Legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 - Testo storico

Legge regionale 15 giugno 2015, n. 14

Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza).

(B.U. del 30 giugno 2015, n. 26)

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni volte alla prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco, anche se lecito, alla riduzione del rischio e al contrasto della dipendenza dal gioco d'azzardo, al trattamento terapeutico dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) gioco d'azzardo, il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché tutte le altre forme di gioco lecito, in concessione statale, previste dalla normativa vigente;

b) gioco d'azzardo patologico (GAP), la patologia che caratterizza i soggetti affetti da una dipendenza comportamentale in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia;

c) sale da gioco, i locali nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti ai sensi degli articoli 86 e 88 del r.d. 773/1931;

d) spazi per il gioco, gli spazi riservati al gioco d'azzardo all'interno degli esercizi pubblici e commerciali e dei circoli privati.

Art. 3

(Iniziative a favore delle attività di prevenzione e piano integrato)

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), gli enti e le associazioni operanti in Valle d'Aosta, nonché la Casa da gioco di Saint-Vincent, promuove e sostiene iniziative per la prevenzione del GAP volte, in particolare:

a) all'informazione e all'educazione della popolazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo, anche con riferimento al gioco on-line;

b) a promuovere e favorire la diffusione di una cultura del gioco rispettosa della salute del cittadino;

c) a promuovere iniziative di educazione al gioco responsabile e di sensibilizzazione dei rischi derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo nelle scuole della regione.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate dai soggetti e con le modalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza).

3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale approva con propria deliberazione, previo parere della competente commissione consiliare permanente e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio di gioco d'azzardo patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:

a) interventi di monitoraggio e di prevenzione del rischio di gioco d'azzardo patologico mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione e informazione;

b) interventi di formazione rivolti a esercenti, operatori dei servizi pubblici e operatori della polizia locale, anche in modo congiunto con gli enti locali, le forze dell'ordine, le organizzazioni di volontariato;

c) iniziative volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito sul governo del territorio;

d) l'assistenza e la consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.

Art. 4

(Prevenzione del vizio del gioco d'azzardo e contrasto alla dipendenza dallo stesso)

1. E' vietata l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco in luoghi che siano ubicati ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, da strutture culturali, ricreative o sportive, da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori.

2. I Comuni possono prevedere una distanza maggiore da quella prevista al comma 1 e individuare altri luoghi sensibili nei pressi dei quali non è ammessa l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco, tenuto conto dell'impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

3. I Comuni possono inoltre disciplinare l'orario di funzionamento delle sale da gioco e degli spazi per il gioco.

4. Nei nuovi spazi per il gioco, le apparecchiature per il gioco di azzardo devono essere collocate in modo da non essere visibili dall'esterno del locale e in un settore dedicato dello stesso, l'accesso al quale è vietato ai minori di anni 18.

5. E' vietato consentire ai minori di anni 18 l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, lettera cbis), del r.d. 773/1931.

6. L'Azienda USL, in collaborazione con le istituzioni, le associazioni e gli enti competenti, organizza, con frequenza almeno biennale, corsi di formazione per i gestori delle sale da gioco e degli spazi per il gioco, con oneri a carico dei medesimi, finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al GAP, nonché alla conoscenza generale della normativa in materia di gioco d'azzardo lecito.

7. L'esercizio delle nuove sale da gioco e di nuovi spazi per il gioco è soggetto all'autorizzazione del sindaco del Comune territorialmente competente.

8. Nelle sale da gioco e negli spazi per il gioco già in esercizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'aumento del numero di apparecchi è consentito previa verifica del rispetto dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 5

(Trattamento della dipendenza dal GAP)

1. La Regione, per il tramite dell'Azienda USL, favorisce l'accesso delle persone affette da dipendenza dal GAP a trattamenti sanitari e assistenziali adeguati.

2. Il trattamento terapeutico del GAP e delle eventuali patologie correlate, nonché il sostegno ai familiari, è garantito dall'Azienda USL.

3. L'Azienda USL monitora annualmente il numero delle persone affette da dipendenza dal GAP, anche ai fini di cui all'articolo 13.

Art. 6

(Obblighi dei gestori)

1. I gestori delle sale da gioco e degli spazi per il gioco devono:

a) esporre all'interno dei locali, in prossimità dei giochi e in maniera ben visibile:

1) il materiale informativo di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

2) i recapiti per le informazioni relative alle attività di prevenzione e cura disciplinati dalla presente legge;

b) partecipare, con frequenza almeno biennale, ai corsi di formazione di cui all'articolo 4, comma 6.

Art. 7

(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

1. La legge finanziaria regionale determina, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2016:

a) una riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a favore dei soggetti che conseguono il marchio di cui all'articolo 9;

b) una maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP per le sale da gioco e gli spazi per il gioco.

2. L'agevolazione di cui al comma 1, lettera a), opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

Art. 8

(Divieto di pubblicità)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale in materia, in particolare dall'articolo 7 del d.l. 158/2012, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e di spazi per il gioco.

Art. 9

(Marchio regionale)

1. E' istituito il marchio regionale "Slot-Free - Regione autonoma Valle d'Aosta", rilasciato ai titolari di esercizi commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che, pur avendone la facoltà, scelgono di non detenere nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta della struttura regionale competente in materia di commercio, stabilisce le caratteristiche ideografiche del marchio, i criteri e le modalità di rilascio e di uso, nonché i casi di sospensione, decadenza e revoca del medesimo. Il marchio è scelto tramite concorso destinato alle scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione.

3. I Comuni possono prevedere, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, agevolazioni sui tributi di propria competenza a favore dei soggetti che conseguono il marchio di cui al comma 1.

Art. 10

(Controlli e sanzioni amministrative)

1. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza dei divieti e degli obblighi di cui alla presente legge, l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono esercitate dai Comuni nei quali sono ubicate le sale da gioco e gli spazi per il gioco.

2. L'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 8 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro; in caso di reiterazione della violazione, la sanzione è raddoppiata.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del titolare, del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro; in caso di reiterazione della violazione, la sanzione è raddoppiata.

4. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 6 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 300 euro a 900 euro; in caso di reiterazione della violazione, la sanzione è raddoppiata.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati sui bilanci dei Comuni che accertano la violazione.

6. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

7. Gli enti di cui al comma 1 procedono a verifiche a campione riguardanti, nel corso di un anno, almeno il 10 per cento delle sale da gioco e degli spazi per il gioco in attività.

Art. 11

(Modificazioni alla l.r. 11/2010)

1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 11/2010, è aggiunta la seguente:

"hbis) la promozione di iniziative per la prevenzione, il contrasto e il trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico.".

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/2010, è aggiunta la seguente:

"dbis) all'informazione, all'educazione e alla sensibilizzazione sui rischi derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo.".

Art. 12

(Disposizioni transitorie)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i divieti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, non si applicano alle sale da gioco e agli spazi per il gioco già in esercizio alla medesima data, rispettivamente per un periodo di otto e di cinque anni.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il divieto di cui all'articolo 4, comma 5, non si applica alle sale da gioco e agli spazi per il gioco già in esercizio alla medesima data, per un periodo di cinque anni.

Art. 13

(Clausola valutativa)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale, sentita l'Azienda USL, relaziona alla competente commissione consiliare permanente in merito all'applicazione della presente legge.

Art. 14

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 4.700 a decorrere dal 2015.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/2017 nell'unità previsionale di base 1.15.02.12 (Altri interventi correnti non ripartibili) a valere sugli stanziamenti previsti per la l.r. 11/2010.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.16.02.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto C 1 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo) dell'allegato n. 2/A al bilancio stesso.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.