Legge regionale 25 maggio 2015, n. 12 - Testo storico

Legge regionale 25 maggio 2015, n. 12

Nuove disposizioni in materia di gestione e di funzionamento del Museo regionale di scienze naturali. Abrogazione della legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 (Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali).

(B.U. del 26 maggio 2015, n. 21)

Art. 1

(Oggetto)

1. L'ente Museo regionale di scienze naturali, istituito con legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 (Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali), è soppresso e i relativi organi decadono a decorrere dal 1° luglio 2015.

2. Dalla data di cui al comma 1, le funzioni di competenza dell'ente Museo regionale di scienze naturali sono esercitate dalla Regione mediante la struttura regionale competente in materia di aree protette. La Regione subentra, inoltre, nei rapporti giuridici attivi e passivi e nei relativi diritti e obblighi dell'ente.

3. Dalla data di cui al comma 1, i locali adibiti all'esposizione museale presso il castello di Saint-Pierre e i locali adibiti alla conservazione delle collezioni e all'attività di ricerca presso il centro di ricerca scientifico-naturalistico del Marais di La Salle assumono la denominazione di "Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan".

Art. 2

(Trasferimento di funzioni)

1. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla soppressione dell'ente Museo regionale di scienze naturali, il direttore in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvede:

a) all'inventario dei beni mobili e immobili dell'ente che, dal momento della soppressione, sono trasferiti alla Regione, fatta eccezione per le collezioni e i materiali ceduti all'ente in comodato, qualora gli aventi causa intendano rientrarne in possesso;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti pendenti;

c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;

d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi alla soppressione.

2. Entro il 15 giugno 2015, il direttore dell'ente Museo regionale di scienze naturali trasmette alla struttura regionale competente in materia di aree protette gli atti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale.

Art. 3

(Comitato scientifico)

1. Con riferimento alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, presso la struttura regionale competente in materia di aree protette è istituito un comitato scientifico, al fine di:

a) fornire indirizzi in merito all'attività scientifica e alla conservazione delle collezioni e dei materiali trasferiti;

b) promuovere la collaborazione con istituti scientifici o universitari aventi finalità analoghe.

2. Il comitato scientifico è composto:

a) dal direttore del Parco naturale Mont Avic, o suo delegato;

b) da tre membri segnalati dalla Société de la Flore Valdôtaine tra esperti nei campi geologico, botanico e zoologico, o loro delegati;

c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di aree protette, o suo delegato.

3. Il comitato scientifico può essere integrato da un massimo di due membri, segnalati dal comitato stesso, in rappresentanza di enti pubblici o fondazioni presenti sul territorio regionale e aventi finalità di tutela dell'ambiente naturale e di ricerca scientifica.

4. I membri del comitato scientifico sono nominati dalla Giunta regionale e durano in carica cinque anni. Ai predetti membri, con esclusione del personale dipendente da enti pubblici o fondazioni, è corrisposto, per ogni riunione, un gettone di presenza determinato con la deliberazione di nomina.

Art. 4

(Personale)

1. All'assegnazione delle risorse organiche necessarie allo svolgimento delle funzioni dell'ente Museo regionale di scienze naturali trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, si provvede con gli atti organizzativi di competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).

Art. 5

(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le eventuali ulteriori modalità per il trasferimento delle funzioni e delle dotazioni finanziarie e strumentali dell'ente Museo regionale di scienze naturali alla Regione.

Art. 6

(Disposizione transitoria)

1. Gli organi dell'ente Museo regionale di scienze naturali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a esercitare le loro funzioni fino alla data di cui all'articolo 1, comma 1, limitatamente all'adozione di atti di ordinaria amministrazione.

Art. 7

(Abrogazioni)

1. La l.r. 32/1985 è abrogata.

2. L'articolo 39 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005), è, inoltre, abrogato. Gli impegni contabili già assunti nei confronti dell'ente Museo regionale di scienze naturali sono mantenuti nei confronti dei terzi a copertura delle sole obbligazioni perfezionate.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 69.000 per l'anno 2015, in euro 100.000 per l'anno 2016 e in euro 93.000 a decorrere dall'anno 2017.

2. Gli oneri di cui al comma 1 fanno carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/2017 nelle unità previsionali di base 1.3.1.10 (Servizi e spese generali), 1.3.1.11 (Comitati e commissioni), 1.3.3.10 (Gestione del sistema informatico regionale), 1.3.4.10 (Gestione e manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare della regione), 1.7.1.13 (Altri interventi di carattere culturale) e 1.14.2.10 (Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali).

3. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base 1.7.1.13, per euro 69.000 per il 2015, euro 100.000 per il 2016 ed euro 93.000 per il 2017.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.