Legge regionale 10 dicembre 1980, n. 55 - Testo storico

Legge regionale n. 55 del 10 12 1980

Bollettino ufficiale 15 12 1980 n. 12

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, concernente la promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili.

Art. UNICO

Con effetto dal primo gennaio 1981, alla legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

- all’articolo 3 č aggiunto il seguente comma:

" L’attivo della gestione del servizio di assistenza domiciliare derivante da contributi che i soggetti fruenti del servizio corrispondono agli enti di cui al primo comma č versato alla Regione, contestualmente alla presentazione dei rendiconti di cui al successivo articolo 12 ".

- all’articolo 11 dopo il primo comma č inserito il seguente comma:

" I programmi annuali degli enti debbono prevedere le misure della contribuzione degli assistiti alla fruizione dei servizi ".

- all’articolo 13 č aggiunto il seguente comma: " L’assunzione, da parte degli enti locali, di personale da adibire al servizio di assistenza domiciliare deve essere preventivamente autorizzata dall’assessore alla sanitą ed assistenza sociale ".

- all’articolo 14 la lettera a) č sostituita dalla seguente:

" a) sino alla copertura totale delle spese per il personale addetto al servizio di assistenza domiciliare e sino ad un massimo dell’80 percento delle altre spese del servizio ".

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.