Legge regionale 9 agosto 1977, n. 57 - Testo storico

Legge regionale n. 57 del 08 08 1977

Bollettino ufficiale 9 9 1977 n. 9

Aumento per l’anno 1977, delle spese previste dalle leggi regionali 11 agosto 1975, n. 40 e 30 luglio 1976, n. 25 recanti norme per l’assegnazione gratuita dei libri scolastici di testo agli alunni della Regione.

Art. 1

È autorizzata, per l’anno 1977, la maggiore spesa di L. 50 milioni per l’assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie della Regione.

Il limite di spesa previsto dalla legge regionale 11 agosto 1975, n. 40, modificata con legge regionale 30 luglio 1976, n. 25, è conseguentemente aumentato da L. 400 milioni a L. 450 milioni.

Art. 2

L’onere di L. 50 milioni derivante dalla applicazione della presente legge graverà sul capitolo 7040 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1977.

Per il finanziamento della maggior spesa sono apportate al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1977, le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 6780 - Spese per l’acquisto di materiale didattico, di consumo per le esercitazioni pratiche e spese d’ufficio e per materiale di pulizia nelle scuole di ogni ordine e grado L. 20.000.000

Cap. 7195 - Contributi e sussidi per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche L. 30.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 7040 - Spese per l’assegnazione gratuita dei libri di testo e della cancelleria (leggi regionali 11 agosto 1975, n. 40 e 30 luglio 1976, n. 25) L. 50.000.000

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.