.

Art. 6

(Assunzioni obbligatorie. Modificazioni alle leggi regionali 23 luglio 2010, n. 22, e 10 novembre 2009, n. 37)

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), è sostituito dal seguente: "L'assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa è estesa anche al coniuge e ai figli superstiti, nonché ai fratelli e alle sorelle qualora unici superstiti, del personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta, limitatamente ai profili professionali di funzionario forestale, ispettore forestale, sovrintendente forestale, agente forestale ed armiere, del personale professionista dell'area operativo-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e del personale della Polizia locale, deceduti nell'espletamento del servizio o divenuti permanentemente inabili al servizio in conseguenza dell'espletamento del servizio medesimo. In tali casi, l'assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa avviene previa domanda degli interessati, fermo restando il possesso dei previsti requisiti, con diritto di prelazione presso i Corpi ove prestava servizio il dipendente deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio o, in via subordinata, presso altre strutture organizzative dello stesso ente o presso altri enti di cui all'articolo 1, comma 1.".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 42 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), è aggiunto il seguente:

"5bis. Nei casi di cui all'articolo 41, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli e le sorelle, qualora unici superstiti, sono ammessi a frequentare il primo corso utile di cui all'articolo 46, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2.".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 della l.r. 37/2009, è aggiunto il seguente:

"3bis. Nei casi di cui all'articolo 41, comma 2, secondo periodo, della l.r. 22/2010, il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli e le sorelle, qualora unici superstiti, sono ammessi a frequentare il primo corso utile di cui all'articolo 46, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.".

Art. 7

(Modificazioni di disposizioni in materia di finanza locale)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, per l'anno 2015, al fine di favorire il perseguimento degli obblighi derivanti dal rispetto del patto di stabilità interno in termini di obiettivo eurocompatibile, resta sospesa l'applicazione dell'articolo 6ter, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

2. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 13/2014 è sostituito dal seguente: "Alla compartecipazione alle spese di funzionamento di INVA S.p.A., nella sua qualità di centrale unica di committenza, da parte dei Comuni si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, in deroga a quanto previsto dalla medesima legge. I rapporti tra INVA S.p.A. e gli enti interessati sono disciplinati da apposita convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con INVA S.p.A. e il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).".

3. Gli oneri a carico della finanza locale correlati a quanto disposto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 13/2014, come modificato dal comma 2, sono determinati, per l'anno 2015, in euro 450.000, di cui massimi euro 148.000 a ristoro delle spese di funzionamento della centrale unica di committenza per l'anno 2014; per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995 (UPB 1.04.02.10 Servizi generali e dello sviluppo economico - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz).

4. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'articolo 15, comma 3, lettera c), della l.r. 13/2014 agli interventi in materia di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione è incrementato, per l'anno 2015, di euro 1.220.000 in applicazione dell'articolo 6ter della l.r. 48/1995 come risulta dall'allegato A alla presente legge (UPB 1.04.02.10 Servizi generali e dello sviluppo economico - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz; UPB 1.08.02.10 (Disabilità - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione).UPB 1.08.03.10 Anziani - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione; UPB 1.08.03.20 Anziani - Interventi di investimento di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione; UPB 1.08.05.10 Famiglie - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione).

Art. 8

(Provvidenze economiche in ambito socio-assistenziale. Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 (Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70, e 15 luglio 1985, n. 43), è inserito il seguente:

"1bis. Le provvidenze di cui alla presente legge sono inoltre concesse ai soggetti iscritti nelle liste di attesa dei registri regionali dei trapianti di cuore, fegato, pancreas, polmone e midollo osseo che si sottopongano, con cadenza almeno settimanale, a terapie continuative finalizzate al trapianto.".

2. L'articolo 4 della l.r. 10/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Requisiti)

1. Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 3 in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nel limite massimo di importo di euro 24.000.".

3. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 21 aprile 1981, n. 20 (Nuove norme per la concessione dell'indennità giornaliera a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali);

b) 12 ottobre 2009, n. 32 (Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1981, n. 20).

4. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in annui euro 10.000 a decorrere dall'anno 2015 (UPB 1.08.02.10 Disabilità - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione). Al finanziamento del predetto onere si provvede mediante la riduzione per pari importo delle risorse iscritte nella medesima UPB a valere sulla legge regionale 23 dicembre 1981, n. 82 (Nuove norme per l'estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all'assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell'istituto nazionale della previdenza sociale).

5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

(Indicatore della situazione economica equivalente)

1. Il riferimento all'indicatore regionale della situazione economica (IRSE), ovunque esso ricorra nelle leggi, nei regolamenti regionali e nei relativi atti amministrativi attuativi, è sostituito con quello relativo all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui alla normativa statale vigente.

Art. 10

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazioni all'articolo 22 della l.r. 13/2014)

1. L'autorizzazione di spesa, già determinata per l'anno 2015 in complessivi euro 243.810.000 ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della l.r. 13/2014, è incrementata per lo stesso anno di euro 6.500.000.

2. All'articolo 22, comma 1, della l.r. 13/2014, le parole: "euro 243.810.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250.310.000".

3. Il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 13/2014 è sostituito dal seguente:

"2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato in euro 249.190.500 per l'anno 2015, in euro 242.190.500 per l'anno 2016 e in euro 241.460.000 per l'anno 2017, di cui euro 5.500.000 per l'anno 2015, euro 4.000.000 annui per il 2016 e 2017 per il saldo di mobilità sanitaria (UPB 1.9.1.10 Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, della mobilità sanitaria e del pay-back).".

4. Limitatamente all'esercizio finanziario 2015, il fondo di riserva di cui di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 46 (Nuova disciplina dell'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Abrogazione della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19), è destinato, dal direttore generale dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, al finanziamento della spesa sanitaria corrente. Limitatamente all'esercizio finanziario 2015, l'eventuale risultato economico positivo di esercizio riferito all'anno 2014 costituisce, fino ad un massimo di euro 1.500.000, fonte di finanziamento di parte corrente dell'Azienda USL.

5. I termini di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), sono differiti, limitatamente all'anno 2015, rispettivamente a sessanta ed a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La gestione provvisoria dell'Azienda USL opera fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015.

Art. 11

(Modificazioni alla legge regionale 12 maggio 2009, n. 8)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 12 maggio 2009, n. 8 (Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento), è inserito il seguente:

"2bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, la Regione può provvedere all'acquisto di dispositivi personali di fruizione, da cedere in comodato d'uso alle famiglie e da utilizzare come strumenti compensativi per gli studenti con DSA.".

2. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 8/2009 è sostituito dal seguente:

"3. I criteri e le modalità per l'applicazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 2bis sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3.".

Art. 12

(1)

Art. 13

(Modificazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29)

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), è sostituita dalla seguente:

"b) ventiquattro posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, con esclusione, in tal caso, della possibilità di svolgere congiuntamente l'attività di ristorazione;".

Art. 14

(Interventi in materia di politiche del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo della azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, di cui all'articolo 23, comma 2, della l.r. 13/2014, è incrementata per il 2015 di 240.000 euro (UPB 1.11.8.11 (Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro) e UPB 1.11.8.20 (Fondo per le politiche del lavoro e formazione professionale).

Art. 15

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. Per l'attuazione degli interventi definiti dal Programma operativo competitività regionale 2007/2013, nell'ambito dell'autorizzazione della quota di cofinanziamento regionale di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), pari a euro 8.734.114, è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 227.011,12 (UPB 01.11.9.20 Programma competitività regionale 2007-2013 parz.).

2. Per l'attuazione degli interventi definiti dal Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione, nell'ambito dell'autorizzazione della quota di cofinanziamento regionale di cui all'articolo 24, comma 3, della l.r. 13/2014 pari a euro 9.652.643, la spesa già autorizzata, per l'anno 2015 in euro 2.400.658 è rideterminata in euro 2.502.658 (UPB 01.11.9.27 Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 - FESR).

