Legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 - Testo vigente

Legge regionale 30 marzo 2015, n. 4

Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori locali della Valle d'Aosta. (1)

(B.U. del 7 aprile 2015, n. 14)

Art. 1

(Finalità)

1. Nelle more della revisione organica della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), la presente legge disciplina il regime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali della Valle d'Aosta. (2)

Art. 1bis

(Parametro di riferimento) (3)

1. I compensi degli amministratori locali disciplinati dalla presente legge sono diversificati in fasce. L'appartenenza del Comune alla fascia è stabilita sulla base dei valori percentuali definiti dalla Giunta regionale per la determinazione dei trasferimenti finanziari da attribuire ai Comuni, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), per l'anno in cui avviene l'elezione degli organi.

Art. 2

(Compenso del Sindaco) (4)

1. Ai Sindaci è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione, stabilita sulla base dei valori percentuali di cui all'articolo 1bis, pari a:

a) euro 1.900 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale fino a 1;

b) euro 2.100 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 1,001 a 1,5;

c) euro 2.310 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 1,501 a 2;

d) euro 3.190 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 2,001 a 3;

e) euro 3.960 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 3,001 a 10;

f) euro 5.610 per il Sindaco del Comune di Aosta.

2. Il Consiglio comunale ha facoltà di aumentare fino a un massimo del 20 per cento l'indennità mensile lorda di funzione di cui al comma 1.

3. Ai Sindaci è attribuita, inoltre, una diaria mensile, quale rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato, stabilita sulla base dei valori percentuali di cui all'articolo 1bis, pari a:

a) euro 600 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale fino a 1;

b) euro 700 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 1,001 a 1,5;

c) euro 700 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 1,501 a 2;

d) euro 800 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 2,001 a 3;

e) euro 800 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 3,001 a 10;

f) euro 1.300 per il Sindaco del Comune di Aosta.

4. L'indennità mensile lorda di funzione attribuita al Sindaco ai sensi dei commi 1 e 2 è ridotta nella misura del 20 per cento per i Sindaci lavoratori dipendenti che non siano collocati in aspettativa.

5. Al Vice Sindaco che sostituisce il Sindaco sospeso o cessato dalla carica ai sensi dell'articolo 30ter, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), spettano l'indennità attribuita al Sindaco ai sensi dei commi 1 e 2, nonché la diaria mensile.

Art. 3

(Indennità di funzione del Vice Sindaco) (5)

1. Ai Vice Sindaci è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 55 per cento dell'indennità attribuita al Sindaco, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2. Per il Vice Sindaco del Comune di Aosta la percentuale è pari a 80.

Art. 4

(Indennità di funzione degli assessori comunali) (6)

1. Agli assessori è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 40 per cento dell'indennità attribuita al Sindaco, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2. Per gli assessori del Comune di Aosta la percentuale è pari a 75.

2. All'assessore che sia stato individuato dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 30ter, comma 4, della l.r. 54/1998, per assumere le funzioni di Vice Sindaco spetta l'indennità di funzione attribuita al Vice Sindaco, sia in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vice Sindaco eletto, sia nel caso in cui quest'ultimo assuma la carica di Sindaco, ai sensi dell'articolo 30ter, comma 1, della l.r. 54/1998.

Art. 5

(Gettoni di presenza dei consiglieri comunali) (7)

1. Ai consiglieri, esclusi quelli del Comune di Aosta, è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione a ogni seduta del Consiglio comunale, il cui ammontare lordo è pari al 5 per cento dell'indennità attribuita al Sindaco, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2.

Art. 6

(Indennità di funzione dei consiglieri del Comune di Aosta) (8)

1. Ai consiglieri del Comune di Aosta è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 20 per cento dell'indennità attribuita al Sindaco, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2.

Art. 7

(Indennità di funzione del Presidente del Consiglio comunale del Comune di Aosta) (9)

1. Al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Aosta è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 25 per cento dell'indennità attribuita al Sindaco, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2.

2. Ai restanti componenti dell'Ufficio di Presidenza non sono attribuiti compensi, indennità, gettoni o altri emolumenti comunque denominati correlati alla predetta carica.

Art. 7bis

(Rinuncia o riduzione) (10)

1. Il Sindaco, il Vice Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale, gli assessori e i consiglieri possono rinunciare all'indennità di funzione o ai gettoni di presenza, ovvero ridurne il relativo importo, con apposita dichiarazione da trasmettere al Consiglio comunale.

