Legge regionale 17 novembre 1978, n. 55 - Testo storico

Legge regionale n. 55 del 17 11 1978

Bollettino ufficiale 11 12 1978 n. 11

Promozione dell’attività cooperativa nella Regione autonoma Valle d’Aosta.

Art. 1

La Regione riconosce il ruolo fondamentale della cooperazione ai fini dell’evoluzione sociale, culturale, economica e per l’ammodernamento e lo sviluppo dell’agricoltura, dell’artigianato, del turismo, del consumo e del commercio al dettaglio.

Nel quadro di una politica di incentivazione, di sviluppo e di sostegno delle forme cooperative, in attuazione dell’articolo 3 dello Statuto regionale, è istituita presso l’Amministrazione regionale la Consulta regionale per la cooperazione.

Art. 2

La Consulta regionale per la cooperazione ha i seguenti compiti:

a) esprimere parere su disegni e proposte di legge e regolamenti in materia di cooperazione;

b) elaborare proposte di testi legislativi per la Giunta regionale in materia di cooperazione;

c) definire i criteri per la ripartizione dei fondi di finanziamento alla Federation regionale des Cooperatives Valdotaines e alle Centrali Cooperative, in armonia alla rappresentanza numerica delle singole organizzazioni a livello regionale;

d) esprimere parere in materia di cooperazione su tutte le questioni per le quali lo stesso sia prescritto da leggi o regolamenti e sottoposti al suo esame dall’Assessore competente o dalla Giunta;

e) proporre alla Giunta o all’Assessorato competente provvedimenti, indagini, studi e ricerche utili alla diffusione o al consolidamento delle forme cooperative;

f) concordare con gli Organi regionali competenti i modi e i tempi delle realizzazioni delle iniziative assunte dall’Amministrazione regionale nell’ambito della cooperazione.

Art. 3

La Consulta è composta dai seguenti membri:

a) il Presidente della Giunta regionale o il suo delegato - Presidente;

b) cinque rappresentanti della Federation Regionale des Cooperatives Valdotaines di cui due permanenti e tre da designarsi di volta in volta per settori di competenza su una lista di nominativi segnalati dalla suddetta Federation;

c) tre rappresentanti delle Unioni regionali legalmente costituite in Valle d’Aosta, delle organizzazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute;

d) due rappresentanti dell’Associazione agricoltori della Valle d’Aosta;

e) un rappresentante dell’Unione Agricoltori Valle d’Aosta;

f) un rappresentante delle Associazioni regionali degli artigiani;

g) un rappresentante dell’Associazione dei commercianti;

h) un rappresentante dell’Assessorato regionale dell’agricoltura;

i) un rappresentante dell’Assessorato regionale dell’industria e commercio;

l) un rappresentante dell’Assessorato del turismo e della politica del territorio e Assessorato alle finanze;

m) tre rappresentanti del Consiglio regionale, eletti dal Consiglio, nel proprio ambito, di cui uno della minoranza;

n) un rappresentante dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

La Consulta potrà chiamare di volta in volta a farne parte esperti in materia di cooperazione, giurisprudenza, economia, agraria ed altri esperti nei diversi settori dell’attività cooperativa. Esplica la funzione di segretario il funzionario dell’Assessorato industria e commercio.

Art. 4

In seno alla Consulta è costituita una Segreteria che dovrà organizzare funzionalmente i lavori della Consulta, composta da:

a) il segretario della Consulta;

b) due membri permanenti designati dalla Federation regionale des Cooperatives Valdotaines;

c) due rappresentanti designati dalle altre organizzazioni cooperative esistenti nella Regione come specificato dall’articolo 3 punto c).

Art. 5

La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi o quant’altre volte il Presidente, per fondati motivi, lo riterrà opportuno, oppure in seguito a richiesta motivata, presentata per iscritto, da un Assessore o da un terzo dei componenti.

Art. 6

Finanziamento

La Giunta regionale concede una sovvenzione ordinaria annuale alla Federation regionale des Cooperatives Valdotaines e alle Unioni Regionali delle Centrali Cooperative giuridicamente riconosciute in misura proporzionale al numero di cooperative aderenti nella Regione.

Tale sovvenzione è disposta per:

1) l’organizzazione dei servizi per l’assistenza contabile, amministrativa, tecnica e legale delle cooperative;

2) la diffusione dei principi cooperativi e l’attività promozionale;

3) la formazione e l’aggiornamento dei quadri dirigenti delle cooperative;

4) l’organizzazione di convegni, congressi, seminari, viaggi di studio utili ai fini di prendere diretta conoscenza di nuovi indirizzi produttivi e di nuove tecniche di amministrazione e di promozione e di tutte le altre iniziative che verranno riconosciute utili allo sviluppo della cooperazione in Valle d’Aosta.

Art. 7

1) La sovvenzione ordinaria di cui ai numeri 1- 2- 3 dell’articolo 6 è corrisposta sulla base dei criteri stabiliti dalla Consulta regionale per la cooperazione, che dovrà tenere conto della forza numerica delle cooperative rappresentate dalle organizzazioni regionali;

2) per ottenere la sovvenzione ordinaria di cui al numero 4 dell’articolo 6 la Federation regionale des Cooperatives Valdotaines e le Unioni regionali di cui all’articolo 7 debbono presentare domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale allegando alla stessa:

a) il programma relativo all’iniziativa che intendono intraprendere con la specificazione delle relative modalità di attuazione;

b) il preventivo analitico della spesa.

Art. 8

La Giunta regionale, assegna i contributi e ne determina l’entità.

Art. 9

I beneficiari delle sovvenzioni di cui all’articolo 6 dovranno presentare entro i primi tre mesi successivi alla chiusura dell’attività finanziaria una dettagliata relazione sul programma svolto e sulla utilità della iniziativa, nonché una dichiarazione da cui risulti la destinazione data alla sovvenzione.

In caso di mancata presentazione dei termini prescritti o di irregolarità della stessa, il contributo potrà essere revocato in tutto o in parte con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 10

Per la concessione delle sovvenzioni di cui all’articolo 6 della presente legge è autorizzata la spesa annua massima di lire 25.000.000 a carico del bilancio regionale, a decorrere dal corrente anno finanziario.

Art. 11

L’onere annuo di lire 25.000.000 derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul nuovo capitolo 4836 che viene istituito nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 e nei bilanci per i successivi anni finanziari.

Alla copertura dell’onere di L. 25.000.000 di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2175 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1978 (punto n. 13 dell’allegato E al bilancio medesimo).

All’onere di L. 25.000.000 per gli anni successivi si provvederà con lo stanziamento della predetta somma all’apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dei rispettivi bilanci.

Art. 12

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - allegato E) L. 25.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 4836 - di nuova istituzione Contributi per la promozione dell’attività cooperativa in Valle d’Aosta (legge regionale 17 novembre 1978, n. 55) L. 25.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.