3. Per l'attuazione degli interventi definiti dal Programma obiettivo n. 2 Occupazione previsti dal regolamento (CE) n. 1081/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, e dal regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, nell'ambito dell'autorizzazione della quota di cofinanziamento regionale di cui all'articolo 17, comma 9, della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 (Legge finanziaria per gli anni 2013/2015), pari a euro 2.674.610 per il triennio 2013/15, è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 20.749,31 (UPB 01.11.09.11 Programma occupazione 2007-2013 parz.).

4. Per l'attuazione degli interventi definiti dal Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20, cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo sociale europeo e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione, nell'ambito dell'autorizzazione della quota di cofinanziamento regionale di cui all'articolo 24, comma 13, della l.r. 13/2014 pari a euro 7.835.730, la spesa già autorizzata, per l'anno 2015 in euro 1.033.114 è rideterminata in euro 1.716.230,24 (UPB 01.11.9.14 Programma investimenti a favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 - FSE).

Art. 16

(Interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare)

1. Per l'anno 2015, la Regione eroga a favore della società Struttura Valle d'Aosta s.r.l. - Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l. un contributo straordinariopari a euro 2.500.000 a titolo di concorso nelle spese per la valorizzazione del patrimonio immobiliare conferito (UPB 1.11.3.20 (Contributi per gli investimenti nel settore dell'industria).

Art. 17

(2)

Art. 18

(Smobilizzo dei crediti certificati nei confronti dell'Amministrazione regionale)

1. La Regione promuove la sottoscrizione di una convenzione con le società di factoring per l'anticipo ai fornitori della liquidità riferita a crediti commerciali, di importo non inferiore a euro 10.000, certificati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Per l'anno 2015, è autorizzata la concessione di un contributo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dai fornitori per le operazioni di anticipo di cui al comma 1.

3. L'onere per l'applicazione del presente articolo è determinato in massimi 50.000 euro, per l'anno 2015 (UPB 1.11.1.10 Interventi a sostegno dello sviluppo economico).

Art. 19

(Modificazioni e interpretazione autentica della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6)

1. Al comma l dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) gestione del servizio di trattamento economico del personale degli enti locali e attività di assistenza previdenziale e giuridica, mediante l'istituzione di un servizio unico in ambito regionale;";

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali e supporto al servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate;".

2. Il primo periodo del comma l dell'articolo 12 della l.r. 6/2014 è sostituito dal seguente: "La Giunta dell'Unité è composta dai Sindaci dei Comuni associati.".

3. L'alinea del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 6/2014 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta compie tutti gli atti che lo statuto non riserva al Presidente e che non rientrano nella competenza dei dirigenti ai sensi dell'articolo 46 della l.r. 54/1998 e, comunque, delibera:".

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 6/2014, è aggiunto il seguente:

"4bis. In materia di permessi, il Presidente e i membri della Giunta, lavoratori dipendenti, sono equiparati al Presidente e ai componenti degli organi esecutivi delle Comunità montane ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).".

5. Al comma 3ter dell'articolo 19 della l.r. 6/2014, le parole: ", limitatamente al servizio di segreteria comunale", sono sostituite dalle seguenti: "per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1".

6. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 6/2014 si interpreta nel senso che laddove l'ambito territoriale della Unité des Communes valdôtaines coincida con quello della Comunità montana preesistente la soppressione della Comunità montana avviene mediante trasformazione nella corrispondente Unité.

7. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 6/2014, le parole: "Entro quattro mesi dall'individuazione di tale ambito" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2015".

Art. 20

(Modificazione alla legge regionale 8 maggio 2015, n. 10)

1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)), è sostituito dal seguente: "Ai fini di contenimento della spesa pubblica, il suddetto limite del 15 per cento non si applica nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle Unités des Communes valdôtaines se l'incarico è conferito ad un dipendente del medesimo Comune o della medesima Unité, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica unica dirigenziale.".

Art. 21

(Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54)

l. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "arrotondati aritmeticamente".

Art. 22

(Modificazione alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13)

l. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), è sostituita dalla seguente:

"h) i fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni.".