Art. 8

(Diaria mensile da corrispondere al Sindaco che riveste la carica di Presidente di una Unité des Communes valdôtaines)

1. Al Sindaco che riveste la carica di Presidente della corrispondente Unité, oltre al compenso di cui all'articolo 2, è attribuita una diaria mensile pari a euro 1.300 quale rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato. In tali casi, il compenso è determinato con deliberazione della Giunta dell'Unité. (11)

Art. 8bis

(Compensi e rimborso spese dei componenti

degli organi del BIM) (12)

1. Al Presidente del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione determinata dall'Assemblea in misura non superiore a quella stabilita all'articolo 2, comma 1, lettera d). L'indennità non è comunque cumulabile con altra indennità di funzione o gettone di presenza percepiti dal Presidente quale Sindaco, Vice Sindaco, assessore o consigliere comunale.

2. Al Presidente e ai componenti della Giunta che si recano, per l'espletamento delle loro funzioni, fuori dal territorio del Comune ove ha sede l'ente, spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Art. 9

(Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo)

1. Gli enti locali sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità, trasparenza e diffusione dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi della normativa statale vigente, relativamente ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico.

Art. 10

(Modificazione alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4)

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo che prestino servizio presso altri enti".

Art. 11

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta. Entro sessanta giorni dalla data delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge, i Consigli comunali rideterminano le indennità di funzione ed i gettoni di presenza con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione della relativa deliberazione.

2. (13)

3. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, senza ulteriori oneri per la Regione.

4. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 23/2001.

Art. 12

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

___________________

(1) Titolo così modificato dal comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 30 maggio 2022, n. 7.

Nella formulazione originaria, il titolo recitava:

"Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta.".

(2) Comma così modificato dal comma 2 dell'articolo 10 della L.R. 30 maggio 2022, n. 7.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 1 recitava:

"1. Nelle more della revisione organica della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), la presente legge disciplina il regime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta.".

(3) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 3 marzo 2025, n. 4.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.R. 3 marzo 2025, n. 4.

In precedenza:

- il comma 1 dell'art. 46 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18, aveva sostituito il comma 1 dell'art. 2 nel modo seguente:

"1. Ai Sindaci è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione nella misura di:

a) euro 1.900 per i Sindaci dei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;

b) euro 2.100 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

c) euro 2.900 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

d) euro 3.600 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti;

e) euro 5.100 per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 2 recitava:

"1. Ai Sindaci è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione nella misura massima di:

a) euro 1.250 per i Sindaci dei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;

b) euro 1.500 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

c) euro 2.200 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

d) euro 3.030 per i Sindaci dei Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti;

e) euro 4.300 per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.".

- il comma 2 dell'art. 46 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18, aveva inserito il comma 1bis all'articolo 2 con la seguente formulazione:

"1bis. Il Consiglio comunale ha la facoltà di aumentare fino ad un massimo del 20 per cento l'indennità mensile lorda di funzione di cui al comma 1.".

- il comma 3 dell'art. 46 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18, aveva sostituito il comma 3 dell'articolo 2 nel modo seguente:

"3. L'indennità mensile lorda di funzione del Sindaco, di cui al comma 1, è incrementata del 10 per cento per i Comuni la cui percentuale, determinata dalla Giunta regionale al fine di quantificare i trasferimenti finanziari secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), sia superiore a 1,5.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 2 recitava:

"3. L'indennità mensile lorda di funzione dei Sindaci è incrementata del 10 per cento per i Comuni la cui percentuale, determinata dalla Giunta regionale al fine di quantificare i trasferimenti finanziari secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), sia superiore a 1,5.".

- il comma 4 dell'art. 46 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18, aveva modificato il comma 4 dell'articolo 2 nel modo seguente:

"4. L'indennità mensile lorda di funzione del Sindaco, di cui ai commi 1, 1bis e 3, è ridotta nella misura del 20 per cento per i Sindaci lavoratori dipendenti che non hanno richiesto il collocamento in aspettativa.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 2 recitava:

"4. L'indennità massima attribuibile ai sensi del comma 1 è ridotta nella misura del 20 per cento per i Sindaci lavoratori dipendenti che non hanno richiesto il collocamento in aspettativa.".

- il comma 1 dell'art. 5 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 37, aveva modificato il comma 5 dell'articolo 2 nel modo seguente:

"5. al Vice Sindaco che sostituisce il Sindaco sospeso o cessato dalla carica ai sensi dell'articolo 30ter, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), spettano l'indennità di cui ai commi 1, 1bis e 3, nonché la diaria attribuite al Sindaco.".

Il comma 5 dell'articolo 2 era già stato modificato dal comma 5 dell'art. 46 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18, nel modo seguente:

"5. Al Vice Sindaco che sostituisce il Sindaco cessato dalla carica ai sensi dell'articolo 30ter, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), spettano l'indennità di cui ai commi 1, 1bis e 3, nonché la diaria attribuite al Sindaco.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 2 recitava:

"5. Al Vice Sindaco che sostituisce il Sindaco cessato dalla carica ai sensi dell'articolo 30ter, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), spettano l'indennità e la diaria attribuite al Sindaco.".

