Legge regionale 27 giugno 1963, n. 16 - Testo storico

Legge regionale n. 16 del 27 06 1963

Bollettino ufficiale 27 6 1963

Sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta (A.T.I.V.A.) per aumento del capitale azionario della predetta Società.

Art. 1

È autorizzata la sottoscrizione, da parte della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, di nuovo capitale azionario, per l’ammontare di Lire 25.000.000 (venticinque milioni), della Società Autostrada Torino - Ivrea - Valle d’Aosta (ATIVA), con sede in Torino, per aumento del capitale azionario della Società stessa da Lire tre miliardi a Lire cinque miliardi.

Art. 2

Per il finanziamento della spesa di Lire 25 milioni derivante a carico del bilancio regionale dalla sottoscrizione di nuovo capitale azionario di cui al precedente articolo, sono approvate le seguenti variazioni agli stati di previsione della Parte Ia - ENTRATA e della Parte IIa - SPESA del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963:

a) Parte Ia - ENTRATA:

Aumento di Lire 25.000.000 (venticinque milioni) alla previsione di entrata del capitolo 34 ("Provento gestione degli Stabilimenti speciali di St. Vincent").

b) Parte IIa - SPESA:

Aumento di Lire 25.000.000 (venticinque milioni) allo stanziamento del capitolo 202 (" Spese per la sottoscrizione di titoli azionari delle Società Italiane per i trafori stradali alpini e di Società Autostradali ").

Art. 3

La spesa per la sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo graverà sull’apposito capitolo 202 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963 (" Spese per la sottoscrizione di titoli azionari delle Società Italiane per i trafori stradali alpini e di Società Autostradali ").

Art. 4

Alla sottoscrizione del capitale azionario di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed alla approvazione e liquidazione delle spese relative si provvederà con deliberazioni della Giunta regionale, à sensi delle norme dello Statuto della Società Autostrada Torino - Ivrea - Valle d’Aosta( ATIVA) della quale la Regione Autonoma della Valle d’Aosta è azionista, ed in conformità delle deliberazioni dell’Assemblea degli Azionisti e del Consiglio di Amministrazione della predetta Società.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.