Art. 23

(Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla l.r. 13/2014, sono modificate per l'anno 2015 nella misura indicata nell'allegato B.

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2015/2017. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 24

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dellaRegione per il triennio 2015/2017 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

1) UPB 0.00.00.00 (Avanzo di amministrazione)

anno 2015 euro 148.249.861,80;

2) UPB 1.03.03.80 (Restituzioni, recuperi, rimborsi e concorsi vari)

anno 2015 euro 37.006.297,90.

2. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per il triennio 2015/2017 sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

1) UPB 1.1.2.10 (Imposte erariali sul reddito e sul patrimonio)

anno 2015 euro 17.000.000,00;

2) UPB 1.01.02.30 (Imposte erariali sulla produzione, sui consumi e sulle dogane, monopoli e lotto)

anno 2015 euro 70.000.000,00.

Art. 25

(Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni europee o statali e da spese vincolate o collegate ad altre entrate a destinazione vincolata)

1. I fondi derivanti da assegnazioni europee o statali e da spese vincolate o collegate ad altre entrate a destinazione vincolata, previsti nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2014 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, ammontano a euro 31.868.313,08 quali risultano analiticamente nella colonna A dell'allegato C.

2. I fondi di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2015 ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), ammontano a complessivi euro 25.829.500,20 quali risultano analiticamente nella colonna B dell'allegato C.

3. I fondi di cui al comma 1, da attribuire con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2015, ammontano ad euro 6.038.812,88, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato C.

Art. 26

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio dellaRegione per il triennio 2015/2017 sono apportate le seguenti variazioni per l'anno 2015, ad esclusione di quelle già effettuate con atto amministrativo, di cui alla colonna B dell'allegato C:

a) in aumento di euro 72.426.659,50, comprensive dei fondi di cui all'articolo 25, comma 3, come indicato analiticamente nell'allegato D.

Art. 27

(Riepilogo della situazione finanziaria e dimostrazione della copertura del maggior onere)

1. Il quadro delle variazioni e la dimostrazione della copertura del maggior onere di euro 98.256.159,70 per l'anno 2015 derivante dalla presente legge è evidenziato nel modo seguente:

VARIAZIONI PARTE ENTRATA

In aumento

(Art. 24 c. 1 )

Anno 2015

euro

185.256.159,70

In diminuzione

(Art. 24 c. 2)

Anno 2015

euro

87.000.000,00

Totale variazioni Entrata

Anno 2015

euro

98.256.159,70

VARIAZIONI PARTE SPESA

Con atto amministrativo derivanti da assegnazioni europee, statali e da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata (Art. 25 c. 2)

Anno 2015

euro

25.829.500,20

In aumento

(Art. 26 c. 1 lett. a)

Anno 2015

euro

72.426.659,50

Totale variazioni Spesa

Anno 2015

euro

98.256.159,70

Art. 28

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Articolo abrogato dalla lettera n) del comma 1 dell'art. 34 della L.R: 3 agosto 2016, n. 17.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 12 recitava:

"Art. 12

(Modificazione alla legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), è aggiunto il seguente:

"2bis. Il vincolo di cui all'articolo 70, comma 3, non si applica agli aiuti previsti dal comma 1, lettera cbis).".".

(2) Articolo abrogato dalla lettera n) del comma 1 dell'art. 34 della L.R: 3 agosto 2016, n. 17.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 17 recitava:

"Art. 17

(Tassi di interesse applicati ai finanziamenti concessi alle imprese a valere sui fondi di rotazione regionali. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33, 24 dicembre 1996, n. 43, e 4 dicembre 2006, n. 29)

1. Al comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, il tasso di interessi non può essere determinato in misura inferiore al 2 per cento su base annua.".

2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, il tasso di interesse non può essere determinato in misura inferiore al 2 per cento su base annua.".

3. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 29/2006, dopo le parole: "mutui a tasso agevolato," sono inserite le seguenti: "non inferiore al 2 per cento su base annua,".

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 si applicano ai mutui non ancora concessi alla data di entrata in vigore della presente legge.".