(5) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 3, della L.R. 3 marzo 2025, n. 4.

L'articolo 3 era già stato sostituito dal comma 1 dell'art. 47 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18, nel modo seguente:

Art. 3

(Indennità di funzione del Vice Sindaco)

1. Al Vice Sindaco dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 55 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2, commi 1, 1bis e 3.

2. Al Vice Sindaco dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 80 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2, commi 1, 1bis e 3.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

Art. 3

(Indennità di funzione del Vice Sindaco)

1. Al Vice Sindaco dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione non superiore al 55 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco.

2. Al Vice Sindaco dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione non superiore al 80 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco.".

(6) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 4, della L.R. 3 marzo 2025, n. 4.

L'articolo 4 era già stato sostituito dal comma 1 dell'art. 48 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18, nel modo seguente:

"Art. 4

(Indennità di funzione degli assessori comunali)

1. Agli assessori dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 40 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2, commi 1, 1bis e 3.

2. gli assessori dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 75 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2, commi 1, 1bis e 3.

"3. Agli assessori che, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vice Sindaco, siano stati individuati dai rispettivi Sindaci, ai sensi dell'articolo 30ter, comma 4, della l.r. 54/1998, ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 30 della medesima legge, spetta l'indennità di funzione attribuita al Vice Sindaco, ai sensi dell'articolo 3.".

Il comma 3 dell'articolo 4 era poi stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 5 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 37, nel modo seguente:

"3. All'assessore che sia stato individuato dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 30ter, comma 4, della l.r. 54/1998, ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 30 della medesima legge, spetta l'indennità di funzione attribuita al Vice Sindaco, ai sensi dell'articolo 3, sia in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vice Sindaco eletto, sia nel caso in cui quest'ultimo assuma la carica di Sindaco ai sensi dell'articolo 30ter, comma 1, della l.r. 54/1998.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 4 recitava:

Art. 4

(Indennità di funzione degli assessori comunali)

1. Agli assessori dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione non superiore al 40 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco.

2. Agli assessori dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione non superiore al 75 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco.

3. Agli assessori dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vice Sindaco, siano stati individuati dai rispettivi Sindaci, ai sensi dell'articolo 30ter, comma 4, della l.r. 54/1998, ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 30, comma 1, della medesima legge, spetta l'indennità di funzione attribuita al Vice Sindaco.".

(7) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 5, della L.R. 3 marzo 2025, n. 4.

Il comma 1 dell'articolo 5 era stato così modificato dal comma 1 dell'art. 49 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18:

"1. Ai consiglieri dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio comunale, il cui ammontare lordo è pari al 5 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2, commi 1, 1bis e 3.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 5 recitava:

Art. 5

(Gettoni di presenza dei consiglieri dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti)

1. Ai consiglieri dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio comunale, il cui ammontare lordo non può essere superiore al 5 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco.".

(8) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 6, della L.R. 3 marzo 2025, n. 4.

Il comma 1 dell'articolo 6 era stato così modificato dal comma 1 dell'art. 50 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18:

"1. Ai consiglieri dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 20 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2, commi 1, 1bis e 3.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 6 recitava:

Art. 6

(Indennità di funzione dei consiglieri dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. Ai consiglieri dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione non superiore al 20 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco.".

(9) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 7, della L.R. 3 marzo 2025, n. 4.

Il comma 1 dell'articolo 7 era stato così modificato dal comma 1 dell'art. 51 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18:

"1. Al Presidente del Consiglio dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 25 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2, commi 1, 1bis e 3.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 7 recitava:

Art. 7

(Indennità di funzione del Presidente del Consiglio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. Al Presidente del Consiglio dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione non superiore al 25 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al Sindaco.

2. Ai restanti componenti dell'Ufficio di Presidenza non sono attribuiti retribuzioni, indennità, gettoni o emolumenti di sorta correlati alla predetta carica.".

(10) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 52 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

(11) Comma così modificato dall'art. 4, comma 8, della L.R. 3 marzo 2025, n. 4.

Nella formulazione orginaria, il testo del comma 1 dell'articolo 8 recitava:

"1. Al Sindaco che riveste la carica di Presidente della corrispondente Unité, oltre al compenso di cui all'articolo 2, è attribuita una diaria mensile pari a euro 600 quale rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato. In tali casi, il compenso è determinato con deliberazione della Giunta dell'Unité.".

(12) Articolo inserito dal comma 3 dell'articolo 10 della L.R. 30 maggio 2022, n. 7.

(13) Comma abrogato dall'art. 4, comma 9, della della L.R. 3 marzo 2025, n. 4.

Nella formulazione orginaria, il testo del comma 2 dell'articolo 11 recitava:

"2. La popolazione del Comune è determinata sulla base della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni.".