Legge regionale 30 novembre 1976, n. 56 - Testo storico

Legge regionale n. 56 del 30 11 1976

Bollettino ufficiale 18 12 1976 n. 13

Aumento, per l’anno 1976, della spesa annua per l’applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, recante norme ed interventi nel settore dell’agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura.

Art. 1

È autorizzata, per l’anno 1976, la maggiore spesa di lire ottocentomilioni per l’applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, recante norme ed interventi nel settore dell’agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura.

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 342 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1976, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Capitolo 342 - " Spese per interventi nel settore dell’agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura " L. 800.000.000

Variazioni in diminuzione:

Capitolo 206 - " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) " L. 800.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.